(massima n. 1)
Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio č tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).