Cassazione penale Sez. I sentenza n. 39711 del 30 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione, non fa rientrare nel perimetro applicativo del beneficio - nonostante la sua natura convenzionalmente penale - la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, obbligatoriamente disposta nei confronti di chi abbia cagionato un sinistro stradale ponendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

(massima n. 2)

Non è possibile negare che la revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., abbia connotazioni sostanzialmente punitive quando l'inibizione alla guida si protragga per un lasso di tempo significativo, vieppiù, poi, quando la loro applicazione consegua a una condanna penale.

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