(massima n. 1)
L'incompatibilità tra le sanzioni sostitutive previste dall'articolo 20-bis del c.p. e l'applicazione della sospensione condizionale della pena è stata espressamente stabilita dall'articolo 61-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, così come inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (Riforma Cartabia). Pertanto, il divieto di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nei casi in cui sia disposta la sospensione condizionale della pena non può valere per i fatti commessi prima del richiamato novum introdotto con la Riforma Cartabia, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'articolo 2, comma 4, del c.p., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato.