(massima n. 1)
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 163 c.p., può essere riconosciuta dal giudice anche d'ufficio, senza richiesta dell'imputato. Tuttavia, il giudice è tenuto a fornire una motivazione concreta di tale utilità rieducativa, considerando l'individualizzazione della pena e la reintegrazione sociale del condannato.