Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 21730 del 7 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per pił di due volte, non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

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