Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4838 del 24 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con la motivazione che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato č illegittimo. Una siffatta motivazione finisce per disapplicare aprioristicamente il beneficio ogni qual volta si irroghi una pena pecuniaria. Anche per queste ultime pene, invece, il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioč deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. ritenga che il colpevole si asterrā dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto.

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