I diritti e gli obblighi del titolare del diritto di uso o di abitazione
La profonda analogia qualitativa esistente tra l'usufrutto e i diritti di uso e di abitazione, per cui si è detto, da un punto di vista descrittivo, che essi sono
forme di usufrutto limitato, importa che molte disposizioni relative all'usufrutto si applicano anche a quei diritti. Per questo il nuovo codice, a differenza del codice del 1865, ha preferito, invece che dettare una serie di norme particolari all'uso e all'abitazione, fare un
rinvio generico alle norme sull'usufrutto, delle quali si applicano quelle che sono compatibili con la natura e la funzione di quei diritti minori.
È rimasta solo riprodotta nell'art. 1026 la disposizione dell'art. 527 del vecchio codice, la quale pone a carico dell'usuario o del titolare del diritto di abitazione, in proporzione al suo godimento, le spese di coltivazione, quelle per l'ordinaria manutenzione e per i tributi (più precisamente: per i carichi annuali che gravano sul reddito). Se il titolare assorbe tutto il reddito della casa o abita tutta la casa, egli si trova, relativamente a quegli obblighi, nella stessa posizione dell'usufruttuario; se invece al godimento partecipa anche il proprietario, l'onere di quelle spese si ripartisce in proporzione del rispettivo godimento.
Fra le
norme dettate per l'usufrutto che valgono anche per l'uso e l'abitazione si possono ricordare quella che riconosce all'usufruttuario il diritto al possesso (
art. 982 del c.c.), dato che essa è una conseguenza della realità del diritto di usufrutto, realità che esiste anche per l'uso e l'abitazione; quella che determina la durata del diritto (
art. 979 del c.c.) anche per quanto riguarda il termine per le persone giuridiche (non essendo affatto inconcepibile, per lo meno per il diritto di uso, che esso sia costituito a favore di una persona giuridica); quelle sulle accessioni, sulle addizioni, sui miglioramenti, sulla ripartizione dei frutti all'inizio o alla fine dell'usufrutto, sull'obbligo di restituzione e sulla misura della diligenza che deve essere impiegata nel godimento; sull'obbligo dell'inventario e della cauzione (essendo scomparsa la norma che concedeva all'autorità giudiziaria il potere di dispensare l'usuario e il titolare dell'abitazione dall'obbligo di prestare cauzione); sull'obbligo di custodia; e infine quelle sulle cause di estinzione.