(massima n. 1)
La decisione che subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale ex art.539, comma 2, cod. proc. pen., dichiarata esecutiva in primo grado, può essere oggetto di ricorso per cassazione anche se l'imputato non ha chiesto al giudice di appello la sospensione dell'esecutività, ai sensi dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen.