Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40888 del 3 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena, la Corte di cassazione dispone l'annullamento con rinvio della sentenza che abbia concesso il beneficio senza subordinarlo alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., competendo al giudice della cognizione individuare l'ente e definire i tempi e le modalitą attuative del percorso e non al giudice dell'esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l'effettiva partecipazione allo stesso secondo le modalitą stabilite in sentenza.

(massima n. 2)

La sospensione condizionale della pena per il reato di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572 cod. pen., deve essere obbligatoriamente subordinata alla partecipazione dell'imputato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tali reati, come stabilito dall'art. 165, quinto comma, cod. pen. introdotto dalla L. n. 69 del 2019. La mancata imposizione di tali obblighi rende la concessione della sospensione condizionale della pena illegittima.

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