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Articolo 163 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Sospensione condizionale della pena

Dispositivo dell'art. 163 Codice Penale

(1)Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa(2).

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno(3).

Note

(1) L’articolo in esame è stato profondamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), della . legge 1 giugno 2004, n. 145. Nello specifico tale intervento legislativo ha modificato i primi tre commi inserendovi l'ultimo periodo, nonché ha aggiunto il quarto comma in toto.
(2) Viene qui richiamo l'istituto della sospensione condizionale della pena. Si tratta di una causa estintiva del reato, cosiddetta sui generis, in quanto determina una sospensione integrale, ma provvisoria dell'esecuzione della pena. Questa può poi risolversi alternativamente nell'estinzione del reato e della pena oppure nella revoca del beneficio concesso, nei casi in cui non vi è stato adempimento degli obblighi imposti o nelle ipotesi di reiterazione dell'attività criminale. Ovviamente il beneficio della sospensione condizionale della pena richiede come presupposto necessario che la pena debba essere ancora, in tutto o in parte, da espiare, diversamente l'eventuale concessione del beneficio deve considerarsi illegittima, e che sia disposta dal giudice. Deve quindi intendersi che il potere di applicazione di tale beneficio è rimesso ad una sua valutazione discrezionale, che deve tenere conto sia del ravvedimento dell'imputato condannato, che della gravità del reato.


(3) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Dalla sospensione condizionale della pena traspare la duplice funzione della pena: quella retributiva, in quanto è richiesto che il giudice abbia condannato il reo per il reato commesso, quella di prevenzione generale, dal momento che il giudice può sospendere la pena se non siano commessi altri reati. Viene inoltre richiamata anche la funzione di prevenzione speciale se si considera che la sospensione della pena invita al ravvedimento ed al reinserimento del reo nella società.

Spiegazione dell'art. 163 Codice Penale

L'istituto in esame conduce all'estinzione del reato per cui è concessa se, dopo cinque anni in caso di delitto e dopo due anni in caso di contravvenzioni, l'imputato non commette un reato della stessa indole (art. 167) e adempie agli obblighi impostigli dal giudice (art. 165).

La sospensione può essere concessa solamente nei casi in cui il giudice ritenga che per il reato commesso non vada disposta la condanna per un tempo superiore ai due anni di reclusione o arresto, soli o ragguagliati a norma dell'art. 135 con pena pecuniaria congiunta e con i limiti di cui all'art. 164.

Il limite temporale di condanna di cui sopra è pari ad anni tre per i minori di anni diciotto ed è pari a due anni e sei mesi per maggiorenni di età inferiore ad anni ventuno e per gli ultrasettantenni.

Inoltre, ai sensi dell'ultima comma, qualora la pena da infliggere non sia superiore ad un anno e l'imputato abbia interamente riparato il danno (mediante risarcimento alla persona offesa o mediante le restituzioni quando possibile) ovvero si sia realmente adoperato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato, la sospensione condizionale può essere stabilita per un solo anno, al termine del quale, se non verrà commesso altro reato della stessa indole, il reato sarà dichiarato estinto.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La disposizione dà attuazione alla legge delega, che indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che “l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena”, mediante l’inserimento, nell’ultimo comma dell’articolo 163 del cod. pen., accanto all’ipotesi di sospensione condizionale della pena per lo svolgimento di condotte riparatorie, di un’ulteriore caso di sospensione condizionale della pena, nell’eventualità in cui il colpevole abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo.


Anche in tal caso, qualora ricorrano le condizioni previste nella norma, ovvero che la pena inflitta non sia superiore ad un anno e che non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno.
La sospensione condizionale della pena opera, dunque, anche in tal caso, nei limiti previsti dall’articolo 164 del cod. pen., ed è, ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Massime relative all'art. 163 Codice Penale

Cass. pen. n. 4188/2023

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purchè dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva.

Cass. pen. n. 37503/2022

La subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il "quantum" dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica.

Cass. pen. n. 24999/2022

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, a nulla rilevando il ritardo nel deposito della motivazione.

Cass. pen. n. 32803/2022

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.

Cass. pen. n. 23400/2022

Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.

Cass. pen. n. 46157/2021

La sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile con la sospensione condizionale della pena, essendovi l'interesse del condannato ad ottenere entrambi i benefici, posto che, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, può essere sottoposto all'esecuzione della sola pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione.

Cass. pen. n. 214/2021

In sede di esecuzione non è utilizzabile il procedimento di correzione dell'errore materiale per l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso nel dispositivo della sentenza divenuta irrevocabile, di cui comporterebbe una modificazione essenziale "in malam partem".

Cass. pen. n. 46959/2021

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Cass. pen. n. 465/2021

L'omessa pronuncia della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.

Cass. pen. n. 37860/2021

In tema di giudizio minorile, il diniego del beneficio della messa alla prova dell'imputato contestuale alla concessione della sospensione condizionale della pena non esprime alcuna contraddittorietà, poiché la prognosi che sottende la causa estintiva ex art. 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, preliminare al processo e intesa ad evitarlo, richiede un giudizio di apprezzamento in merito alla intrapresa rimeditazione da parte del minore delle ragioni della devianza e alla sua disponibilità a seguire un percorso di recupero - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, emersi anche in epoca successiva al fatto incriminato - mentre la valutazione ai sensi dell'art. 163 cod. pen. si sostanzia in un giudizio prognostico precario e retrattabile, fondato su un accertamento di responsabilità consolidato in esito al giudizio e vincolato alla ragionevole previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario. (Vedi Sez.5, n. 3310 dell'8/02/1996, Rv. 204249).

Cass. pen. n. 3137/2021

In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.

Cass. pen. n. 34606/2021

La sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza di condanna non osta all'applicazione della confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen. in quanto tale causa sopravvenuta di estinzione del reato non elimina le misure di sicurezza patrimoniali che ragioni di politica criminale impongono siano mantenute a fronte della dichiarata colpevolezza.

Cass. pen. n. 32963/2021

La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.

Cass. pen. n. 22233/2021

L'omessa pronuncia da parte della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.

Cass. pen. n. 17384/2021

È ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi.

Cass. pen. n. 36783/2020

La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti.

Cass. pen. n. 34754/2020

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 5232/2020

La protrazione della condotta di un reato permanente nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stato concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza.

Cass. pen. n. 845/2020

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta dell'imputato di concessione del beneficio, la sentenza impugnata può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto il richiamo evocato dalla norma alle "statuizioni" del giudice di merito consente alla Corte di cassazione di operare, quando le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito consentano alla Corte di esercitare la propria "discrezionalità vincolata", senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità e imporrebbero il giudizio di rinvio.

Cass. pen. n. 31091/2020

La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione.

Cass. pen. n. 30080/2020

Una precedente condanna, anche se a pena interamente condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio, ma tale causa ostativa non legittima la revoca di diritto in sede esecutiva se essa, pur emergendo dagli atti nella disponibilità del giudice della cognizione, non sia stata da questo rilevata.

