(massima n. 1)
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in accoglimento della richiesta dell'imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa, applichi il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, senza revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile ex art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace, in quanto, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.