Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1834 del 8 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, in mancanza di un'espressa istanza dell'imputato, non può concedere d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale, pur sussistendo i presupposti, perché esorbiterebbe dai limitati compiti assegnatigli dalle norme che regolano lo speciale procedimento di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. Diversamente, si verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti.

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