Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2985 del 17 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussiste alcuna contraddittorietą nella motivazione di una sentenza che abbia negato il beneficio del perdono giudiziale e concesso quello della sospensione della pena, trattandosi di istituti che non si fondano sugli stessi presupposti e criteri. La scelta di concedere l'uno o l'altro beneficio, avendo come presupposto l'apprezzamento di elementi di fatto, č rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, č incensurabile in sede di legittimitą.

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