Con questa disposizione il legislatore ha voluto riconoscere la superfluità della intermediazione di un
difensore tutte le volte in cui la parte o la persona che la rappresenta o l'assiste possieda le attitudini tecniche e le necessarie qualifiche.
A tal fine non è necessario che la parte rilasci
procura a se stessa, così come non occorre che il medesimo soggetto sottoscriva due volte l'atto processuale, distintamente per ciascuna delle due qualità che in lui si ricongiungono.
Va anche precisato che non si richiede neppure una formale dichiarazione della parte di voler assumere personalmente la propria difesa, in quanto tale volontà può desumersi dal fatto stesso che l'attività processuale viene svolta direttamente dalla parte, che abbia o dichiari di avere le qualità richieste.
Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, è onere di questa, che rivesta anche la qualità di difensore, specificare a che titolo intenda partecipare al processo; ciò assume rilevanza ai fini del rimborso delle spese, in quanto, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere il rimborso delle spese sopportate, qualora, al contrario, manifesti l'intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86, avrà diritto alla liquidazione delle spese secondo la
tariffa professionale.
Secondo una tesi più risalente (così cassazione n. 691 del 1994) l’avvocato che si difendeva da solo in giudizio aveva diritto alla liquidazione dei relativi
onorari; successivamente, invece, è prevalsa la tesi secondo cui all’avvocato che si difenda da solo in giudizio compete soltanto il rimborso delle spese vive, mentre l'eventuale minor guadagno derivato dall'aver sottratto tempo alla propria attività professionale potrà essere dallo stesso preteso solo a titolo di risarcimento del danno.
Recentemente, la giurisprudenza ha fatto ritorno al vecchio orientamento, affermando che l'attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all'esercizio della professione legale, anche se compiuta nel proprio interesse, dà diritto alla liquidazione dei relativi onorari nel procedimento civile.
Si ritiene, infine, che il principio espresso da questa norma non abbia carattere generale e che, quindi, la facoltà da esso prevista non possa essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile (in ogni caso, il suddetto principio postula che la parte abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito).