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Articolo 369 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Deposito del ricorso

Dispositivo dell'art. 369 Codice di procedura civile

Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità [375, 387 c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto(1).

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità(2):

  1. 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
  2. 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione(3), se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
  3. 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
  4. 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda(4).

[omissis](5).

Note

(1) Il D .Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

(2) L'improcedibilità è rilevabile sia dal resistente nel controricorso notificato al ricorrente ex art. 370 del c.p.c., sia d'ufficio.
(3) Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata può essere effettuato entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e pertanto non deve essere necessariamente contestuale al deposito del ricorso stesso.
Va depositata anche la relazione di notificazione per consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione proposta.
(4) Numero così sostituito con d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L'onere di produzione può essere assolto con la produzione del fascicolo di parte nel quale gli atti, i documenti e i contratti sono contenuti. Quanto agli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, deve essere depositata la richiesta di trasmissione di detto fascicolo alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: richiesta che va restituita munita di visto, ai sensi del terzo comma dell'articolo in commento.
(5) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.

Spiegazione dell'art. 369 Codice di procedura civile

La notificazione, a cui fa riferimento il primo comma di questa norma, va eseguita secondo i modi e le forme disciplinati dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e consente di far giungere il ricorso per cassazione a conoscenza della controparte nei termini per impugnare.

Può essere eseguita a mani dall'ufficiale giudiziario addetto all’UNEP di Roma, ovvero, a mezzo del servizio postale, dall'ufficiale giudiziario del luogo in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata (in tal senso si argomenta dal combinato disposto degli artt. 106 e 107, 2° co., D.P.R. 15.12.1959, n. 1229, Ordinamento degli ufficiali giudiziari).

Sempre nel primo comma si fa riferimento al deposito del ricorso, il quale costituisce atto di impulso di parte, per mezzo del quale si realizza la costituzione in giudizio del ricorrente.
Il termine, qui previsto, di venti giorni per il deposito ha natura di termine perentorio e la sanzione dell'improcedibilità, derivante dalla tardiva costituzione in giudizio della parte ricorrente, non è subordinata alla eccezione della controparte, la quale non può sanare l’eventuale vizio a seguito della notificazione del controricorso.
La sanzione della improcedibilità, connessa al mancato tempestivo deposito del ricorso, si spiega per il fatto che così si impedisce alla Corte di conoscere il merito dell'impugnazione e tale dichiarazione di improcedibilità ha carattere preliminare anche rispetto alla questione concernente la necessità di integrazione del contraddittorio.

Tuttavia, va osservato che, sebbene il ricorrente non abbia depositato l'atto nel termine previsto dalla legge, gli è consentito proporre validamente un nuovo ricorso per cassazione se nel frattempo il termine per ricorrere non sia scaduto e l'improcedibilità del primo ricorso non sia stata dichiarata (fino a tale momento, infatti, il diritto di impugnazione non può ritenersi consumato).

Al termine di venti giorni qui previsto si applica il disposto di cui al quarto comma dell’art. 155 del c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo

Nel caso in cui la notificazione del ricorso debba essere effettuata ad una pluralità di destinatari, il termine per il deposito si farà decorrere dal giorno dell'ultima notificazione alle parti contro le quali lo stesso ricorso è proposto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola della scissione del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, introdotta a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (C. Cost. 24.3.2004, n. 107; C. Cost. 23.1.2004, n. 28; C. Cost. 26.11.2002, n. 477) trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non anche con riguardo alla tempestività del deposito del ricorso ex art. 369.

Unitamente all'atto di impugnazione, ed entro il termine stabilito per il deposito del ricorso, il ricorrente deve produrre, sempre a pena di improcedibilità, i seguenti documenti:
a) il decreto di concessione del gratuito patrocinio (se esistente);
b) la copia autentica della decisione impugnata oppure copia autentica dei provvedimenti da cui risulti un conflitto di giurisdizione di cui all'art. 362 del c.p.c.;
c) la procura speciale (se conferita con atto separato);
d) gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda (cioè gli atti e documenti la cui cognizione è necessaria e sufficiente alla Corte per l'esame dei motivi);
e) la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, munita del visto del cancelliere del giudice a quo.
L’improcedibilità è rilevabile di ufficio, a nulla valendo l'avvenuto deposito del controricorso o la mancata eccezione.

La copia autentica della sentenza o decisione impugnata deve anche contenere la relata di notifica; se la notificazione è avvenuta a mezzo PEC, a pena di improcedibilità deve essere prodotta copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 9, L. 21.1.1994, n. 53, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.

La ratio di tale disposizione si rinviene nell’ esigenza di consentire alla Corte l'univoca conoscenza del contenuto del provvedimento impugnato; tuttavia, si ammette che l'onere di allegazione in discorso possa ugualmente ritenersi soddisfatto se la conformità all'originale della copia prodotta, in assenza di una esplicita contestazione della controparte, risulti da altri atti che di per sé facciano presumere l'avvenuta comparazione con l'originale stesso o almeno con un'altra copia autentica.
La relata di notifica, invece, consentirà sia alla Corte che al resistente di verificare la tempestività dell'impugnazione.

Il deposito della procura è richiesto nel caso in cui la stessa sia conferita con atto separato.
La sanzione dell'improcedibilità, correlata all'onere del deposito della procura speciale al difensore, consegue non soltanto all'inadempimento assoluto della parte, ma anche alla tardività del richiesto adempimento.
Il deposito della procura non contestuale alla costituzione in giudizio del ricorrente può ritenersi legittimo soltanto se ad esso si provveda nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso.

Al n. 4 del secondo comma della norma in esame il legislatore prevede che, entro lo stesso termine di venti giorni decorrente dall'ultima notificazione del ricorso, la parte depositi anche gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi la cui cognizione è necessaria e sufficiente alla Corte per l'esame dei motivi.
Non tutti gli atti e documenti prodotti nelle pregresse fasi di merito devono necessariamente essere depositati unitamente al ricorso, ma solo quelli che, a giudizio dell'organo giudicante, sono considerati indispensabili per ottenere una pronunzia sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
Va precisato che per atti processuali, documenti, contratti o accordi collettivi si intendono, ovviamente, quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.

Occorre rilevare che l’adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte ha comportato l’eliminazione, anche nella norma in esame, di ogni riferimento al deposito “in cancelleria”, in coerenza con il deposito analogico degli atti e documenti di parte, ma non rispetto al deposito telematico, per cui l’atto o documento digitale (nativo o meno) va inserito nel fascicolo informatico e si rende visibile alla controparte processuale costituita in giudizio o a chi intenda costituirsi o intervenire nel giudizio stesso.
Inoltre, l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e la previsione della piena disponibilità per la controparte processuale degli atti depositati telematicamente hanno consentito di operare importanti modifiche, nel segno della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del giudizio di legittimità, pur sempre nel rispetto della garanzia del contraddittorio.
Per tale ragione è stato soppresso l’ultimo comma di questa norma, così venendo meno l’onere del ricorrente di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

Massime relative all'art. 369 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21905/2021

La constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l'applicazione dall'art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c., che prevede l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, viepiù allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento, che era valso per i giudizi di merito, sia stato revocato con efficacia retroattiva. (Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2016).

Cass. civ. n. 21831/2021

Il protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sè, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. Ne consegue che non può essere considerato improcedibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto alla formazione di apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, atteso che l'onere del ricorrente di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 7 del d. lgs. n. 40 del 2006 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti e i documenti del fascicolo d'ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2017).

Cass. civ. n. 12844/2021

Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/02/2015).

Cass. civ. n. 15582/2020

Nell'ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l'altro in via incidentale rispetto al ricorso principale di un'altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altro ricorso. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 26/09/2012).

