Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16430 del 27 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

È illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena a fronte dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato cui faccia seguito l'applicazione di misura di sicurezza, posto che il predetto beneficio implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

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