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Articolo 1026 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Applicabilità delle norme sull'usufrutto

Dispositivo dell'art. 1026 Codice Civile

Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione(1).

Note

(1) Se il bene perisce non sono applicabili gli artt. 1017 e 1019 (c.d. surrogazione reale avente ad oggetto l'indennità dovuta dal terzo o dall'assicuratore) e si verifica, dunque, l'estinzione del diritto. L'usuario potrà ricevere una somma di denaro pari al valore dell'uso, tenendo conto della sua presumibile durata ricavabile dalla capitalizzazione della quota di reddito che compete all'usuario. Il motivo di questa esclusione consiste nel fatto che l'ordinamento non contempla la possibilità che esista un diritto d'uso sui crediti.

Ratio Legis

La regolamentazione relativa ai diritti d'uso e di abitazione rinvia in gran parte alle disposizioni in tema di usufrutto.
Gli obblighi dell'usuario e dell'habitator possono essere, in ogni caso, evinti da casi concreti.
L'usuario e il titolare del diritto d'abitazione devono redigere l'inventario e dare garanzia per acquisire il possesso della cosa.
Nell'ipotesi di uso, se la cosa è fruttifera, il titolare può richiedere al proprietario i frutti in natura indispensabili per le necessità sue e della sua famiglia.
Quando il diritto viene meno, si deve restituire la cosa ricevuta in uso o l'immobile abitato, e risarcire la diminuzione o la perdita di consistenza materiale o di valore economico che essa abbia subito a seguito di un godimento negligente, ovvero di un'omessa o cattiva custodia, oppure per difetto delle riparazioni dovute.
Come nel caso di usufrutto, sussiste l'obbligo di mantenere la destinazione economica della cosa e di custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia nell'esercizio del godimento della stessa.

Spiegazione dell'art. 1026 Codice Civile

I diritti e gli obblighi del titolare del diritto di uso o di abitazione

La profonda analogia qualitativa esistente tra l'usufrutto e i diritti di uso e di abitazione, per cui si è detto, da un punto di vista descrittivo, che essi sono forme di usufrutto limitato, importa che molte disposizioni relative all'usufrutto si applicano anche a quei diritti. Per questo il nuovo codice, a differenza del codice del 1865, ha preferito, invece che dettare una serie di norme particolari all'uso e all'abitazione, fare un rinvio generico alle norme sull'usufrutto, delle quali si applicano quelle che sono compatibili con la natura e la funzione di quei diritti minori.

È rimasta solo riprodotta nell'art. 1026 la disposizione dell'art. 527 del vecchio codice, la quale pone a carico dell'usuario o del titolare del diritto di abitazione, in proporzione al suo godimento, le spese di coltivazione, quelle per l'ordinaria manutenzione e per i tributi (più precisamente: per i carichi annuali che gravano sul reddito). Se il titolare assorbe tutto il reddito della casa o abita tutta la casa, egli si trova, relativamente a quegli obblighi, nella stessa posizione dell'usufruttuario; se invece al godimento partecipa anche il proprietario, l'onere di quelle spese si ripartisce in proporzione del rispettivo godimento.

Fra le norme dettate per l'usufrutto che valgono anche per l'uso e l'abitazione si possono ricordare quella che riconosce all'usufruttuario il diritto al possesso (art. 982 del c.c.), dato che essa è una conseguenza della realità del diritto di usufrutto, realità che esiste anche per l'uso e l'abitazione; quella che determina la durata del diritto (art. 979 del c.c.) anche per quanto riguarda il termine per le persone giuridiche (non essendo affatto inconcepibile, per lo meno per il diritto di uso, che esso sia costituito a favore di una persona giuridica); quelle sulle accessioni, sulle addizioni, sui miglioramenti, sulla ripartizione dei frutti all'inizio o alla fine dell'usufrutto, sull'obbligo di restituzione e sulla misura della diligenza che deve essere impiegata nel godimento; sull'obbligo dell'inventario e della cauzione (essendo scomparsa la norma che concedeva all'autorità giudiziaria il potere di dispensare l'usuario e il titolare dell'abitazione dall'obbligo di prestare cauzione); sull'obbligo di custodia; e infine quelle sulle cause di estinzione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1026 Codice Civile

Cass. civ. n. 10065/2018

In tema di diritto di abitazione, il credito derivante dalle migliorie e dalle addizioni apportate è inesigibile prima della restituzione del bene al nudo proprietario, in quanto, in applicazione del principio del divieto di arricchimento ingiustificato, solo al momento della riconsegna è possibile verificare se sia residuata una differenza tra lo speso e il migliorato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2013).

Cass. civ. n. 9920/2017

In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).

Cass. civ. n. 6293/2016

L'usufruttuario, così come l'usuario, è legittimato, in forza del rinvio ex art. 1026 c.c., all'esercizio in nome proprio delle azioni petitorie e possessorie volte a difendere ed a realizzare il proprio uso e godimento della cosa rispetto alle ingerenze di terzi, sicché in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con il nudo proprietario.

Cass. civ. n. 17491/2012

Ai sensi dell'art. 1026 cod. civ., si applica al diritto d'uso, non essendovi ragione di incompatibilità, la disposizione relativa all'usufrutto di cui all'art. 979 cod. civ., secondo il quale la durata di questo non può eccedere la vita dell'usufruttuario.

Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è di natura reale (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e, pertanto, si prescrive - per il combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 cod. civ. - dopo vent'anni dall'acquisto dell'unità immobiliare.

In caso di morte dell'usuario di un immobile, con conseguente estinzione del diritto d'uso dovuta alla sua intrasferibilità "mortis causa" è inapplicabile, in favore degli eredi che siano subentrati nel godimento del bene, la successione nel possesso, agli effetti dell'art. 1146 c.c..

Cass. civ. n. 1214/2012

Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è di natura reale (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e, pertanto, si prescrive - per il combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 cod. civ. - dopo vent'anni dall'acquisto dell'unità immobiliare.

Cass. civ. n. 29763/2011

In tema di diritto di abitazione, cui si applicano gli artt. 985 c.c. e 986 c.c. per effetto del rinvio operato dall'art. 1026 c.c., il momento al quale occorre fare riferimento per la valutazione delle addizioni operate da chi ne è titolare è quello della consegna del bene al proprietario.

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