(massima n. 1)
L'accordo delle parti sull'applicazione della pena detentiva con sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori connessi alla concessione del beneficio. In assenza di pattuizione su tali elementi, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena oppure deve rigettare il patteggiamento, ove l'efficacia di questo sia stato subordinato al riconoscimento del beneficio, non potendo modificare d'ufficio il contenuto dell'accordo sull'applicazione della pena. Nella presente fattispecie relativa ad un caso di omessa dichiarazione fiscale, i giudici di legittimità hanno quindi annullato senza rinvio la pronuncia del GUP che aveva d'ufficio subordinato la sospensione condizionale della pena concordata dalle parti al pagamento integrale degli importi fiscali dovuti, comprese sanzioni amministrative e interessi.