Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14928 del 26 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena, poiché la sopravvenuta abolitio criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, č possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato gią concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non pił costituente reato.

(massima n. 2)

La sopravvenuta abolitio criminis, avendo efficacia ablatoria completa, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, ivi compresa l'attitudine di quest'ultima a costituire precedente formalmente ostativo ad una nuova concessione della sospensione condizionale della pena.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.