(massima n. 2)
La sospensione condizionale della pena per il reato di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572 cod. pen., deve essere obbligatoriamente subordinata alla partecipazione dell'imputato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tali reati, come stabilito dall'art. 165, quinto comma, cod. pen. introdotto dalla L. n. 69 del 2019. La mancata imposizione di tali obblighi rende la concessione della sospensione condizionale della pena illegittima.