Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44358 del 10 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel caso di unificazione di pił fatti sotto il vincolo della continuazione, č tenuto a motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni oggettive, da rapportare all'entitą complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna, e soggettive, implicanti un giudizio prognostico di non recidiva in relazione a tutti i reati unificati, richieste ai fini della concessione del beneficio.

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