(massima n. 2)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio.