(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell'imputato che neghi ostinatamente l'addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio. Da ciò deriva che anche il diniego del beneficio fondato sulla mancata partecipazione dell'imputato al processo non può costituire elemento negativo di valutazione, trattandosi di una scelta processuale legittima.