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Articolo 168 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio

Dispositivo dell'art. 168 Codice di procedura civile

All'atto della costituzione dell'attore [165 c.p.c.] o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto [166 c.p.c.], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [38, 71, 72, 80 disp. att.] (1).

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [36 disp. att.], nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza [126 c.p.c.], i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [72, 73, 76, 89, 96, 111, 123 bis, 126 disp. att.] (2).

Note

(1) Eventuali irregolarità della nota di iscrizione a ruolo o l'omesso deposito della stessa non comportano l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti se la nota sia comunque tale da consentire di individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronuncia del giudice adito.
(2) Il fascicolo d'ufficio contiene sia l'originale degli atti dell'ufficio che la copia di tutti gli atti di parte, così che il giudice o le parti stesse possano prenderne conoscenza o visione anche qualora i fascicoli di parte non siano presenti in quanto ritirati.

Spiegazione dell'art. 168 Codice di procedura civile

L’iscrizione della causa a ruolo ha la funzione di documentare la pendenza di un processo dinanzi ad un determinato ufficio giudiziario e di investire il giudice della causa.
Si può affermare che il rapporto fondamentale tra le parti ed il giudice viene ad esistere nel momento in cui si realizza e si perfeziona la costituzione della lite; in mancanza di tale iscrizione la lite resterebbe in uno stato di pendenza inter partes, il cui valore resta confinato nell’ambito degli effetti sostanziali della proposizione della domanda.

A seguito dell’iscrizione a ruolo, si attribuisce alla causa un numero di registro generale, per mezzo del quale è possibile identificare, all’interno dell’ufficio giudiziario, quella determinata controversia ed il fascicolo d’ufficio.

Uno dei presupposti affinchè il cancelliere possa provvedere ad iscrivere a ruolo è il pagamento, a cura della parte che intende iscrivere la causa, del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, di cui dovrà essere fornita ricevuta di pagamento.

Per quanto concerne il contenuto della nota, secondo quanto disposto dall’art. 71 delle disp. att. c.p.c., essa deve indicare le parti, le loro generalità, il codice fiscale, l’indicazione del procuratore, l’oggetto della domanda, la data di notificazione della citazione e l’indicazione dell’udienza di prima comparizione.
La nota non richiede alcuna sottoscrizione, in quanto si tratta pur sempre di un atto di parte.

A seguito dell’iscrizione a ruolo, il cancelliere deve provvedere a formare il fascicolo d’ufficio ex art. 36 delle disp. att. c.p.c., il quale deve indicare la numerazione del ruolo generale, l’ufficio, la sezione di appartenenza del giudice titolare della controversia, il nome del giudice ed il nome delle parti, con i rispettivi difensori.

Il secondo comma, invece, contiene l’elencazione di ciò che deve essere inserito nel fascicolo, numerato secondo un ordine progressivo di inserzione cronologica degli atti in esso.

A seguito dell’introduzione del processo civile telematico, per quanto concerne l’iscrizione a ruolo, l’art. 23 D.M. 14.10.2004, rubricato “Attività del sistema informatico di gestione della cancelleria” disciplina la concreta attività di ricezione degli atti da parte della cancelleria.
Tale norma va poi coordinata con l’art. 11 DPR 13.02.2001 n. 123, il quale prevede che la nota di iscrizione a ruolo può venire trasmessa per via telematica come documento informatico, sottoscritto con firma digitale.

Massime relative all'art. 168 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 758/2022

Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c.. (Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017).

Cass. civ. n. 24974/2020

L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza resa nel processo svoltosi, dietro iscrizione a ruolo eseguita dai convenuti e in contumacia di parte attrice, innanzi alla sezione distaccata di Ostia, perché il processo era stato previamente iscritto al ruolo del tribunale di Roma dall'attore). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017).

Cass. civ. n. 11329/2019

In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso "se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito" si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Ne consegue che deve essere condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine. (Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/02/2017).

Cass. civ. n. 25901/2016

I vizi di iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvono in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, ove l’errore sia agevolmente riconoscibile e, per questo, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell’atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. I vizi, invece, invalidano l’iscrizione ed il conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale il giudice di merito aveva evidenziato la rilevanza del vizio, consistito nell’invertire la qualità delle parti nella nota di iscrizione a ruolo, di un giudizio ex art. 616 c.p.c., indicando come attori i convenuti e viceversa, sicché la società destinataria dell’atto di citazione - attrice in senso sostanziale nel predetto giudizio, avendo già rivestito la posizione di opponente nella precedente fase sommaria - era stata tratta in inganno sull’avvenuta iscrizione della causa, tanto da iscrivere il medesimo giudizio una seconda volta).

Cass. civ. n. 9921/2011

Quando la costituzione in giudizio abbia luogo senza contestazioni relative al deposito degli atti necessari allo scopo ed all'esistenza e tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti dagli atti.

