(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, a fronte di due precedenti sentenze irrevocabili di condanna con cui sia stato riconosciuto il beneficio, conserva efficacia ostativa a una sua ulteriore concessione la precedente condanna per l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 20 legge 28 febbraio 1985, n. 47, stante la continuitā normativa della stessa con la corrispondente contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.