Cass. pen. n. 37631/2020

L'omessa pronuncia da parte della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.

Cass. pen. n. 31861/2020

Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve.

Cass. pen. n. 21547/2020

Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (nella specie concessa ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada) ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede di cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di un'espressa disposizione di legge in tal senso, l'intangibilità del giudicato.

Cass. pen. n. 13990/2020

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (Vedi, Sez. U., n.23/95, Rv. 201548).

Cass. pen. n. 15720/2020

La sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie.

Cass. pen. n. 11682/2020

Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (nella specie concessa ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada) ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede di cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di un'espressa disposizione di legge in tal senso e comunque di un sopravvenuto mutamento delle norme poste a fondamento della condanna, l'intangibilità del giudicato.

Cass. pen. n. 11992/2020

È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola).

Cass. pen. n. 12789/2020

È illegittima, perché peggiorativa per l'imputato ed adottata in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione adottata d'ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Cass. pen. n. 5357/2020

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto.

Cass. pen. n. 3746/2020

L'omessa pronuncia da parte della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.

Cass. pen. n. 41291/2019

Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati.

Cass. pen. n. 22078/2019

In tema di disciplina della circolazione stradale, la precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente.

Cass. pen. n. 27297/2019

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale).

Cass. pen. n. 17797/2019

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concessione del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva ex art. 135 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sospensione condizionale della pena detentiva irrogata con la sentenza impugnata perché questa, cumulata con quella pecuniaria irrevocabilmente sospesa con la condanna precedente, avrebbe ecceduto i limiti indicati, senza consentire l'applicazione del meccanismo di sospensione parziale previsto dall'art. 163, comma primo, ultima parte, così come modificato dalla legge 11 giugno 2004, n. 145).

Cass. pen. n. 29924/2019

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, un'esecuzione "ante iudicatum" delle statuizioni penali della pronuncia.

Cass. pen. n. 20506/2019

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva rideterminato la pena in applicazione della continuazione con il fatto accertato in altro procedimento su richiesta dell'imputato).

Cass. pen. n. 54095/2017

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, deve ritenersi legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in assenza di un termine fissato in sentenza per il detto adempimento, lo fissi esso stesso nella misura ritenuta congrua (nella specie, un anno), con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della medesima sentenza.

Cass. pen. n. 52040/2017

In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno prescinde dall'incensuratezza del condannato, atteso che tale specifico provvedimento non è diretto a favorire la posizione di quest'ultimo sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto reato, inducendo l'autore a rimuoverne gli effetti più immediati.

Cass. pen. n. 50028/2017

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata. (In motivazione la Corte ha osservato che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato).

Cass. pen. n. 28690/2017

Quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena è tenuto a dare concreta dimostrazione dell'utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato, a fronte del suo contrario interesse di quest'ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta.

Cass. pen. n. 18712/2017

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che, accogliendo la richiesta dell'imputato contenuta nell'atto di appello, aveva concesso il beneficio subordinandolo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, osservando come la non opposizione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità fosse da ritenersi implicitamente espressa nella stessa richiesta dell'interessato).

Cass. pen. n. 12433/2017

In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell'esecuzione è legittimato ad esaminare in via incidentale la questione pregiudiziale dell'intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di precedente condanna a pena sospesa, a condizione che tale valutazione implichi un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice e non una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo.

Cass. pen. n. 48580/2016

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato solo sulle modalità oggettive della condotta, specie se risalente nel tempo, senza prendere in esame - anche ai fini della prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. - gli elementi ritenuti idonei, dallo stesso giudicante, per la revoca di misura di sicurezza precedentemente applicata nei confronti dell'imputato.

Cass. pen. n. 48569/2016

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio", in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poiché nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.

Cass. pen. n. 42822/2016

In tema di concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini di una seconda applicazione del beneficio, il giudice, nel calcolo cumulativo della pena ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., può tenere conto dei più ampi limiti previsti per ragioni di età dall'art. 163, commi secondo e terzo, cod. pen., solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputato quando aveva un' età rientrante nei limiti predetti.

Cass. pen. n. 26811/2016

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale, riconosciuta alla parte civile, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, una esecuzione "ante iudicatum" delle statuizioni penali della pronuncia.

Cass. pen. n. 23192/2016

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.

Cass. pen. n. 35845/2015

In tema di sospensione condizionale della pena, è consentito al giudice della cognizione, il quale riconosca la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro definitivamente già giudicato, l'applicazione del beneficio sull'intera pena rideterminata per effetto della ritenuta continuazione, anche quando la sospensione condizionale non sia stata applicata alla pena inflitta per il reato precedentemente giudicato, salvo che, in quella sede, la concedibilità del beneficio sia stata espressamente esclusa.

Cass. pen. n. 2787/2015

È illegittima la decisione con cui il giudice di merito dispone la sospensione condizionale di una pena detentiva interamente espiata.

Cass. pen. n. 45251/2014

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la revoca della pena sospesa di anni 1 di reclusione, che, sommata alla precedente già dichiarata sospesa di mesi undici di arresto ed euro 20.000 di ammenda - pari, per effetto del ragguaglio della pena pecuniaria, ad anni uno, mesi uno e giorni venti di arresto - travalicava i limiti dei due anni, fissati dall'art. 163 cod. pen.).

Cass. pen. n. 43773/2014

La prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati, ai fini della sospensione condizionale della pena, deve tener conto - quando si tratta di minori - della personalità in formazione, valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo ed utilizzando con cautela le fonti di accertamento, specie quando le stesse siano aspecifiche e non perfettamente aggiornate, con la conseguenza che ogni elemento utile di valutazione deve essere acquisito, ai fini di un pieno apprezzamento della istanza di concessione del predetto beneficio, per esprimere un giudizio prognostico orientato nella prospettiva del reinserimento sociale del minore.

Cass. pen. n. 33020/2014

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato. (La Suprema Corte ha precisato che il soggetto interessato può allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e il giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto).

Cass. pen. n. 19949/2014

Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen.

Cass. pen. n. 11104/2014

La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria).

Cass. pen. n. 1513/2014

Il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul punto, quando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcune elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta.

Cass. pen. n. 1136/2014

Il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria per delitto, può disporre, anche di ufficio, la sospensione condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell'istituto.

Cass. pen. n. 45292/2013

Il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità (v. Corte cost., ord. 10 ottobre 2007 n. 363). (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva concesso la terza sospensione condizionale nel 2009, mentre i due precedenti benefici erano stati concessi rispettivamente nel 2001e 2002 e revocati nel 2005).

Cass. pen. n. 42109/2013

In caso di sospensione condizionale subordinata all'adempimento di un obbligo, ove in sentenza non sia stato indicato il termine entro il quale l'imputato deve provvedere a tale adempimento, esso coincide con quello previsto dall'art. 163 c.p., vale a dire due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto.

