Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1513 del 15 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello non č tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul punto, quando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcune elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta.

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