Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33933 del 20 settembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullitą della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell'art. 163 c.p. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto).

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