Cass. pen. n. 30729/2013

La presenza di una precedente condanna a pena non sospesa non impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi il limite previsto dall'art. 163 c.p.

Cass. pen. n. 16184/2013

Qualora, su impugnazione del solo imputato, il giudice di appello ridetermini la pena senza specificare alcunché circa la sospensione condizionale già concessa in primo grado, quest'ultima deve ritenersi implicitamente confermata anche nel caso in cui sia stata revocata una condizione apposta al riconoscimento del beneficio (nella specie, rimessione in pristino dello stato dei luoghi).

Cass. pen. n. 14755/2013

Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma terzo, c.p.p., è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non a quello della celebrazione del processo.

Cass. pen. n. 23240/2011

È illegittima la decisione con cui il giudice di merito disponga la sospensione condizionale di una pena detentiva completamente espiata, in quanto detto beneficio presuppone che la pena inflitta debba essere, in tutto o in parte, da espiare, senza la quale non può svolgere la funzione assegnatagli dall'ordinamento.

Cass. pen. n. 16430/2011

È illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena a fronte dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato cui faccia seguito l'applicazione di misura di sicurezza, posto che il predetto beneficio implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Cass. pen. n. 9455/2011

Il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice che aveva reso sentenza "ex" art. 444 c.p.p., senza pronunciarsi sulla concordemente chiesta sospensione condizionale della pena).

Cass. pen. n. 24854/2010

Non sussiste in capo al condannato un interesse meritevole di tutela a richiedere in sede esecutiva la revoca della sospensione condizionale della pena, per riservare l'applicazione del beneficio alla sanzione inflitta con altra condanna.

Cass. pen. n. 22661/2010

È legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena all'imputato che, pur esattamente identificato nelle generalità, in passato ne abbia fornito di diverse, trattandosi di condotta sintomatica della volontà di sottrarsi ai dovuti accertamenti di polizia e giudiziari. (Nella specie, i precedenti dattiloscopici dell'imputato risultavano repertati sotto diverse generalità).

Cass. pen. n. 8222/2010

Il termine della sospensione condizionale della pena decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna che concede il beneficio diviene irrevocabile.

Cass. pen. n. 31259/2009

Nella valutazione circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena non ha rilievo ostativo il fatto che l'imputato abbia trascorso in stato di custodia cautelare un periodo quantomeno pari alla durata della pena detentiva irrogata, posto che questi ha comunque interesse ad ottenere il beneficio, sia ai fini della sua incidenza immediata sulla pena pecuniaria, sia ai fini della successiva estinzione del reato.

Cass. pen. n. 12855/2009

Riconosciuta l'esistenza della continuazione tra i reati già oggetto di una sentenza irrevocabile di patteggiamento a pena sospesa e quelli relativi ad una successiva sentenza di condanna, il giudice può subordinare all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena originariamente concessa senza che ciò determini una modifica dell'originario accordo intervenuto tra le parti, essendo questi obbligato a valutare nuovamente se il reo sia meritevole del mantenimento del beneficio.

Cass. pen. n. 39499/2008

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali ed accessorie, non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali rientra la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva di cui all'art. 171 ter, comma quarto, lett. c ), L. n. 633 del 1941.

Cass. pen. n. 36663/2008

La sospensione condizionale della pena e l'indulto possono essere applicati congiuntamente, in quanto la prima estingue il reato nei termini e alle condizioni previsti dalla legge, mentre il secondo estingue immediatamente la pena.

Cass. pen. n. 9228/2008

In tema di patteggiamento, anche se l'imputato non ha subordinato l'efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque valutare l'espressa istanza di concessione del beneficio. (Nella fattispecie la Corte ha tuttavia ritenuto ininfluente l'omissione del giudice atteso che l'imputato non era comunque nelle condizioni per godere della sospensione).

Cass. pen. n. 6603/2008

Non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto queste ultime rispondono alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la prima si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche.

Cass. pen. n. 5579/2008

In tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.

Cass. pen. n. 8050/2007

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può mai risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; tuttavia, tale pregiudizio non può ritenersi costituito dall'impossibilità di riservare il beneficio per l'ipotesi di future eventuali condanne più gravi. (Affermando il principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la concessione — non richiesta — da parte del giudice di merito della sospensione condizionale della pena).

Cass. pen. n. 22882/2006

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 c.p. decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.

Cass. pen. n. 17480/2006

La nuova formulazione dell'art. 163 c.p. — introdotta con la legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale si tiene conto per la sospensione condizionale della pena solo di quella detentiva, si applica anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge era stato già celebrato il giudizio di appello. Pertanto, nel caso in cui la modifica intervenuta renda possibile l'applicazione del beneficio, il giudice di legittimità, investito della questione, deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la necessaria valutazione di merito sulla questione.

Cass. pen. n. 7225/2006

È legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena qualora si tratti di reato attribuito alla competenza del giudice di pace (nella specie delitto di lesioni personali), commesso prima della data di entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000 e giudicato dal giudice togato, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli articoli 63, comma primo e sessantaquattresimo, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 del suddetto D.L.vo, poiché più favorevoli, in virtù dell'art. 2, comma terzo, c.p. (La Corte ha osservato al riguardo che la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal giudice di pace, ex art. 60 D.L.vo n. 274 del 2000, non determina un trattamento in concreto più sfavorevole per l'imputato, considerato che il beneficio può essere revocato e che, comunque, è precluso al giudice combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei perché in tal modo si applicherebbe una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità.

Cass. pen. n. 36830/2005

Il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato con la considerazione che la concessione del beneficio per una condanna solo a una pena pecuniaria, peraltro di lieve entità, non sarebbe favorevole all'imputato, è illegittimo perché si pone in contrasto con le finalità di politica criminale dell'istituto, che prescindono dall'interesse particolare dell'imputato.

Cass. pen. n. 46965/2004

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa all'imputato straniero non identificato con certezza, non potendosi in tal caso verificare l'insussistenza di precedenti ostativi o l'esistenza delle condizioni per un giudizio prognostico favorevole.

Cass. pen. n. 46793/2004

Nell'ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto (nella fattispecie per il reato di lesioni lievissime) dall'art. 52 del D.L.vo n. 274 del 2000, e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato.

Cass. pen. n. 46236/2004

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma primo, c.p.p., ma anche nel caso di revoca di uno o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p. e 673 c.p.p., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 c.p., e ciò sia per l'identità di ratio tra la situazione in esame e quella dell'art. 671 del codice di rito, sia perché l'applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra possibili «provvedimenti conseguenti» alla revoca di sentenza di condanna per abolitio criminis.

Cass. pen. n. 41702/2004

A norma dell'art. 60 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, il beneficio è inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso, chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace né a questi connessi.