Cass. civ. n. 9685/2020

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una perizia su immobili costituenti garanzia di mutuo ipotecario, la S.C. ha ritenuto che la produzione di documenti - successivi alla decisione impugnata, inerenti la prosecuzione della procedura esecutiva e volti a dimostrare l'ulteriore riduzione del prezzo di vendita - non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, bensì il merito della pretesa risarcitoria). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2017).

Cass. civ. n. 104/2020

Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione. (Dichiara improcedibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 22/01/2018).

Cass. civ. n. 22092/2019

Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione; il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini.

Cass. civ. n. 11386/2019

Pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 8312/2019

Ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione è sufficiente il deposito, da parte del ricorrente, della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata nelle forme di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d.l.vo n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, mentre, nell'ipotesi in cui il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Cass. civ. n. 6864/2019

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata notificata a mezzo posta, o tale circostanza risulti dagli atti, è sufficiente che lo stesso ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza corredata di documentazione comprovante la spedizione dell'atto, spettando al controricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di contestare il rispetto del termine breve d'impugnazione, mediante il deposito dell'avviso di ricevimento di cui egli ha la materiale disponibilità.

Cass. civ. n. 4370/2019

Il ricorso di cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Cass. civ. n. 30846/2018

A seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell'assunzione del patrocinio, l'autenticazione della copia della sentenza d'appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all'attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l'accesso al fascicolo telematico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, essendo stata l'autenticazione della copia della sentenza impugnata effettuata da un difensore il cui ministero era cessato).

Cass. civ. n. 22438/2018

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.l.vo n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cass. civ. n. 14426/2018

La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. solo ove non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., pur rilevando nella copia depositata la mancanza delle pagine relative allo svolgimento del processo, ha ritenuto di poter evincere le ragioni della decisione dalla motivazione della stessa riportata nel ricorso).

Cass. civ. n. 21386/2017

In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.

Cass. civ. n. 17450/2017

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte.

Cass. civ. n. 10648/2017

In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Cass. civ. n. 25407/2016

Viola il disposto dell’art. 369, comma 2, c.p.c., rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria, ad opera del ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina, qualora quest'ultima contenga allegazioni rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno.

Cass. civ. n. 24178/2016

In tema di ricorso per cassazione, l’improcedibilità prevista dall’art. 369, comma 1, c.p.c., per il mancato deposito dell’originale del ricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione, va dichiarata anche nel caso di invio a mezzo posta di una copia del ricorso priva della relata di notifica; la violazione del termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità.

Cass. civ. n. 20628/2016

In tema di ricorso per cassazione, l'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. esige, a pena d'improcedibilità, la produzione di una copia autentica della sentenza impugnata, ovvero recante l'attestazione di autenticità rispetto all'originale, espressa come atto compiuto dal cancelliere in originale, adempimento che non ammette equipollenti. Ne consegue è improcedibile il ricorso con il quale sia stata depositata la sentenza impugnata in una copia trasmessa a mezzo fax, e quindi avente natura di copia fotostatica meramente riproduttiva di quella autentica rilasciata dal cancelliere.

Cass. civ. n. 19675/2016

In tema di ricorso per cassazione (nella specie avverso la decisione emessa in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense), il deposito di una copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità del ricorso stesso se, per il principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., esso sia tempestivo e l'impugnazione possa essere scrutinata sulla base della pur incompleta copia prodotta perché l'oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia.

Cass. civ. n. 16498/2016

Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata "uso studio", priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica.

Cass. civ. n. 14207/2015

In materia d'impugnazione di cassazione, l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., esigendo, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improcedibile un ricorso perché la copia depositata era incompleta e priva del visto di conformità).

Cass. civ. n. 10784/2015

L'art. 369, primo comma, cod. proc. civ. prevede che, nel termine di venti giorni dalla notificazione, il ricorrente deve depositare l'originale del ricorso per cassazione a pena di improcedibilità dello stesso e tale sanzione non è esclusa dal semplice deposito della copia del ricorso, peraltro priva della relata di notifica, in quanto la produzione di una copia fotostatica mancante della garanzia di autenticità non consente la verifica della tempestività del ricorso e dell'esistenza di una valida procura. La violazione del termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità.

Cass. civ. n. 9262/2015

In tema di ricorso per cassazione, la mancanza di una o più pagine nell'originale depositato comporta l'inammissibilità del motivo che non sia intellegibile, che non è superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente risulti completa, atteso che il ricorso, a pena d'improcedibilità, deve essere depositato in originale entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. e, pertanto, il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo grazie ad atti compiuti entro tale termine.

Cass. civ. n. 4350/2015

Nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 cod. civ.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti.

Cass. civ. n. 870/2015

Il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell'originale notificato non ne comporta l'improcedibilità ove quest'ultimo venga depositato separatamente, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica ex art. 369 cod. proc. civ., non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.

Cass. civ. n. 21105/2014

L'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, sicché l'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'art. 370, primo comma, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex art. 369 cod. proc. civ..

Cass. civ. n. 19750/2014

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l'attestazione dell'ufficiale giudiziario della spedizione dell'atto, spettando al resistente l'onere di contestare, attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento in suo possesso, il rispetto del termine breve d'impugnazione, atteso che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata che eviti, in ossequio al principio del giusto processo, oneri tali da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale, deve tenersi conto che solo il resistente, in qualità di notificante, ha la materiale disponibilità dell'avviso di ricevimento.

Cass. civ. n. 15437/2014

L'onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito.

Cass. civ. n. 9861/2014

Ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, ex art. 369 cod. proc. civ., nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo, per il ricorrente, la data di consegna del plico all'ufficio postale, mentre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione si calcola dalla data di ricezione dell'atto notificato alla parte contro cui il ricorso è proposto.

Cass. civ. n. 9538/2014

Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369, n. 2, cod. proc. civ. non consideri espressamente tale ipotesi, sicché, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, ma abbia depositato solo la copia autentica di quest'ultima, il ricorso va dichiarato improcedibile limitatamente alle censure riguardanti la prima.

Cass. civ. n. 7469/2014

Nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia qualora, o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine d'impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello della eventuale inammissibilità.

Cass. civ. n. 2721/2014

Il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo ove il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nemmeno se calcolata in relazione al giorno di deliberazione della sentenza. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto che fosse onere del ricorrente controllare l'idoneità della copia autentica rilasciata dalla cancelleria - in sé illeggibile - a dimostrare la tempestività dell'impugnazione).

Cass. civ. n. 28460/2013

In tema di ricorso per cassazione, l'incompletezza della copia autentica della sentenza depositata dal ricorrente principale - vizio non suscettibile di sanatoria ancorché una copia completa sia stata depositata dal ricorrente incidentale - non comporta l'improcedibilità dell'intera impugnazione ma impedisce soltanto lo scrutinio dei motivi relativi alle parti mancanti della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 25038/2013

L'onere di deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. ed applicabile anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest'ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benché, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest'ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

Cass. civ. n. 24656/2013

La mancanza di una o più pagine nella copia del ricorso per cassazione notificato alla controparte assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio.

Cass. civ. n. 18446/2013

Avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, l'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 si limita a stabilire che il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni, senza disporre una generale riduzione alla metà di tutti i termini; pertanto, per il deposito del ricorso e per la proposizione del controricorso si applicano i termini ordinari, rispettivamente, di venti giorni, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., e di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 370 c.p.c..

Cass. civ. n. 6712/2013

In materia di impugnazione di cassazione, l'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., esigendo, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso per cassazione venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito di questa copia possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalle copie fotostatiche, depositate per la formazione del fascicolo d'ufficio, mancanti della garanzia dell'autenticità.

