(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacitą di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'impossibilitą di adempimento dell'obbligo risarcitorio, poiché l'imputato non aveva segnalato nulla in merito alle sue scarse disponibilitą economiche, ma si era limitato a un generico riferimento all'attivitą lavorativa svolta, comunque retribuita).