Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32030 del 5 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 163 c.p., può essere riconosciuta dal giudice anche d'ufficio, senza richiesta dell'imputato. Tuttavia, il giudice è tenuto a fornire una motivazione concreta di tale utilità rieducativa, considerando l'individualizzazione della pena e la reintegrazione sociale del condannato.

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