Cass. civ. n. 6706/2013

Nel giudizio di cassazione, qualora risulti - in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio - che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente (ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c.), la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se costui abbia ottemperato all'onere, previsto dall'art. 369, secondo comma, numero 2), c.p.c., di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal primo comma del medesimo art. 369 c.p.c., verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell'osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l'accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l'accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso.

Cass. civ. n. 15624/2012

Il deposito in cancelleria di una copia fotostatica del ricorso per cassazione, in luogo dell'originale, determina improcedibilità del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., qualora l'omesso deposito dell'originale non consenta alla Corte di verificare la conformità della copia e di accertare, quindi, che il ricorso possiede i requisiti di cui all'art. 365 c.p.c., senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 2719 c.c., il quale riguarda la diversa questione dell'efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti.

Cass. civ. n. 14411/2012

L'art. 369, primo comma, c.p.c., stabilendo che il deposito del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall'ultima notifica, deve essere interpretato nel senso che "ultima notifica" è quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da nullità.

Cass. civ. n. 22726/2011

In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 7 del d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, c.p.c., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

Cass. civ. n. 8231/2011

In tema di giudizio per cassazione, l'esenzione dall'onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l'illogica o contraddittoria interpretazione.

Cass. civ. n. 3689/2011

A norma dell'art. 369, primo e secondo comma, n. 4), c.p.c., la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio "a quo", a norma del terzo comma del medesimo art. 369 c.p.c..

Cass. civ. n. 3522/2011

In tema di giudizio in cassazione, l'onere di deposito previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente di tutti gli atti processuali e dei documenti (negoziali e non) necessari alla decisione del ricorso, ricomprendendosi nel novero degli atti processuali da depositare anche quelli già contenuti nel fascicolo di ufficio nei gradi di merito, essendo tale adempimento funzionale all'ineludibile esigenza che la Corte abbia un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione e non potendosi, comunque, ritenere assolto tale onere con il deposito in Cassazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, rivolta alla cancelleria del giudice "a quo", prescritto dal comma 3 del medesimo art. 369 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a ricorso avverso sentenza della Commissione tributaria regionale).

Cass. civ. n. 2803/2011

Il ricorso per cassazione fondato sull'unico motivo costituito dall'omessa pronuncia su un capo di domanda, è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., se, unitamente ad esso, non sia stato depositato l'atto di appello contenente il motivo sul quale i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciare, trattandosi dell'atto su cui il ricorso si fonda, e tale onere - configurabile anche nel processo tributario, in quanto l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 del 1992 comunque consente alle parti di ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio, ancorché non ritirabili prima del termine del processo - non può essere adempiuto né con la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio, né col mero deposito dei fascicoli di parte, quando tale produzione non intervenga nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ. e non sia indicata la sede ove il documento può essere rinvenuto, né, infine, con la sola riproduzione, all'interno del ricorso, dei passi sui quali lo stesso è fondato.

Cass. civ. n. 20075/2010

L'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis, secondo comma, c.p.c., la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.l.vo n. 40 del 2006), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Ove, poi, la Corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una disposizione dell'accordo o contratto collettivo nazionale depositato dal ricorrente diversa da quelle indicate dalla parte, procedendo d'ufficio ad una interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. non riconducibile a quanto già dibattuto, trova applicazione, a garanzia dell'effettività del contraddittorio, l'art. 384, terzo comma, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 12 del d.l.vo n. 40 del 2006), per cui la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al P.M. e alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione.

Cass. civ. n. 11614/2010

L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella formulazione di cui al d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40 - è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata.

Cass. civ. n. 5071/2010

Ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c.

Cass. civ. n. 4898/2010

In tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dai commi secondo, n. 4, e terzo dell'art. 369 c.p.c., nella formulazione di cui al d.l.vo n. 40 del 2006, che prevedono, a pena di improcedibilità, l'onere, per il ricorrente, di depositare gli atti predetti nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione e prescrivono, altresì, l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e di depositare tale richiesta insieme al ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove, come nella specie, il fascicolo d'ufficio non comprenda la relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio e il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ne abbia trascritto passaggi non censurati dalla controparte per difformità dall'effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell'ausiliare nominato dal giudice, devono ritenersi ottemperati gli oneri previsti a pena di improcedibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 4356/2010

L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha peraltro escluso che nella specie potesse configurare una causa di non imputabilità del ritardo l'avvenuta sottrazione del plico contenente il ricorso al vettore incaricato del recapito al collega del difensore in Roma, che ne avrebbe dovuto curare il deposito, dipendendo l'impossibilità di tale adempimento dal mezzo a tal fine prescelto dal difensore, in luogo dell'invio per posta direttamente al cancelliere della Corte di cassazione).

Cass. civ. n. 303/2010

L'art. 369, quarto comma, c.p.c. nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d'improcedibilità "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di "error in procedendo", gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine.

Cass. civ. n. 27876/2009

L'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l'interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito.

Cass. civ. n. 23329/2009

L'improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente dall'esame e dall'interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l'esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 47, comma 8, del D.L.vo n. 165 del 2001, sì che la successiva previsione, introdotta dal D.L.vo n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune.

Cass. civ. n. 21196/2009

Il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione è denunciabile in ogni tempo e, dunque, anche nel caso in cui una od entrambe le decisioni siano ancora impugnabili ovvero siano state già impugnate nel merito, necessitando che, unitamente al ricorso per cassazione che denunci il conflitto, sia depositata, a pena di improcedibilità (art. 369 c.p.c.), copia autentica dei provvedimenti che lo hanno determinato, in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto. Ne consegue che, nell'ipotesi di conflitto negativo, i provvedimenti che hanno determinato il conflitto stesso vanno individuati in quelli che hanno argomentato la declaratoria di difetto di giurisdizione, indipendentemente dalla relativa ed indiretta conferma derivante dalla decisione del giudice di secondo grado investito di questioni diverse da quella di giurisdizione. (Nella specie, le S.U. hanno individuato le sentenze originanti il conflitto negativo di giurisdizione in quelle del giudice ordinario e del giudice amministrativo che, in primo grado, avevano espressamente declinato la rispettiva giurisdizione, escludendo che, a tal riguardo, potesse rilevare la sopravvenuta sentenza di secondo grado del Consiglio di Stato, giacché questa non si era pronunciata sulla giurisdizione, ma soltanto sull'eccezione di giudicato formulata dall'appellante).

Cass. civ. n. 16619/2009

Nel procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c., la parte ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il testo integrale del contratto o accordo sul quale il ricorso si fonda, atteso il carattere strumentale dell'indicato adempimento rispetto all'adeguato esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione; né la declaratoria di improcedibilità è impedita dal deposito ex art. 372 c.p.c., stante l'incompatibilità di tale deposito con le finalità sottese alla normativa legale sull'accertamento pregiudiziale

Cass. civ. n. 15495/2009

L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella nuova formulazione di cui al D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato D.L.vo n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 c.c. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall'art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa.

Cass. civ. n. 9005/2009

La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 4536/2009

Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ., decorre, nell'ipotesi di notifica al procuratore domiciliatario della controparte e alla parte personalmente, dalla prima notifica, atteso che, per il caso in cui la parte abbia eletto domicilio, la legge prevede solo la notifica nel luogo indicato ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, restando la notifica personale un atto ultroneo cui non può riconoscersi alcun effetto, e rilevando l'ultima notificazione solo in caso di pluralità di parti.

Cass. civ. n. 2855/2009

L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - non può dirsi soddisfatto con il deposito, oltre il termine di cui all'art. 369, comma 1, dei fascicoli di parte di primo e secondo grado, contenenti il contratto, per estratto, in allegato al ricorso di primo grado, a nulla rilevando che il contratto sia stato depositato, a sua volta, dal ricorrente incidentale, atteso che, ove venisse ammessa tale equipollenza nella produzione, verrebbe disattesa la lettera del citato art. 369, che sancisce l'improcedibilità, senza eccezioni..