Cass. pen. n. 21730/2004

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

Cass. pen. n. 14928/2004

In tema di sospensione condizionale della pena, poiché la sopravvenuta abolitio criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato.

Cass. pen. n. 6074/2004

L'interesse ad impugnare, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, si configura tutte le volte in cui il beneficio sia idoneo a produrre in concreto una lesione della sfera giuridica dell'impugnante, purché tale pregiudizio non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico come ad esempio l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali future condanne a pene più gravi.

Cass. pen. n. 47698/2003

La sospensione condizionale della pena precedentemente concessa deve essere revocata, qualora la pena inflitta con una successiva condanna, anche se interamente condonata, cumulata con la prima, superi i limiti di concedibilità del beneficio.

Cass. pen. n. 25201/2003

Quando a norma dell'art. 64 del D.L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato — in virtù della prorogatio iurisditionis — dal giudice superiore, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, applicandosi in tal caso, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 63 del titolo II del suddetto decreto, la previsione ostativa di cui all'art. 60 del D.L.vo cit. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che a differenti conclusioni deve invece giungersi laddove il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal giudice superiore per motivi di connessione, sul rilievo che il beneficio deve riguardare l'intera pronuncia).

Cass. pen. n. 18172/2003

Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive l'art. 671, terzo comma, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, fondata sull'intervenuta riabilitazione in ordine a condanne pregresse per le quali era stato concesso il predetto beneficio).

Cass. pen. n. 35176/2001

In tema di sospensione condizionale della pena, la presenza di plurime condanne costituisce elemento ostativo ad una nuova concessione anche nell'ipotesi che si tratti di condanne per reati poi depenalizzati, posto che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna non può influire sul giudizio prognostico negativo di ravvedimento effettuato preventivamente dalla legge. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della prognosi per il futuro il fatto che il soggetto ha più volte violato i precetti penali, per quanto successivamente interessati da una modifica legislativa che ha abrogato la norma incriminatrice, fa ritenere poco probabile che egli si astenga da commettere nuovi reati).

Cass. pen. n. 33933/2001

In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell'art. 163 c.p. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto).

Cass. pen. n. 19190/2001

Non sussiste interesse ad impugnare da parte dell'imputato cui sia stata concessa, benché non richiesta, la sospensione condizionale della pena. Non assume infatti rilevanza, ai fini di una eventuale impugnazione, la mera opportunità di riservare il predetto beneficio per eventuali e più gravi condanne future, anche perché tale valutazione contrasta con la prognosi di non reiterazione nel reato e di ravvedimento, di cui all'art. 164 comma 1 c.p

Cass. pen. n. 16837/2001

La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (nella specie, in relazione ad altra sentenza di patteggiamento), qualora la pena applicata per delitto anteriormente commesso, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.

Cass. pen. n. 1477/2001

La sospensione condizionale della pena può essere concessa — entro i limiti di legge — non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. (Nella fattispecie, relativa a condanna a seguito di patteggiamento applicata, con la continuazione, su pena già irrogata con precedente sentenza, la Corte, in applicazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso del P.G. territoriale circa l'illegittimità della concessione del beneficio per averne il reo già usufruito due volte).

Cass. pen. n. 12279/2000

Per la concessione della sospensione condizionale della pena non sono ipotizzabili né la necessità di una istanza dell'imputato né il potere della parte di rinunciarvi, con la sola precisazione che la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole.

Cass. pen. n. 10295/2000

L'applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163, comma 3, c.p., richiede che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto criminoso e non già al momento della celebrazione del processo.

Cass. pen. n. 2891/2000

La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l'entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile.

Cass. pen. n. 4954/2000

Il giudice ha il potere discrezionale di concedere anche d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena. La valutazione della rilevanza dell'entità della pena pecuniaria al fine di una possibile esclusione in concreto, ancorché l'ammontare sia particolarmente modesto, è concepibile solo con riferimento alla operatività della finalità preventiva dell'istituto.

Cass. pen. n. 6907/2000

Il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra un pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese. Nel primo caso, il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall'art. 163 c.p., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba invece essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge.

Cass. pen. n. 13055/1999

Il giudice ha il potere di concedere, anche d'ufficio, la sospensione condizionale pure in caso di condanna a sola pena pecuniaria, motivando sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 163 c.p. Altrimenti in presenza di elementi di valenza positiva, come l'assenza di precedenti penali, è tenuto a motivare il diniego. Tale diniego, se giustificato con il rilievo che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato, sarebbe illegittimo perché comporterebbe la disapplicazione, relativamente ad un intero settore della pena, di un beneficio governato da finalità di politica criminale che prescindono dall'interesse particolare dell'imputato e, in special modo, dall'opportunità di riservare il beneficio ad eventuali future condanne, che contrasta con il giudizio prognostico dell'astensione dalla reiterazione dei reati.

Cass. pen. n. 2294/1999

L'ordine di demolizione dell'opera abusiva si configura come una sanzione amministrativa e, pertanto, non è inscrivibile nel novero delle pene accessorie, tassativamente previste. Ne consegue che la sospensione condizionale della pena, estendendo i propri effetti solo alle pene accessorie, non è applicabile all'ordine di demolizione.

Cass. pen. n. 10791/1999

La concessione della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 163 c.p.p., costituisce esercizio di un potere attribuito dalla legge esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, con la conseguenza che non sono ipotizzabili né la necessità di istanza da parte dell'imputato né il potere della parte di rinunciare al beneficio. Tale disciplina manifestamente non viola il principio costituzionale di uguaglianza né il diritto di difesa, atteso che non può assumere alcuna giuridica rilevanza l'interesse dell'imputato a riservare la sospensione condizionale ed eventuali future condanne, trattandosi di prospettazione che si pone in chiara contraddizione con la prognosi di non reiterazione di fatti penalmente illeciti imposta dall'art. 164, comma 1, c.p., per la concessione del beneficio. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale l'imputato aveva, fra l'altro, denunciato come illegittima la concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena, solo pecuniaria, a lui inflitta per un reato contravvenzionale).

Cass. pen. n. 1512/1999

In tema di reato continuato, nel caso in cui, per il primo reato, separatamente giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, tale beneficio non si estende automaticamente alla seconda condanna, in quanto la unificazione tra più reati avviene ai soli fini della determinazione della pena. (La Cassazione ha ritenuto che la locuzione «si può concedere la sospensione contenuta in motivazione» non possa essere presa in considerazione come statuizione, in quanto il beneficio, non indicato nel dispositivo, non era stato né richiesto né emendato in sede di patteggiamento).

Cass. pen. n. 1039/1999

In tema di sospensione condizionale della pena, la reiterazione del beneficio nei confronti di persona che ne abbia già usufruito è legittima anche se, nel periodo intercorrente tra la precedente condanna (sospesa) e quella per la quale si invoca la applicazione dell'art. 163 c.p., egli abbia riportato condanna, per delitto, a pena pecuniaria, ovvero, per contravvenzione, a pena detentiva o pecuniaria, purché non vengano superati i limiti massimi indicati dal predetto articolo.

