(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, la Corte di cassazione dispone l'annullamento con rinvio della sentenza che abbia concesso il beneficio senza subordinarlo alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., competendo al giudice della cognizione individuare l'ente e definire i tempi e le modalitą attuative del percorso e non al giudice dell'esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l'effettiva partecipazione allo stesso secondo le modalitą stabilite in sentenza.