Cass. civ. n. 1914/2009

Nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena di improcedibilità il ricorso "ex" art. 369 cod. proc. civ., può essere dichiarata conforme all'originale solo dal cancelliere presso il giudice "a quo", in quanto unico depositario dell'originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto degli artt. 2714, comma primo, cod. civ. e 743 cod. proc. civ. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in cassazione proposto dal Ministro delle finanze, per essere stata la copia della sentenza depositata autenticata da un funzionario ministeriale, non soccorrendo nel caso di specie il disposto del secondo comma dell'art. 2714 cod. civ., non avendo, infatti, il ricorrente la qualità di depositario di una copia, autorizzato a sua volta a rilasciarne altre).

Cass. civ. n. 21080/2008

L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella nuova formulazione di cui al D.L.vo n. 40 del 2006 va riferito sia alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, sia ad ogni altra norma collettiva utile per l'interpretazione delle prime sempre che essa appartenga alla causa per essere stata dedotta e prodotta nei precedenti gradi di merito.

Cass. civ. n. 18844/2008

Il deposito, unitamente al ricorso (anche incidentale) per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata, è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369, n. 2, cod. proc. civ. non consideri espressamente tale ipotesi, onde, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, depositando solo la copia autentica di quest'ultima, ma muovendo censure anche riguardo alla prima, il ricorso va, limitatamente a questa, dichiarato improcedibile.

Cass. civ. n. 17534/2008

Il deposito nella cancelleria della Corte di cassazione di una copia informe del ricorso, anziché, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., dell'originale, non determina improcedibilità del ricorso medesimo, qualora non vi siano dubbi sulla conformità all'originale della copia ; in tal caso, infatti, viene soddisfatta la finalità, perseguita dalla suddetta norma, di radicare, con il deposito del ricorso, il procedimento di impugnazione, e di consentire alla S.C. la preliminare verifica, senza possibilità di contestazioni, sulla regolarità della costituzione del contraddittorio, nonché sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto procedibile il ricorso giacché l'unica difformità fra la relativa copia e l'originale era rappresentata dal fatto che la copia non recava la procura, sicché si trattava di difformità la quale, afferendo ad un atto diverso dal ricorso e materialmente inserito nello stesso documento che conteneva il ricorso medesimo, non determinava alcun dubbio di conformità della copia all'originale ).

Cass. civ. n. 17065/2007

Nel giudizio di cassazione viola il disposto dell'art. 369, secondo comma, c.p.c. e rende improcedibile il ricorso, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata mancante di tutte le pagine recanti il numero pari, poiché la mancanza di una parte così consistente dell'atto impugnato esclude che sia possibile ricostruire il contenuto della motivazione in relazione alle censure del ricorso.

Cass. civ. n. 13676/2007

Le tabelle per la liquidazione del danno biologico possono essere prodotte nel procedimento per cassazione come documenti su cui si fonda il ricorso ex articolo 369, n. 4, c.p.c.: il ricorrente deve darne conto indicando in quale punto e in quale senso sono state disapplicate. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 1754/2007

Il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo non è individuabile nell'imposizione originaria di un vincolo di inedificabilità, e neppure nella protrazione di fatto del medesimo dopo la sua decadenza - giacché in tal caso ben può il proprietario sollecitare l'esercizio del potere pianificatorio attraverso la procedura di messa in mora, e far accertare, di risulta, l'illegittimità del silenzio - bensì nell'atto che esplicitamente lo reitera.

Cass. civ. n. 24856/2006

Nel giudizio di cassazione, l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento conclusosi con la sentenza impugnata, posto a carico del ricorrente dall'art. 369 c.p.c., trova giustificazione nella necessità di acquisire detto fascicolo, che non si trova nella disponibilità della Corte di cassazione; esso non è riferibile all'ipotesi in cui sia proposto ricorso per revocazione avverso una sentenza della stessa Corte di cassazione, in quanto, trovandosi in tal caso il fascicolo già presso il giudice ad quem, la richiesta di un'apposita istanza di acquisizione costituirebbe un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia; il mancato deposito della predetta istanza, pertanto, non determina l'improcedibilità del ricorso per revocazione.

Cass. civ. n. 22108/2006

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia autentica del provvedimento impugnato, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., in quanto la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all'originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l'esercizio del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 14110/2006

Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un «estratto conforme» rilasciato dalla cancelleria «per uso ufficio», nel quale compaia, oltre all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l'esistenza della stessa nel fascicolo d'ufficio.

Cass. civ. n. 10665/2006

Qualora il fascicolo d'ufficio della fase di merito non sia indispensabile ai fini della decisione, è irrilevante che non risulti allegato agli atti del processo, nonostante il deposito dell'istanza di relativa trasmissione, ai sensi dell'art. 369, comma terzo, c.p.c.

Cass. civ. n. 888/2006

È improcedibile il ricorso per cassazione qualora l'originale dell'atto non sia stato depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito nel medesimo termine di una copia informe, la quale non offre alcuna garanzia di autenticità; detta sanzione non resta esclusa dal fatto che la copia depositata contenga una replica della relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, essendo la violazione del termine rilevabile d'ufficio, e non potendo ritenersi sanata neppure dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il controricorso senza eccepire l'improcedibilità.

Cass. civ. n. 26222/2005

L'obbligo del deposito in cancelleria dell'originale del ricorso notificato, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, fissato a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, primo comma, c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica di esso mancante della garanzia di autenticità, essendo essa inidonea ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma, che è quella di consentire la verifica della tempestività del ricorso e l'esistenza di una valida procura, a meno che non sussistano dubbi sulla conformità all'originale della copia depositata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile un ricorso per cassazione inviato all'ufficiale giudiziario in copia priva di sottoscrizione autografa ed a mezzo fax, in quanto tali modalità non consentivano di valutare la conformità della copia all'originale né l'esistenza di una valida procura, rilasciata in favore di un difensore iscritto all'albo degli avvocati abilitati a difendere dinanzi alla Corte di cassazione).

Cass. civ. n. 9894/2005

Nell'ipotesi di ricorso per cassazione tempestivamente notificato con allegazione della sentenza non corretta, la produzione da parte dell'intimato della sentenza corretta non rende improcedibile il ricorso (la Corte di cassazione ha affermato il principio in un caso in cui il provvedimento di correzione della sentenza era successivo alla notificazione del ricorso).

Cass. civ. n. 458/2005

Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, primo comma, c.p.c., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 19654/2004

La previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 c.p.c. – dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 14569/2004

L'improcedibilità del ricorso per cassazione (per mancato deposito nella Cancelleria nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la quale è proposto), rilevabile anche d'ufficio, impedendo alla Corte di conoscere il merito del gravame, ha carattere preliminare anche rispetto alla questione circa la necessità di integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 2494/2004

La procedibilità del ricorso per cassazione non è esclusa dal fatto che la copia autentica della sentenza impugnata (che il ricorrente è tenuto a depositare unitamente al ricorso ex art. 369, comma secondo c.p.c.) sia incompleta perché priva di alcune pagine della parte motivazionale (nella specie, di due facciate) tutte le volte in cui, come nella specie, il ricorrente stesso si sia attenuto a quanto disposto dal citato art. 369 del codice di rito depositando copia autentica della sentenza impugnata così come notificatagli dalla controparte, e contenente l'attestazione di conformità all'originale della sentenza della corte di appello apposta dal cancelliere di detta Corte (cui è da attribuirsi l'errore di omesso controllo sulla esattezza della certificazione da lui compiuta).

Cass. civ. n. 13741/2003

Il ricorso per cassazione non è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., allorché, pur non avendo il ricorrente prodotto copia autentica del provvedimento impugnato, quest'ultimo sia inserito in originale nel fascicolo di ufficio debitamente trasmesso dall'ufficio del giudice a quo su richiesta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 369, del ricorrente.

Cass. civ. n. 11201/2003

Il principio sancito dalla sentenza n. 471 del 2002 della Corte Costituzionale – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. Ne consegue che, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, previsto dall'art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità, decorre dalla data di consegna del plico al destinatario.

Cass. civ. n. 11005/2003

Viola il disposto dell'art. 369, secondo comma, c.p.c., rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina, qualora la pagina mancante contenga allegazioni rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno.

Cass. civ. n. 4384/2003

Nel procedimento di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, stante l'applicabilità dell'art. 369 c.p.c., opera la sanzione processuale della improcedibilità nel caso di mancato deposito, nel termine ivi stabilito, insieme con il ricorso, degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda e diretti ad attestare la presenza, nella sentenza impugnata, dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., senza che all'omissione possa ovviarsi con il successivo deposito ex art. 372, secondo comma, c.p.c., atteso che la facoltà di depositare documenti in un momento successivo è da quest'ultima disposizione limitata agli atti riguardanti l'ammissibilità del ricorso, e quindi si riferisce a quelli concernenti questioni processuali (quali la tempestività dell'impugnazione, la legittimazione processuale del ricorrente o la cessazione della materia del contendere), non già a quelli attinenti al merito della controversia.

Cass. civ. n. 1445/2003

La parte che intenda proporre ricorso per cassazione ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, insieme al ricorso, una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, con la relazione di notificazione ove questa sia avvenuta. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 283 del 2001, il procedimento impugnato, ove emesso da un organo giurisprudenziale del Trentino Alto Adige, doveva essere tradotto in lingua italiana a cura dello stesso ufficio giudiziario cui appartenesse il giudice che l'aveva pronunciato, ed a spese ed ad istanza di parte, attesa l'applicabilità anche alla impugnazione di tali provvedimenti dinanzi ad autorità giudiziaria che abbia sede fuori della regione, della regola generale contenuta nell'art. 122 c.p.c., in base alla quale per tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

Cass. civ. n. 12240/2002

Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione — fissato, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c. — decorre, nel caso in cui esso risulti proposto contro due o più parti, dalla data dell'ultima notificazione eseguita alla parte cui il ricorso stesso non sia stato in precedenza notificato (sempre che si tratti di controparte sostanziale, legittimata ed interessata, cioè, a contraddire, non rilevando, per converso, eventuali, ulteriori notificazioni nei confronti di soggetti ormai estranei alla materia del contendere ancorché parti nel giudizio di appello), mentre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, il termine de quo decorre dalla data della prima notifica, a meno che quella precedente non debba considerarsi viziata da nullità (nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica).

Cass. civ. n. 10722/2002

La norma di cui all'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.

Cass. civ. n. 7869/2001

In sede di regolamento di giurisdizione, il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., determina l'improcedibilità del ricorso quando l'esame di detto fascicolo, non allegato agli atti del processo, risulti indispensabile ai fini della decisione della Corte regolatrice.

Cass. civ. n. 6749/2001

L'art. 369 c.p.c. non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata deve essere effettuato dalla parte ricorrente, onde è improcedibile il ricorso qualora sia incompleta la copia della sentenza impugnata prodotta.

Cass. civ. n. 7961/2000

Quando il ricorso per cassazione è proposto da una società di capitali, l'atto in forza del quale il sottoscrittore agisce come legale rappresentante della società non deve essere depositato insieme col ricorso, a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 3 c.p.c., riferendosi questa soltanto alla procura speciale conferita con atto separato al difensore e non anche a quella relativa ai poteri sostanziali di rappresentanza della persona giuridica, per la cui produzione possono prospettarsi soltanto problemi di ammissibilità del gravame secondo il disposto dell'art. 372 del codice di rito.

Cass. civ. n. 2112/2000

L'art. 369 c.p.c. prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autenticata della sentenza o della decisione impugnata, non anche delle altre sentenze pronunciate nello stesso giudizio, che devono essere semplicemente esibite nei modi di legge, quando necessario, per verificare la fondatezza o meno delle censure formulate.

Cass. civ. n. 1822/2000

Nel giudizio di legittimità, nel quale i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso devono essere inseriti formalmente tra gli atti interni del giudizio medesimo, tale inserzione deve avere luogo mediante espressa indicazione dei detti documenti nel contesto dell'atto di impugnazione, cui deve far seguito il deposito in cancelleria degli stessi unitamente all'atto: ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui i documenti di cui si tratta siano contenuti nel fascicolo di parte della fase di merito, e prodotti con il deposito di questo, di siffatta formale acquisizione agli atti interni del giudizio di legittimità deve farsi comunque espressa menzione nel ricorso, non essendo sufficiente il solo deposito di detto fascicolo senza richiamo alcuno né ai documenti in questione né al fatto che gli stessi siano stati depositati con le descritte modalità. In difetto di tali adempimenti, il ricorso è inammissibile.

Cass. civ. n. 4687/1999

La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione solo quando non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a base della pronuncia.

Cass. civ. n. 145/1999

Il mancato deposito – ai sensi del terzo comma dell'art. 369 c.p.c. – dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, qualora il fascicolo non risulti comunque acquisito e la sua consultazione, in dipendenza del tenore del motivo di impugnazione (nella specie afferente ad error in procedendo), appaia indispensabile ai fini della decisione della Suprema Corte, determina l'improcedibilità – rilevabile d'ufficio – del ricorso in cassazione, né questa conseguenza può essere evitata attraverso una richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo, formulata all'udienza di discussione, poiché tale richiesta non è idonea a sostituire l'istanza (prevista sempre dalla suddetta norma), la cui funzione è quella di sollecitare l'invio del fascicolo da parte della cancelleria del giudice dell'impugnata sentenza.

Cass. civ. n. 12645/1998

Il mancato deposito della procura speciale conferita con atto separato rende improcedibile il ricorso per cassazione a meno che il difensore della controparte, intervenendo all'udienza di discussione, nella eccepisca al riguardo.

Cass. civ. n. 11932/1998

L'art. 369 c.p.c. – il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi – non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 c.p.c. che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio.

Cass. civ. n. 7189/1998

L'obbligo di deposito di copia autentica della decisione impugnata disposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369 c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con l'inserimento all'interno del ricorso (e ai fini della esposizione relativa allo svolgimento del processo) di copia fotostatica dell'attestazione di conformità all'originale della copia richiesta per uso notifica (attestazione effettuata dall'assistente giudiziario su foglio distinto dal testo della sentenza e a questo unito con graffette metalliche).

Cass. civ. n. 9861/1997

È improcedibile il ricorso per cassazione del quale sia stato depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione soltanto una copia non autenticata e non già l'originale.

Cass. civ. n. 8972/1997

La omessa menzione nel ricorso per cassazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio di cui all'art. 369 c.p.c. non è causa di inammissibilità dell'impugnazione né determina improcedibilità del ricorso stesso, giacché da un lato tale indicazione non rientra tra quelle imposte a pena di inammissibilità dall'art. 366 dello stesso codice e, d'altro lato, l'improcedibilità deriva solo dalla mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 5750/1997

Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è equipollente al deposito da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata (che può avvenire unitamente a quello del ricorso o successivamente con le modalità di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c.) la presenza di una copia di tale sentenza, munita di detto requisito formale, nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito oppure (come verificatosi nella specie) la produzione di una siffatta copia da parte del controricorrente.

Cass. civ. n. 4452/1997

L'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, c.p.c., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell'ultima notificazione eseguita, nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d'ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto, non potendosi ritenere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare esplicitamente l'eccezione di improcedibilità del gravame avversario.