Cass. pen. n. 369/1999

La commissione, entro il termine di legge, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole (nella specie accertata con sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello), determina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con precedente decisione, a nulla rilevando che questa sia stata assunta a seguito della procedura di cui agli artt. 444 e seguenti c.p.p.

Cass. pen. n. 357/1999

Nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 c.p., il giudice può anche di ufficio concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo prevalere su un contrario interesse dell'imputato l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione. Di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta dimostrazione. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva concesso di ufficio il beneficio della sospensione condizionale in relazione ad una lieve ammenda e l'imputato ricorrente si duoleva di tale concessione, a suo dire pregiudizievole per una eventuale futura fruizione del beneficio stesso. Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha censurato l'assenza di utilità del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato).

Cass. pen. n. 4838/1998

Il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con la motivazione che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato è illegittimo. Una siffatta motivazione finisce per disapplicare aprioristicamente il beneficio ogni qual volta si irroghi una pena pecuniaria. Anche per queste ultime pene, invece, il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto.

Cass. pen. n. 2347/1998

Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all'immediato pagamento di una provvisionale corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi).

Cass. pen. n. 5475/1998

Poiché la disposizione dell'art. 275, comma secondo bis, c.p.p., secondo la quale non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non formula alcun parametro oggettivo cui debba ancorarsi l'apprezzamento giudiziale circa la prognosi di applicabilità del beneficio, ai fini dell'eventuale applicazione della misura coercitiva è obbligato il riferimento ai limiti fissati dagli artt. 163 e 164 c.p. e alla pericolosità dell'indagato, desumibile dagli indici previsti dall'art. 133 c.p., inerenti al delitto contestato, alle modalità di esecuzione e alla personalità dell'indagato medesimo, perché possa in definitiva argomentarsi che l'autore del fatto si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Cass. pen. n. 6112/1997

La sospensione condizionale della pena è compatibile con le sanzioni sostitutive applicate con sentenza o con decreto ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981.

Cass. pen. n. 953/1997

Qualora venga proposta dall'imputato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. richiesta di applicazione della pena condizionata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale ed il pubblico ministero manifesti dissenso in ordine solo a tale concessione, il giudice di merito non può mai applicare la pena richiesta disgiunta dal beneficio ma può irrogare la stessa pena, non perché richiesta ma perché considerata adeguata, solo in esito al dibattimento, cui ha l'obbligo di procedere.

Cass. pen. n. 714/1997

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. (In motivazione, la S.C. ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma).

Cass. pen. n. 913/1996

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice ha l'obbligo di disporre la revoca del beneficio di cui all'art. 163 c.p., concesso in precedenza, qualora ricorrano i presupposti ex art. 168 c.p.

Cass. pen. n. 907/1995

La revoca della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo nel caso che si verta in un'ipotesi di revoca obbligatoria, di cui all'art. 168, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., perché le ipotesi di revoca facoltativa implicano l'esercizio di poteri discrezionali riservati al giudice di cognizione. Ne consegue che, in tema di continuazione fatta valere in executivis, allorquando non debba essere revocata di diritto la sospensione condizionale della pena più grave, da prendere a base del calcolo sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione può irrogare, in continuazione, un aumento di pena da far effettivamente eseguire soltanto se tutte le sospensioni condizionali delle pene irrogate con le condanne relative ai reati da unificare siano da revocare di diritto ovvero se l'aumento di pena sia, da solo, superiore al limite stabilito dall'art. 163 c.p., ma non può mai revocare la sospensione già concessa. (In motivazione, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che è erronea la configurazione come entità unitaria del reato continuato, che si fonda, invece, su una finzione giuridica determinata dal favor rei, per la quale più reati concorrenti vengono considerati come unico reato allo scopo di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene, senza che ciò incida sull'essenza, sull'identità e sull'autonomia delle singole violazioni per le quali vige la disciplina del concorso materiale dei reati).

Cass. pen. n. 102/1995

In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e adottate dal giudicante, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell'impugnazione, che è quella di legittimità, di eccezioni o censure, attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Pertanto, è inammissibile il ricorso col quale il procuratore generale lamenti la concessione della sospensione condizionale della pena malgrado numerosi precedenti penali, peraltro non ostativi a termini di legge stante la prognosi di ravvedimento operata dal giudice.

Cass. pen. n. 306/1995

In tema di patteggiamento, una volta che le parti abbiano chiesto l'applicazione della pena ed abbiano, altresì, subordinato l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.p., il giudice, cui spetta il compito di accertare se la sospensione condizionale possa o non essere concessa, non deve anche verificare se la pattuizione comprenda anche la subordinazione del beneficio all'adempimento delle obbligazioni civili, quando di tale adempimento nessuna parte abbia reclamato l'attuazione; oltre tutto considerando che delle dette obbligazioni è sinanco precluso l'accertamento in sede penale. Peraltro l'illegittimità della statuizione relativa alla condanna alla provvisionale ed alla subordinazione della concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. al pagamento di essa non inficia la regolarità dell'accordo. (Nella specie, dunque, la corte ha annullato, senza rinvio, l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna alla provvisionale ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della detta provvisionale).

Cass. pen. n. 4709/1995

Il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, può estendere la sospensione condizionale della pena al complesso delle sanzioni inflitte con le diverse sentenze di condanna, purché in una almeno di esse tale beneficio sia già stato concesso dal giudice della cognizione; non può invece decidere sul punto relativo alla mancata concessione del beneficio che avrebbe potuto formare oggetto esclusivamente di impugnazione.

Cass. pen. n. 10378/1994

Nell'ipotesi di condanna alla sola pena pecuniaria sussiste l'interesse dell'imputato a non vedersi riconosciuta la sospensione condizionale della pena, di cui non abbia fatto richiesta, nella prospettiva di una futura commissione di fatti di natura contravvenzionale e, comunque a carattere colposo. Conseguentemente, ove il giudice di appello, investito della questione ometta la dovuta considerazione di tale interesse, la relativa pronuncia è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

Cass. pen. n. 9915/1994

L'art. 57 cpv. della L. 24 novembre 1981, n. 689, dispone che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Ne deriva che la condanna alla reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, non è ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 995/1994

Il giudice d'appello, se l'impugnazione è stata proposta dal solo imputato, può procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta per altro reato in altro giudizio, a norma del primo comma dell'art. 168 c.p., mentre non può procedere a detta revoca nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 168 c.p. (cioè qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, la cui pena cumulata alla precedente non supera i limiti dell'art. 163 c.p. tenuto conto dell'indole e della gravità del reato), né può procedere alla revoca della sospensione della pena inflitta per il reato oggetto del giudizio, disposta con sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 6728/1994

Qualora venga proposta dall'imputato richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.p., ed il pubblico ministero manifesti il proprio dissenso motivandolo non in relazione all'entità della pena, bensì alla concessione del predetto beneficio, il giudice può ugualmente accogliere la richiesta dell'imputato, se ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, ma solo all'esito del dibattimento ed a chiusura di esso. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza con cui il pretore aveva applicato la pena richiesta dall'imputato, sospendendola condizionalmente nonostante sul punto vi fosse l'opposizione del pubblico ministero, senza procedere al dibattimento).

