Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 31091 del 15 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione.

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