Cass. civ. n. 9801/1996

Nel giudizio di cassazione, il requisito della produzione da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza (o altra decisione) impugnata, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., può ritenersi integrato anche quando la conformità all'originale della copia prodotta, pur non formalizzata a norma dell'art. 2714 c.c. e delle disposizioni processuali, oltre a non essere contestata, risulti da un atto di un pubblico ufficiale che faccia presumere l'avvenuta comparazione con l'originale o almeno con un'altra copia autentica, così come nel caso in cui sia prodotta la copia notificata della copia autentica della sentenza, provvista di relata dell'ufficiale giudiziario, la quale attestando la notifica di una copia dell'atto, presuppone un previo controllo di conformità da parte del pubblico ufficiale.

Cass. civ. n. 8856/1996

Non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione la mancata indicazione nello stesso della produzione della copia autentica della sentenza impugnata — che, a norma dell'art. 369 c.p.c., deve essere depositata congiuntamente al ricorso —, un simile adempimento non essendo previsto né dall'art. 366, né dall'art. 369.

Cass. civ. n. 3699/1996

L'obbligo del deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, fissato a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica o di altra copia mancante della garanzia di autenticità ovvero di copia del solo dispositivo, essendo esse inidonee ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi.

Cass. civ. n. 219/1996

La norma dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., che prevede, a pena d'improcedibilità del ricorso, l'onere (per il ricorrente) del deposito di copia autentica — integrale e non già del solo dispositivo — della decisione impugnata, è applicabile anche nel caso di ricorso avverso sentenza resa in controversia soggetta al rito del lavoro, e, in via analogica, pure in ipotesi di ricorso per regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 7013/1995

Al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 59 (norma priva di efficacia retroattiva), della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria.

Cass. civ. n. 6136/1995

La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta la inammissibilità di questo soltanto nel caso in cui tale mancanza impedisce la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 51/1994

Il deposito presso la Corte di cassazione della richiesta, ex art. 369, ultimo comma c.p.c., al giudice a quo di trasmissione alla Corte stessa del fascicolo di ufficio relativo alla controversia conclusasi con la sentenza impugnata, non deve necessariamente essere contestuale a quello del ricorso, di guisa che non condiziona tale ultimo adempimento e può essere indipendentemente eseguito, purché con l'osservanza del termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso stesso, di cui al primo comma della medesima norma. Ne consegue che l'eventuale proroga dei termini processuali disposta, ai sensi dell'art. 1 del D.L.Lgt. 9 aprile 1948, n. 437, col decreto del Ministro della giustizia che accerti il mancato funzionamento dell'ufficio giudiziario destinatario della richiesta suddetta, mentre è utilizzabile per provvedere al deposito di questa, non è idoneo a consentire uguale differimento del deposito del ricorso, quale incombente non condizionato dall'accertata disfunzione di quell'ufficio ed eseguibile indipendentemente dall'altro.

Cass. civ. n. 7802/1993

L'art. 369 secondo comma n. 3 c.p.c., il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della procura speciale al difensore, conferita con atto separato, mira ad assicurare che il relativo adempimento intervenga non oltre il tempo accordato per la costituzione del ricorrente. La citata norma, pertanto, mentre non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente, purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, non consente di evitare la suddetta sanzione mediante un deposito successivo all'indicato termine, tenendo conto dell'inapplicabilità alla procura al difensore dell'art. 372 c.p.c., ed altresì considerando che la procura stessa condiziona l'esistenza del ricorso, di modo che la necessità della presenza di essa non può trovare eccezione sulla scorta di apprezzamenti inerenti alla sua rilevanza (come invece per altri fra i documenti contemplati dall'art. 369 c.p.c.).

L'omesso riscontro, da parte del cancelliere che riceve il ricorso per cassazione, del mancato deposito della procura conferita al difensore con atto separato non autorizza a presumere che il deposito stesso sia stato in detta sede eseguito, all'uopo occorrendo la deduzione e dimostrazione della falsità di quanto positivamente attestato dal cancelliere medesimo in ordine agli atti oggetto di contestuale produzione.

Cass. civ. n. 7431/1991

L'omesso o tardivo deposito del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità dello stesso, la cui declaratoria deve essere effettuata con priorità anche con riguardo al rilievo dell'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine ex artt. 325, 326 c.p.c., non consentendo l'improcedibilità alcun ulteriore esame del ricorso stesso.

Cass. civ. n. 4581/1990

Nel caso di più ricorsi per cassazione proposti contro la medesima sentenza, è sufficiente a soddisfare l'obbligo della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., l'iniziativa anche di un solo ricorrente.

Cass. civ. n. 1681/1988

L'omesso deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, vistata dal cancelliere del giudice del merito, non determina la improcedibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione soltanto se dagli atti e documenti inseriti nei fascicoli di parte sia possibile ricavare gli elementi indispensabili per la decisione della questione di giurisdizione prospettata con il ricorso.

Cass. civ. n. 1557/1986

Il ricorso per cassazione, rivolto a denunciare un conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 362 secondo comma n. 1 c.p.c., richiede, a pena d'improcedibilità, la produzione o l'acquisizione mediante richiesta di trasmissione dei fascicoli d'ufficio, oltre che degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi, anche di entrambi i provvedimenti che hanno determinato il conflitto (non del solo dispositivo), in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto.

Cass. civ. n. 491/1986

Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, l'onere di produzione della copia della decisione impugnata — che il ricorrente deve assolvere ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (il quale richiede espressamente, a differenza dell'art. 347 cpv. c.p.c., l'autenticità del documento da produrre) — presuppone inderogabilmente l'onere ulteriore (di richiesta, al cancelliere all'uopo autorizzato) di autenticazione della detta decisione, secondo rigorose regole formali che l'ordinamento prevede e disciplina a salvaguardia della fedeltà documentale (artt. 58 c.p.c., 2714 c.c.) e che non consentono, proprio in vista della loro finalizzazione, forme alternative o di supplenza, come la produzione di esemplari del documento non dotati dell'attestazione di autenticità o la conoscenza della sentenza impugnata desumibile da altri atti del processo.

Cass. civ. n. 7075/1983

Il principio, secondo il quale il ricorso per cassazione, diretto a denunciare errores in procedendo, è inammissibile, per il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369 ultimo comma c.p.c., ove dagli atti non sia consentito riscontrare l'eventuale ricorrenza di detti errori, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso pronuncia del consiglio nazionale dei geometri in materia di cancellazione dall'albo professionale.

Cass. civ. n. 766/1983

L'onere di depositare, assieme al ricorso per cassazione, «gli atti ed i documenti sui quali si fonda», ai sensi ed agli effetti dell'art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c., si riferisce agli atti e documenti indispensabili per giudicare della fondatezza del ricorso stesso, e, pertanto, non riguarda quelli relativi a circostanze obiettivamente irrilevanti, ancorché enunciate come decisive dal ricorrente.

Cass. civ. n. 388/1982

Ove, in una causa inscindibile, il ricorso per cassazione sia stato notificato a una delle parti nel termine di legge (impedendo così, in dipendenza dell'effetto conservativo di tale ricorso, il verificarsi della decadenza che normalmente consegue all'inutile decorso dei termini perentori) e ad un'altra parte dopo il decorso del termine stesso, il termine per il deposito del ricorso deve essere computato con decorso dalla data della notificazione efficace.

Cass. civ. n. 6420/1981

Il potere-dovere della Corte di cassazione di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per inosservanza dell'art. 369, primo comma c.p.c., circa il deposito del medesimo in cancelleria, non trova deroga nel caso in cui, trattandosi di deposito omesso e non soltanto tardivo, di quella inosservanza si venga a conoscenza attraverso il controricorso, pure se parimenti improcedibile, tenuto conto che, anche in tali ipotesi, il processo deve ritenersi introdotto per effetto della notificazione del ricorso, e che i vizi di tale atto, che impediscono lo svolgimento del processo stesso, sono rilevabili d'ufficio.

