(massima n. 1)
Il giudice che intenda subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale da parte del condannato č tenuto a motivare sommariamente sulla possibilitā per lo stesso di adempiere qualora siano stati addotti dall'imputato ovvero emergano dagli atti elementi concreti che possano far dubitare della capacitā economica del medesimo di adempiere. A riguardo, deve inoltre essere precisato che gli elementi emergenti dagli atti che fanno sorgere l'onere dell'autoritā giudiziaria di verificare se la parte č nelle condizioni economiche di provvedere al pagamento della provvisionale sono ritraibili, a titolo esemplificativo, oltre che dall'ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio a spese dello Stato, da eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, dalla natura del reato contestato, da condizioni personali come l'etā avanzata e/o lo stato di salute.