Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18712 del 14 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha gią usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che, accogliendo la richiesta dell'imputato contenuta nell'atto di appello, aveva concesso il beneficio subordinandolo alla prestazione di attivitą non retribuita a favore della collettivitą, osservando come la non opposizione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilitą fosse da ritenersi implicitamente espressa nella stessa richiesta dell'interessato).

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