Cass. civ. n. 1278/1981

Il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, di copia autentica della sentenza impugnata — che è finalizzato alla verifica della fondatezza dei motivi d'impugnazione e alla cui mancanza non può supplirsi con strumenti equivalenti — è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369 n. 2 c.p.c. non consideri espressamente tale ipotesi. Peraltro, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, depositando solo la copia autentica di quest'ultima, l'improcedibilità (parziale) del ricorso avverso la prima decisione non si estende al ricorso avverso la seconda, essendo tale impugnazione del tutto autonoma.

Cass. civ. n. 6495/1980

La tardività del deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del procedimento di merito, in quanto non effettuato, unitamente a quello del ricorso per cassazione, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione di quest'ultimo, così come l'omissione di detto deposito, o l'omissione di detta istanza, non determina l'improcedibilità del ricorso medesimo, secondo la previsione dell'art. 369 c.p.c., qualora l'indicato fascicolo sia comunque pervenuto alla Suprema Corte in tempo utile per l'emananda pronuncia, ovvero qualora gli atti in esso contenuti non siano a tale scopo necessari.

Cass. civ. n. 17/1966

La pronuncia dell'improcedibilità del ricorso per cassazione — nella specie ex art. 369 c.p.c. — ha carattere preliminare e prevalente rispetto a quella relativa alla rinuncia all'impugnazione. In quanto non si può rinunciare ad un diritto processuale, quando siano venute meno le condizioni necessarie al suo esercizio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 369 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Angelo D.M. chiede
martedì 28/11/2017 - Lazio
“Pregiatissima Redazione giuridica di Brocardi.it,

con ordinanza su mio ricorso, iscritto nel 2014, pronunciata il 4 maggio 2017 (depositata in cancelleria il 14 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile tale ricorso perché "il ricorrente ha omesso di produrre, entro l'udienza camerale, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, essendosi limitato a depositare la ricevuta di spedizione attestante l'avvenuto inoltro del ricorso alla (anonima) s.r.l.".
Pertanto non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio (poiché la controparte non si è costituita in giudizio) per l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto, il ricorso è inammissibile.

Non si sa se controparte non ha rinviato la cartolina di ricevimento al mio legale, o se non avendola mai ricevuta, non è stata notificata da Poste italiane la compiuta giacenza (6 mesi), o il mio legale ha dimenticato di accludere al fascicolo detta cartolina o non si dato da fare per fare comunque pervenire prima dell'udienza camerale un altro avviso di ricevimento.

Sta di fatto che controparte non si è presentata in Cassazione, come non si presentò al ricorso in appello del sottoscritto: secondo me, tutte le ipotesi sono possibili, anche quelle dolose e corruttive, da entrambe le parti.

Ma prescindendo dai motivi di fatto che hanno portato ad una siffatta inadempienza (non accludere la famosa cartolina al fascicolo), è innegabile che io vengo privato di un giudizio e, se ciò non è rimediabile nel nostro ordinamento, desidero che lo sia sulla base della normativa europea: ogni cittadino ha diritto ad un giusto processo (CEDU, art. 6), ed è inammissibile che per un errore materiale di un avvocato il sottoscritto non debba avere giustizia. Sono disposto a ricorrere alla Corte europea di Strasburgo.
Voi cosa ne pensate, e che cosa mi consigliate?”
Consulenza legale i 11/12/2017
Purtroppo la prova dell’avvenuta ricezione del ricorso da parte del resistente determina l’inammissibilità radicale dell’impugnazione (il riferimento normativo è l’art. 369, 2° co., n. 2 c.p.c.).
L’avviso di ricevimento del piego raccomandato con cui è stata effettuata la notifica, o comunque la prova della circostanza in questione, devono essere depositati entro e non oltre l’inizio dell’udienza.

Non è contemplata né consentita la concessione discrezionale in capo alla Corte di un termine ulteriore per il deposito: l’unica eventualità in cui il difensore del ricorrente può chiederlo si ha quando egli offra contemporaneamente la prova documentale di aver tempestivamente richiesto il duplicato che l’amministrazione è tenuta a rilasciare in caso di smarrimento dell’originale da parte dell’ufficio postale.

Sotto il profilo processuale dunque, purtroppo, non si può fare nulla, neppure a livello europeo.
La citata Corte Europea di Strasburgo è un tribunale internazionale con sede, appunto, a Strasburgo, a cui privati cittadini - e non solo - possono ricorrere qualora ritengano che taluni diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) siano stati violati. Pertanto, si noti bene, le violazioni lamentate dall'individuo devono riferirsi esclusivamente a uno o più dei diritti sanciti nella Convenzione.
La Corte, infatti, non è un giudice di appello del giudice interno (italiano, in questo caso), ma si limita a dichiarare se una norma o un sentenza o un provvedimento siano compatibili o meno con i diritti umani di cui è posta a tutela.
Tra questi ultimi, c’è in effetti quello sancito dell’art. 6 della CEDU, correttamente richiamato da chi pone il quesito, il quale garantisce il diritto a che la causa di ogni cittadino sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge.

Tuttavia, nel caso di specie, il processo è stato:
- equo: in tutti i gradi di giudizio, anche nella purtroppo brevissima fase preliminare del giudizio di Cassazione conclusasi con pronuncia di inammissibilità, sono state pedissequamente rispettate dai vari Giudici che si sono succeduti nel tempo le norme che disciplinano il processo civile, norme che sono state applicate nei confronti del ricorrente nello stesso modo in cui sarebbero state applicate nei confronti di un diverso soggetto;
- pubblico;
- concluso entro un termine ragionevole: dal quesito non pare evincersi, sotto questo profilo in particolare, alcuna lamentela in ordine alla durata del giudizio, ma solo in ordine all’avvertita ”ingiustizia” dell’esito di quest'ultimo;
- condotto da un Giudice indipendente ed imparziale, pre-costituito dalla legge.

Nel caso di specie, in buona sostanza, non sussistono i presupposti per lamentare una violazione dei principi del “giusto processo”, soprattutto perché quando accaduto non involge profili di responsabilità del Giudice italiano.
Non è infatti la Corte di Cassazione ad avere errato sotto il profilo processuale o sostanziale: l’unica responsabilità (così almeno parrebbe dal racconto dei fatti) si deve attribuire al professionista, che per un errore dovuto quasi certamente a negligenza ha determinato per il cliente la perdita di una chance processuale.

Tra cliente ed avvocato esiste un rapporto di mandato cui il professionista deve adempiere con diligenza, parametro fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., secondo cui “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”, cioè la diligenza del professionista di preparazione professionale e di attenzione medie (Cass. 14-08-1997 n. 7618; Cass. 6-02- 1998 n. 1286; Cass. 8-08-2000 n. 10431).
Solo nel caso in cui l’attività professionale richieda la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità è attenuata, in ragione della regola di responsabilità prevista nell' art. 2236 cod. civ., secondo cui “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. (Cfr. Cass. 8-08-2000 n. 10431.)
Gli studiosi della materia sostengono che l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz' altro ed automaticamente dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.

Tutto ciò premesso, nel caso in esame, ad avviso di chi scrive, non si può certo sostenere che l’omissione del deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata costituisca questione “tecnica” di “speciale difficoltà” o questione di natura interpretativa: è sufficiente, infatti, leggere il testo del codice di procedura civile per verificare la necessità del deposito del documento in questione (il che, evidentemente significa, per ogni avvocato, la prova dell’avvenuta notifica, intesa come avvenuta ricezione e non della semplice spedizione del plico).
Il cliente il cui avvocato abbia dunque omesso la formalità in oggetto, determinando così l’inammissibilità dell’impugnazione, avrà (solamente) il diritto di promuovere un giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, giudizio in cui dovrà dimostrare la negligenza di quest’ultimo ed il danno consistente nella perdita di una chance processuale (la perdita, cioè, della possibilità che la Corte di Cassazione si pronunci sulla sentenza d’appello sotto il profilo della legittimità, eventualmente riformandola).

