Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14013 del 9 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena non riconosciuto dai giudici della cognizione, salvo che questi ultimi non lo abbiano espressamente escluso in conseguenza di un giudizio fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati. (In motivazione la Corte ha chiarito che se, invece, il beneficio sia stato escluso in fase di cognizione solo a cagione della dosimetria della pena, il giudice dell'esecuzione che la riconduca entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. può rivalutarne la concedibilità).

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