Cass. pen. n. 6563/1994

Sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento.

Cass. pen. n. 3816/1994

Allorché la sospensione condizionale della pena non sia stata richiesta dall'imputato, il suo appello inteso ad ottenere la revoca del beneficio non può trovare in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, illimitato accoglimento, ancorché sussista un suo apprezzabile interesse in tal senso. La valutazione di siffatto interesse e dell'eventuale esigenza che lo paralizzi è demandata al giudice di merito investito della questione, che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve dare ragione della decisione che adotta al riguardo. In particolare, detto giudice è tenuto a bilanciare l'interesse contrario dell'imputato che ritiene di ricevere non un vantaggio, ma un danno dal beneficio concessogli, con quello, per nulla secondario, di sottrarlo all'ambiente carcerario. Per altro verso, è innegabile l'esistenza di un potere discrezionale del giudice di concedere, in linea generale, d'ufficio la sospensione condizionale della pena, sia in primo grado, sia in grado di appello. (Nella specie, la Suprema Corte, sul rilievo che si verteva in tema di procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, nella quale il beneficio non era stato richiesto, ha ritenuto illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena avvenuta d'ufficio e pertanto viziata di ultrapetizione in un procedimento affidato all'esclusiva disponibilità delle parti).

Cass. pen. n. 3937/1993

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena non è oggetto di negoziazione tra le parti perché è fuori dell'area del patteggiamento. La concessione di tale beneficio, pertanto, può avvenire ad impulso di parte ma anche ad iniziativa del giudice, cui non può essere sottratto un potere discrezionale di rilevante portata politico giudiziaria, attribuitogli dalla legge sostanziale.

Qualora nel giudizio venga formulata richiesta di applicazione di pena con il consenso del P.M., il quale però si opponga alla concessione della sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinata l'efficacia della richiesta stessa, poiché il dissenso del P.M. sul beneficio previsto dall'art. 163 c.p. non è vincolante, il giudice non deve limitarsi a prendere atto del mancato consenso del P.M. ma può decidere sulla richiesta indipendentemente dal dissenso medesimo.

Cass. pen. n. 4827/1993

È inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del condannato che miri ad ottenere la sostituzione del beneficio dell'indulto a quello, concessogli, della sospensione condizionale della pena, che è più favorevole del primo, allorché non sia indicato in che cosa si sostanzia l'interesse all'applicazione del beneficio meno favorevole.

Cass. pen. n. 8475/1993

La subordinazione dell'efficacia della richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 444 c.p.p., non richiede formule sacramentali e pertanto, quando vi sia comunque accordo tra le parti anche sull'applicazione del detto beneficio — oltre che sulla misura della pena — il giudice non può, se non violando i termini dell'accordo, applicare la pena concordata senza concedere la sospensione condizionale. Ove non ritenga di addivenire a tale concessione, il giudice deve invece rifiutare l'approvazione dell'intero accordo.

Cass. pen. n. 3619/1993

Il presupposto per l'applicabilità della sospensione condizionale della pena è che la pena inflitta debba essere ancora, in tutto o in parte, espiata. In mancanza di detto presupposto, quindi (come si verifica quando la pena inflitta sia già stata espiata in prevenzione), la concessione del beneficio va considerata illegittima e, pertanto, eliminata, ove sul punto vi sia stata impugnazione dell'imputato, avendo egli un interesse giuridicamente apprezzabile a tale eliminazione.

Cass. pen. n. 1834/1993

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, in mancanza di un'espressa istanza dell'imputato, non può concedere d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale, pur sussistendo i presupposti, perché esorbiterebbe dai limitati compiti assegnatigli dalle norme che regolano lo speciale procedimento di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. Diversamente, si verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti.

Cass. pen. n. 4675/1993

Nel caso di applicazione della pena su accordo delle parti, in assenza di una esplicita richiesta in sede difensiva di concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice non è tenuto a motivare le ragioni della mancata concessione della sospensione.

Cass. pen. n. 11748/1992

La natura pubblicistica dell'istituto della sospensione condizionale della pena comporta che il beneficio in questione non è disponibile né rinunciabile e che la statuizione con cui viene concesso non può essere impugnata neppure per fare luogo all'applicazione dell'indulto.

Cass. pen. n. 4495/1992

La concessione della sospensione condizionale della pena è impugnabile da parte dell'imputato nei casi in cui da ciò che dovrebbe costituire un beneficio derivi la lesione di un diritto o quanto meno di un interesse giuridicamente apprezzabile. Non è più ammissibile la semplice contestazione della legittimità della concessione sotto il profilo della mancanza di specifica istanza dell'imputato, che non è richiesta dalla legge, potendosi la sospensione condizionale della pena applicare anche d'ufficio, ovvero sotto il profilo che il beneficio stesso non è tale quando inerisca ad una sentenza di condanna a sola pena pecuniaria, requisito anch'esso del tutto estraneo allo schema legislativo.

Cass. pen. n. 2985/1992

Non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione di una sentenza che abbia negato il beneficio del perdono giudiziale e concesso quello della sospensione della pena, trattandosi di istituti che non si fondano sugli stessi presupposti e criteri. La scelta di concedere l'uno o l'altro beneficio, avendo come presupposto l'apprezzamento di elementi di fatto, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, è incensurabile in sede di legittimità.

Cass. pen. n. 1806/1992

L'imputato nonostante abbia già scontato la pena detentiva inflitta, ha interesse ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, sia — eventualmente — ai fini dell'incidenza immediata di tale beneficio sulla pena pecuniaria ancora da pagare, sia ai fini dell'estinzione del reato stesso (art. 167 c.p.), in caso di non commissione, di un delitto nei termini stabiliti, sia, in caso contrario, ai fini dell'incidenza su altra eventuale pena. (Fattispecie relativa ad annullamento di diniego del beneficio).

L'imputato nonostante abbia già scontato la pena detentiva inflitta, ha interesse ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, sia eventualmente ai fini dell'incidenza immediata di tale beneficio sulla pena pecuniaria ancora da pagare, sia ai fini dell'estinzione del reato stesso (art. 167 c.p.), in caso di non commissione, di un delitto nei termini stabiliti, sia, in caso contrario, ai fini dell'incidenza su altra eventuale pena. (Fattispecie relativa ad annullamento di diniego del beneficio).

