Una volta effettuata l’
iscrizione della causa nel ruolo generale e formato il
fascicolo d’ufficio, il
cancelliere fa pervenire il fascicolo al Presidente del Tribunale, che può:
-
designare il giudice istruttore tenendo conto delle tabelle degli uffici giudicanti formulate secondo i criteri disposti dal C.S.M.;
-
procedere egli stesso all’istruzione;
-
assegnare la causa ad una delle sezioni in cui il tribunale è diviso, affinchè il Presidente di essa designi il giudice istruttore.
Scopo di tale sistema è quello di evitare che l’
attore possa, indirettamente, scegliersi un giudice di suo gradimento.
Tale meccanismo di designazione non si applica nei giudizi proposti davanti al
Giudice di Pace.
L’attività prevista da questa norma è una attività esclusivamente officiosa, nel senso che non necessita di alcuna iniziativa di parte.
L’aspetto più delicato da considerare in tale designazione è quello di evitare per quanto possibile l’adozione di un criterio puramente arbitrario, ed al riguardo può osservarsi che il criterio di scelta non è completamente arbitrario, in quanto ex art. 7 bis ordinamento giudiziario il Presidente deve fare riferimento alle tabelle precedentemente approvate.
Il secondo comma della norma prevede un termine particolarmente ristretto per la designazione, disponendo che questa debba avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.
Si ritiene che si tratti, tuttavia, di un
termine ordinatorio, con la conseguenza che in caso di inerzia (cioè nel caso in cui il cancelliere non abbia presentato il fascicolo) la parte più diligente si troverà soltanto costretta a proporre ricorso al Presidente del Tribunale.
Il terzo comma continua disponendo che, subito dopo la designazione del giudice istruttore, il cancelliere trasmette subito il fascicolo al giudice designato.
Scopo di questa immediata trasmissione è quello di consentire al giudice di conoscere sin da subito la materia ed i fatti, e così poter valutare l’opportunità o la necessità di procedere al rinvio della prima udienza, ai sensi del quinto comma della norma.
Il quarto comma deve essere posto in stretta correlazione con il quinto comma, in quanto mentre al quarto comma viene previsto il differimento ad altra udienza immediatamente successiva qualora il giudice designato non tenga udienza nel giorno indicato nell’atto introduttivo, nel comma successivo il rinvio d’ufficio è discrezionale e soggettivo, nel senso che sarà il giudice istruttore a disporlo per amministrare più razionalmente il carico di lavoro e acquisire una adeguata conoscenza dei termini della controversia.
Peraltro, mentre nel caso previsto dal quarto comma non è compito dell’ufficio di cancelleria fornire informazioni relative alla nuova data (incomberà sulle parti l’onere di attivarsi per conoscere il calendario delle udienze giudiziarie e, dunque, accertarsi delle sorti della causa), qualora sia il giudice istruttore a fare uso del potere di rinvio discrezionale, sarà la cancelleria a dover dare comunicazione alle parti della nuova data dell’udienza (la comunicazione andrà fatta soltanto alle parti costituite, mentre quelle che si costituiscono in seguito apprenderanno del differimento consultando il fascicolo d’ufficio).
Va infine sottolineato che mentre nel caso di rinvio ex quarto comma la costituzione del
convenuto deve in ogni caso essersi perfezionata con riferimento alla data indicata dall’attore nell’
atto di citazione, nel caso di differimento ai sensi del quinto comma, invece, la costituzione andrà rapportata alla nuova data, in virtù del richiamo operato a questa disposizione dall’
art. 166 del c.p.c..