(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., č quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. (Conf.: Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01).