Cass. pen. n. 3999/1991

Alla base dell'istituto della sospensione condizionale della pena si rinvengono principi che costituiscono un vulnus alla funzione retributiva della pena, nel senso che nell'applicazione di esso la detta funzione si affievolisce sino ad assumere esclusivamente contorni di indole utilitaristica connessi all'esigenza di sottrarre l'interessato all'ambiente deleterio e pericoloso del carcere. L'istituto persegue quindi solo finalità di prevenzione speciale, posto che si ritiene che la condanna non eseguita costituisca una remora per il condannato, per la prospettiva che, in caso di ulteriore commissione da parte sua di condotte illecite, la natura retributiva della pena riassumerebbe il suo ruolo, momentaneamente stemperato dal ricorso all'istituto.

Cass. pen. n. 8721/1991

Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice viola l'art. 163 c.p. se non tiene conto anche dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva con il metro stabilito dall'art. 135 c.p., così come sostituito dall'art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Cass. pen. n. 15917/1990

Nell'ipotesi di irrogazione congiunta di una pena detentiva, non superiore ai limiti previsti dall'art. 163 c.p., e di pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria che, astrattamente convertita ai sensi dell'art. 135 c.p., priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto art. 163. (Nella fattispecie, in applicazione del predetto principio, è stata annullata la sentenza emessa ex art. 444 nuovo c.p.p., con cui era stata concessa la sospensione condizionale nonostante che la pena detentiva e pecuniaria patteggiata superasse nel complesso il limite massimo previsto dalla legge).

Cass. pen. n. 9967/1984

Non si rinviene alcun vizio di contraddittorietà della motivazione nella sentenza di merito allorché con essa si neghi il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale e si conceda, invece, la sospensione condizionale della pena, essendo diversa la ratio dei due istituti, che non costituiscono oggetto di diritto dell'imputato, ma sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, obbligato unicamente a fornire adeguata motivazione. Tale non è la motivazione della sentenza che precisa faccia mero riferimento alla natura del reato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 163 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
mercoledì 07/02/2024
“Buongiorno, a dicembre dopo processo con il rito abbreviato, sono stato condannato per omicidio stradale ad una pena di 2 anni e 6 mesi con sospensione condizionale della pena.

All'epoca dell'incidente avevo compiuto 21 anni e 3 mesi (se avessi avuto meno di 21 anni poteva essermi concessa la sospensione).

Il beneficio della sospensione condizionale, concessa erroneamente dal giudice, dopo che la sentenza di condanna passa in giudicato mi può essere revocato?

Per il rito abbreviato la sentenza non è impugnabile dal pm.”
Consulenza legale i 08/02/2024
In verità nel caso di specie potrebbe non esserci alcuna violazione dei limiti di cui all’articolo 163 e seguenti del codice penale con riferimento alla concessione della sospensione.

Ci spieghiamo meglio.

In riferimento all'interpretazione dell'articolo 163, co. 3, le opinioni manifestate tanto in dottrina quanto in giurisprudenza sono due:
- per una corrente, quando il codice fa riferimento, per il limite di 2 anni e 6 mesi di pena per la concessione della sospensione, al soggetto che abbia età superiore a anni 18 e inferiore a 21, intende in realtà riferirsi al soggetto di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
- per una diversa corrente, invece, l'inciso normativo andrebbe interpretato nel senso che il limite "ampliato" della sospensione condizionale vale solo per il soggetto che non abbia ancora compiuto, al tempo della commissione del fatto, gli anni 21.

In considerazione del fatto che, quindi, il reo al tempo della commissione del fatto non aveva 22 anni e si trovasse in un’età compresa tra i 18 e i 21, la sospensione comminata potrebbe essere del tutto legittima avendo il giudicante evidentemente aderito all'interpretazione "estensiva" del dettato dell'art. 163 comma 3.

Va da sé, in ogni caso, che il beneficio può essere revocato in ogni momento dal giudice dell’esecuzione ex art. 674 del c.p.p. laddove ricorrano i presupposti dell’ art. 168 del c.p. e in tutti quei casi in cui il beneficio era stato concesso in violazione dei presupposti oggettivi e soggettivi fissati dagli articoli 163 ss. del codice penale.
Se, poi, la sentenza non è ancora passata in giudicato, vero è che il PM non può appellare, ma tale regola (fissata dall' art. 443 del c.p.p. ) non vale laddove il titolo del reato sia stato modificato, come specificato per l'appunto dal comma 3 del menzionato art. 443 c.p.p.

S. R. chiede
lunedì 08/05/2023
“Nel caso di sospensione condizionale della pena a 6 mesi di reclusione relativa a un decreto penale di condanna, da quale momento decorre il calcolo del termine di 5 anni per l'estinzione del reato se il condannato ha chiesto di beneficiare del regime della messa alla prova e non l'ha concluso?”
Consulenza legale i 11/05/2023
Innanzitutto va segnalato che nella richiesta di parere c’è una contraddizione. La sospensione della pena non è compatibile con l’istituto della messa alla prova.

Nel primo caso, infatti, si presume che il processo sia giunto alla sua conclusione, che sia stata accertata la colpevolezza del reo e che il giudice, tuttavia, abbia sospeso la pena.

La messa alla prova è tutt’altro. Essa rappresenta un modo di estinzione del reato che non presuppone né lo svolgimento del processo né, quindi, la comminazione della pena (ipoteticamente assoggettata a sospensione).

Per questo, delle due l’una: o il processo si conclude con la sospensione condizionale della pena oppure con la messa alla prova.

Quanto ai tempi:

- nel caso della sospensione condizionale della pena, l’ art. 167 del c.p. afferma che “Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene
”. I “termini stabiliti” sono quelli dell’ art. 163 del c.p. che decorrono dalla pronuncia della sentenza di condanna che ha disposto la sospensione stessa.
- nel caso della messa alla prova, è chiaro il dettato dell’ art. 168 ter del c.p. secondo cui il reato si estingue solo a seguito della sentenza del Giudice che attesta la corretta esecuzione della messa alla prova. Dunque, in caso di esito negativo, il procedimento riprenderà il suo corso e non vi sarà alcuna estinzione del reato.

Stefano G. chiede
martedì 13/04/2021 - Lombardia
“Con riferimento alla consulenza Q202127977 formulo il seguente quesito:
Art. 165 c.p. Comma 1 La sospenisione condizionale della pena ….….. può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
A me pare che la sospensione della pena, in questo caso, sia la commutazione di una pena in un’altra. Cioè i lavori di pubblica utilità.
Nel caso in specie non ci sono conseguenze dannose o pericolose e la disponibilità alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non è mai stata prospettata nei tre gradi di giudizio.
È possibile ora richiedere la commutazione al Tribunale di sorveglianza o ci sono norme che lo vietano?
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la pena deve avere uno scopo rieducativo e non punitivo, cosa che potrebbe essere corroborata da una perizia che attesti la pericolosità per la salute psichica del soggetto e dal fatto che esiste un disegno di legge che lo consentirebbe.
Detto disegno di legge, prevede all’art. 2 – comma 1: - Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 47.1. - (Affidamento in prova per lavoro di pubblica utilità). - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.”
Consulenza legale i 13/04/2021
La richiesta di parere è erronea da un punto di vista concettuale e sistematico.

La sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 163 c.p., è una causa di estinzione del reato ed è stata approntata dal legislatore con lo specifico fine di evitare la comminazione di pene detentive brevi, laddove vi sia una prognosi positiva della condotta dell’imputato per il futuro.

La disposizione dell’art. 165 c.p., che subordina la concessione del beneficio all’esecuzione di lavori di non retribuiti in vantaggio della comunità non costituisce affatto una “conversione” della pena (che, nel caso di sospensione, non viene affatto comminata!) ma, semplicemente, rappresenta uno strumento volto ad evitare che si crei una ingiustificata disparità di trattamento tra chi, potendo – essendo benestante - risarcire il danno e/o rimediare alla propria condotta, avrebbe potuto ottenere il beneficio, e chi, invece, non potendoselo permettere, sarebbe stato automaticamente escluso dalla concessione del beneficio in parola.

Se, dunque, la sospensione condizionale della pena non è stata concessa dal giudice nei tre gradi di giudizio, è assolutamente impossibile che la stessa venga richiesta al Tribunale di Sorveglianza al quale, dunque, possono essere richieste solo ed esclusivamente le misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario senza che, a tal fine, rilevino disegni di legge o fantasiose interpretazioni sistematiche delle disposizioni penali e processualpenalistiche vigenti.


Anonimo chiede
venerdì 05/03/2021 - Toscana
“Premesso che ho già usufruito dell'istituto della riabilitazione nel 1992 per una precedente condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale, a seguito di successivi fatti avvenuti nel 2007, sono stato condannato ( art. 81 cp e art 73 comma I bis DPR 309/90 – attenuanti generiche art 62 bis cp e art 73 comma 5 DPR 309/90 ) con rito abbreviato in data 17/03/2010 dal tribunale di XXX con sentenza alla reclusione di mesi 6 e alla multa di € 1400,00 con la concessione per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale ( subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività che è stata ritenuta adempiuta con ordinanza del 09/11/2011 ): La sentenza è divenuta irrevocabile in data 19/06/2010 all'esito del procedimento penale.
A questo punto vorrei personalmente presentare istanza di riabilitazione al tribunale di sorveglianza di XXX ma il mio dubbio riguarda la multa inflittami che non è stata mai notificata a ruolo ( peraltro ho il documento online dell'agenzia delle entrate area riscossione dove non risultano da pagare cartelle/avvisi a partire dall'anno 2000 ) oltre ad non avere mai ricevuto alcuna comunicazione da parte del tribunale e da parte del mio legale.
Non avendo quindi pagato la multa e considerando che sono passati più di 10 anni, posso comunque presentare la richiesta di riabilitazione? E se sì, su quali norme e sentenze si basa tale possibilità?”
Consulenza legale i 09/03/2021
Prima di rispondere al quesito, occorre fare una premessa.

La multa è, secondo l’art. 24 c.p., una pena a tutti gli effetti.
La stessa, come noto, può essere comminata, in caso di sentenza di condanna, assieme ad una pena detentiva, laddove il dato normativo della fattispecie lo consenta.

D’altro canto, l’art. 164 del codice penale (che dispone in modo specifico sulla sospensione condizionale della pena), stabilisce che la multa deve essere opportunamente presa in considerazione dal giudice ai fini della concessione del beneficio. Ciò per il semplice fatto che la stessa, opportunamente ragguagliata ai sensi dell’art. 135 c.p. (detto articolo stabilisce regole precise per capire a quale somma deve corrispondere un giorno di reclusione), non deve consentire che si superino i limiti stabiliti dallo stesso art. 164 che determinano la possibilità di concedere la sospensione.

Da ciò ne consegue che se il giudice sospende condizionalmente la pena, con ciò si intende che deve essere sospeso tutto, sia la pena detentiva sia la pena pecuniaria.

Nel caso di specie, dunque, la multa correttamente non è stata mai eseguita in quanto la sua esecuzione era condizionalmente sospesa.

Ciò detto, osservando le prescrizioni dell’art. 179 del codice penale, possiamo dire che la riabilitazione del condannato può essere richiesta nel caso di specie.

L’articolo in parola, invero, tra le condizioni ostative annovera solo due circostanze:
- Il fatto che il condannato sia stato sottoposto a misure di sicurezza;
- Il fatto che il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti da reato.

Nessun riferimento, quindi, all’omesso pagamento della multa che, nel caso di specie, come anzidetto, era condizionalmente sospesa.

Si badi bene, comunque, che ai fini della concessione della riabilitazione, occorre che:
- Sia decorso il tempo previsto dall’art. 179 c.p.;
- Il condannato abbia dato prove effettive di buona condotta.

Per quanto riguarda i termini, sembra che gli stessi siano ampiamente decorsi atteso che sono passati ben dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna (purtroppo, non possiamo dare un riscontro più preciso in merito non avendo sotto mano i provvedimenti di condanna).

Quanto, invece, al tema della buona condotta, si tratta di una valutazione discrezionale del giudice che sarà onere del soggetto richiedente l’abilitazione provare allorché venga depositata la richiesta relativa.

Anonimo chiede
venerdì 07/04/2017 - Liguria
“Buongiorno,
il 22 gennaio 2009, ho patteggiato un reato di associazione a delinquere ed appropriazione indebita per 1 anno e 6 mesi senza iscrizione nella fedina penale (ero incensurato) e l'8 settembre 2016 ho chiesto ed ottenuto l'estinzione dei reati.
Nel mentre non ho avuto nessun altro problema giudiziario.
Avevo anche risarcito il danno insieme al patteggiamento.
La domanda è:
ho di nuovo i 2 anni di condizionale come se non avessi mai avuto un problema giudiziario?

Grazie”
Consulenza legale i 12/04/2017
La sospensione condizionale è una causa di estinzione del reato prevista dall' art. 163 del c.p. e ss.

L’ art. 167 del c.p. sancisce infatti che: “se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto".

La circostanza che il reato si estingua, come nel caso di specie, decorso il termine di cinque anni non comporta un “ritorno” ad una condizione di incensuratezza precedente alla commissione del reato.

La Cassazione con la sentenza, sezione V, n. 3553 del 26 novembre 2013 ha stabilito che “l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma 2, c.p., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p.

Questa massima consente di rispondere negativamente al quesito proposto.

Per completezza, si chiarisce che ai sensi dell’ 164: “la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.
Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall' 163
”.

Nel caso di specie, quindi, un’eventuale pena contenuta in mesi sei (o un anno nel caso l’imputato abbia tra i 18 e i 21 anni oppure più di 70) potrebbe essere beneficiare della sospensione condizionale, subordinata, ai sensi dell’165: “all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".






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