Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8475 del 10 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La subordinazione dell'efficacia della richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 444 c.p.p., non richiede formule sacramentali e pertanto, quando vi sia comunque accordo tra le parti anche sull'applicazione del detto beneficio — oltre che sulla misura della pena — il giudice non può, se non violando i termini dell'accordo, applicare la pena concordata senza concedere la sospensione condizionale. Ove non ritenga di addivenire a tale concessione, il giudice deve invece rifiutare l'approvazione dell'intero accordo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.