Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4495 del 11 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La concessione della sospensione condizionale della pena è impugnabile da parte dell'imputato nei casi in cui da ciò che dovrebbe costituire un beneficio derivi la lesione di un diritto o quanto meno di un interesse giuridicamente apprezzabile. Non è più ammissibile la semplice contestazione della legittimità della concessione sotto il profilo della mancanza di specifica istanza dell'imputato, che non è richiesta dalla legge, potendosi la sospensione condizionale della pena applicare anche d'ufficio, ovvero sotto il profilo che il beneficio stesso non è tale quando inerisca ad una sentenza di condanna a sola pena pecuniaria, requisito anch'esso del tutto estraneo allo schema legislativo.

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