William R. chiede
martedì 26/07/2016 - Veneto
“Buon giorno
Processo ante riforma del 1990
ART 369 applicabilità sul controricorso ?

In un processo civile, i fascicoli d’ufficio avuti dalla Corte d’Appello dal Tribunale, vengono resi al Tribunale o vengono trattenuti per il ricorso/controricorso per cassazione ?

Se i documenti del Tribunale non ci fossero nel fascicolo di ufficio della corte di Appello cosa bisogna fare ?

Da un esame sommario risulta che il fascicolo d’ufficio della corte di Appello mancano molti documenti depositati in udienza, come tentare il rifacimento del fascicolo, vi sono delle modalità particolari o basta denunciarne la scomparsa ufficialmente dando la disponibili documentale ?

Vista la richiesta obbligatoria indicata nell’art. 369 comma “””4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (4). (4) Numero così sostituito con d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'onere di produzione può essere assolto con la produzione del fascicolo di parte nel quale gli atti, i documenti e i contratti sono contenuti. Quanto agli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, deve essere depositata la richiesta di trasmissione di detto fascicolo alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: richiesta che va restituita munita di visto, ai sensi del terzo comma dell'articolo in commento.”””””” in caso di controricorso per cassazione non siano stati depositati i fascicoli di parte, o non siano completi si può invocare il riordino del fascicolo d’ ufficio della corte di Appello integrazione con i documenti del fascicolo di primo grado chiedendo che vengano esaminati dalla corte di Cassazione ?.
Considerando che molti DOCUMENTI sono stati fatti prodotti dal CTU, anche se depositati irritualmente ( progetti ecc ) e sono stati nuovamente depositati anche in Appello in udienza e quindi tali documenti non si possono considerare NUOVI

Il riordino del fascicolo d’ufficio che procedura segue una volta accertata la sua incompletezza ?

Si può eventualmente pretendere che il fascicolo di parte del primo grado venga allegato a quello di Appello ?

La sentenza n. 22726 dep 3 nov 2011, potrebbe risultare utile in una tale situazione ( mancanza del fascicolo di parte – incompletezza ) ?

Deve essere specificatamente invocata tale sentenza ?

Con gratitudine distinti saluti”
Consulenza legale i 07/08/2016
L’esposizione non è del tutto chiara: in ogni caso, è più che evidente che si tratta di tradurre nel concreto il contenuto dell’art. 369 c.p.c. e specialmente del secondo comma, n. 4, dell’articolo in questione. Si cercherà, pertanto, nei limiti del possibile, di trattare con ordine le questioni poste nel quesito.

Anche prima della menzionata riforma del 1990, il testo della norma non differiva molto da quello attuale:
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (…)” Il numero 4 è stato sostituito con la formula attuale (ovvero “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”) dall'art. 7 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006.

Non si è certi di avere ben compreso la prima domanda: se con essa si vuol sapere se l’art. 369 c.p.c. si applica anche nel caso di deposito del controricorso in Cassazione la risposta è negativa, dal momento che la disciplina sul contenuto e su modalità e tempi di deposito del controricorso è contenuta nel successivo articolo 370 c.p.c..

Il fascicolo d’ufficio del primo grado che la Corte d’Appello richiede al Tribunale viene inserito nel fascicolo dell’appello e successivamente quest’ultimo – in caso di procedimento avanti alla Cassazione – viene inserito nel fascicolo d’ufficio della Corte di Cassazione; ciò tuttavia, diversamente da quel che accade in grado di appello, non d’ufficio (ovvero automaticamente) ma attraverso apposita istanza di parte (art. 369 c.p.c., ultimo comma) con la quale si richiede alla Cancelleria del giudice della sentenza impugnata la trasmissione del predetto fascicolo alla Cancelleria della Corte di Cassazione.

Le cause della mancanza di atti e/o documenti nel fascicolo d’ufficio (situazione che si verifica non di rado) possono essere diverse.
Generalmente non si tratta di una mancanza “volontaria” (ovvero, come in effetti può anche accadere, una parte ha ritirato dei documenti dal fascicolo e poi non li ha più reinseriti) ma di problemi interni agli uffici (confusione tra i fascicoli, ecc.).

In entrambi i casi, si può (ed è sufficiente) avanzare al Giudice apposita istanza di ricostituzione del fascicolo (istanza che non abbisogna di particolari formalità): il Giudice assegna un termine alla parte che l’ha richiesta al fine di reintegrare il documento mancante (di cui verrà depositata, semplicemente, un’ulteriore copia).

Sulla questione, tuttavia, la Corte di Cassazione ha manifestato diversi orientamenti:

- un indirizzo pone a carico della parte l'onere di verificare la regolarità del proprio fascicolo in vista della decisione, sicché l'eventuale mancato rinvenimento da parte del giudice di un documento, ritualmente prodotto, non preclude la decisione della causa;

- un altro orientamento sostiene che in caso di mancato rinvenimento al momento della decisione di documento ritualmente prodotto, il giudice è tenuto a disporre d'ufficio la ricerca ed eventualmente ordinare la ricostruzione del documento: “Ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare una domanda, o un'eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l'avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato. Soltanto in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione” (Cassazione civile, sez. I, 03 giugno 2014, n. 12369);

- altra tesi (con pronunce anche molto recenti) ritiene necessaria un'indagine caso per caso, volta ad accertare l'imputabilità o meno alla parte della perdita o del mancato inserimento del documento, senza fare ricorso a presunzioni. Se, al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione: “nell'ipotesi di mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, l'obbligo del giudice di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, è sottoposto a due condizioni. Innanzitutto deve trattarsi di atti e documenti prodotti ritualmente in giudizio. In secondo luogo è necessario che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba, o possa, essere attribuito alla condotta volontaria della parte. Inoltre, la riconduzione della asportazione di atti e documenti mancanti alla condotta volontaria della parte che li aveva prodotti può essere fondata su presunzioni riducibili delle concrete modalità dei fatti, anche in relazione alla efficacia probatoria degli atti stessi.(…)” (Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 2016 n. 3262).

Per soddisfare l’onere di produzione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2°, n. 4, dovrebbe teoricamente essere sufficiente la produzione dei fascicoli di parte dei gradi precedenti, contenenti i documenti e i contratti di cui parla la norma; tuttavia, è stato siglato nel 2015 un protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei ricorsi, protocollo nel quale è raccomandato di allegare al ricorso, in un apposito fascicoletto che andrà ad aggiungersi quindi all’allegazione dei fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio, gli atti ed i documenti di cui al 369, 2° comma n. 4 c.p.c..
Il protocollo si può trovare la seguente indirizzo “http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2015_ProtocolloIntesa_CSC_CNF.pdf”.
Non è propriamente corretto affermare che si può pretendere l’allegazione del fascicolo di primo grado in appello, dal momento che è la legge che prevede come obbligatorio tale incombente a carico della cancelleria della Corte d’Appello (art. 347 c.p.c.).

La citata sentenza n. 22726 /2011 riguarda, in realtà, lo specifico processo tributario e non quello civile generale, tuttavia essa ribadisce il concetto sopra già esposto secondo il quale esiste una norma del codice di rito (369 c.p.c.) che impone che il fascicolo d’ufficio venga depositato in appello, senza che in merito vi sia alcun onere del ricorrente: “la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, comma 3, c.p.c.” (Cass. N. 22726/2011 citata).