(massima n. 1)
In tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla sia la sospensione condizionale della pena, sia la non menzione della condanna sicché, nel caso di erronea applicazione dei benefici, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca degli stessi, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.