(massima n. 1)
Quando, a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna, la misura della pena viene ricondotta nei limiti di cui all'art. 163 c.p., la sospensione condizionale può essere riconosciuta in executivis solo nel caso in cui vi sia stata un'espressa richiesta di concessione del beneficio sulla quale il giudice della cognizione non si sia pronunciato.