(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione, non fa rientrare nel perimetro applicativo del beneficio - nonostante la sua natura convenzionalmente penale - la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, obbligatoriamente disposta nei confronti di chi abbia cagionato un sinistro stradale ponendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.