Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 23192 del 1 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui č divenuta irrevocabile la sentenza con la quale č stato concesso il beneficio.

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