Cass. civ. n. 13528/2009

I vizi dell'iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, qualora l'errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con cui il giudice di pace aveva deciso la causa nel merito ed escluso la nullità della relativa iscrizione a ruolo, nella cui nota il cognome dell'attore era stato indicato come "Marigliano" anziché "Magliano", malgrado tale errore non potesse essere conosciuto dalla convenuta, avendo il cancelliere, sull'istanza della stessa, certificato che non risultava iscritta a ruolo alcuna causa proposta dal Magliano nei suoi confronti, così determinando la sua scelta di non costituirsi in giudizio).

Cass. civ. n. 15123/2007

Come rivelano sia la stessa previsione alternativa dell'iscrizione ad iniziativa dell'attore o del convenuto, sia il disposto del secondo comma della norma, là dove fa riferimento alla formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali, l'art. 168 c.p.c. consente che, in relazione ad una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l'iscrizione a ruolo, quale atto con cui si determina la presa di contatto con l'ufficio presso il quale viene incardinata. Ne consegue che, qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adìto rilevato l'esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest'ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza, senza che in contrario rilevi che la nullità sia stata provocata dall'omessa attività di controllo del cancelliere, sia stata essa scusabile o meno (posto che una nullità può dipedere anche dal comportamento dell'ufficio) e sia stata o meno indotta in qualche modo da un comportamento di chi abbia proceduto alla prima iscrizione, poiché anche in quest'ultimo caso la nullità è pur sempre da ascrivere alla detta attività del cancelliere (Sulla base di tale principio la Suprema Corte, in un caso in cui era impugnata la sentenza di un giudice di pace su un'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo dall'opposto e dichiarata improcedibile per mancata costituzione dell'opponente, che aveva proceduto ad una seconda iscrizione a ruolo, senza che la cancelleria rilevasse la pregressa iscrizione dell'opposto, ha cassato con rinvio la sentenza rilevando la nullità del procedimento ed ha disposto che il giudice di rinvio procedesse alla rinnovazione del giudizio considerando l'opponente costituito e prescrivendo: a) che al procedimento fosse riunito ai sensi dell'art. 273 c.p.c l'altro originato dalla seconda iscrizione a ruolo e di esso fosse dichiarata la nullità, ove ancora pendente dinanzi al giudice di rinvio; b) che, ove il procedimento insorto per effetto della seconda iscrizione a ruolo fosse già stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, il giudice di rinvio dovesse rilevare il giudicato; c) che, ove il secondo procedimento pendesse in grado di impugnazione, il giudice dell'impugnazione dovesse dichiararne la nullità, ove gli fosse stata fatta constare la prima iscrizione a ruolo).

In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso «se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito» si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Ne consegue che va, dunque, condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine, mentre deve disattendersi l'interpretazione che vorrebbe ammissibile una costituzione del convenuto prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore, ma senza che il cancelliere debba provvedere all'iscrizione a ruolo, per il che egli dovrebbe attendere quella scadenza: quest'ultima interpretazione, infatti, non considera che la norma del primo comma dell'art. 168 esige contemporaneità fra prima costituzione ed iscrizione a ruolo (la norma dice «all'atto»). Inoltre, le norme oggi relative al «costo» del processo, cioè quelle del D.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo all'iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l'iscrizione deve avvenire all'atto della costituzione.

Cass. civ. n. 13163/2007

L'applicazione del principio secondo cui i vizi della iscrizione a ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono in ogni caso sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto allorquando le altre parti abbiano comunque avuto la possibilità di attuare le loro difese postula che dette parti si siano tutte costituite tempestivamente senza lamentare di aver risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi, se mai, solo a rilevare l'esistenza del vizio dell'iscrizione medesima.

Cass. civ. n. 10876/2007

In caso di smarrimento del fascicolo d'ufficio e di sua ricostruzione mediante riproduzione degli atti del processo, il compimento delle attività processuali in riferimento al fascicolo ricostruito è idoneo ad assicurare la regolare trattazione del processo ed è escluso che il successivo rinvenimento del fascicolo dia luogo a duplicazione dei giudizi, determinandosi soltanto la necessità di una materiale riunione; in mancanza di questa, peraltro, l'attività svolta in riferimento al processo documentato dal fascicolo ricostruito è validamente svolta ed è idonea ad assicurarne la prosecuzione. (Nella specie, smarrito e ricostruito il fascicolo d'ufficio, il G.I. aveva pronunciato ordinanza di cancellazione in relazione alla quale il giudizio era stato tempestivamente riassunto).

Cass. civ. n. 19775/2003

L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in qanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata.

Cass. civ. n. 9247/2002

La nota d'iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 att. c.p.c., non ha il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione, a conoscenza del giudice. Pertanto, eventuali irregolarità e la stessa mancanza della nota non incidono sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti.

Cass. civ. n. 10598/2001

Il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi a condizione tuttavia che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte.

Cass. civ. n. 9077/2001

L'irritualità, consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all'atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli salvo che la controparte legittimata a far valere l'irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto.

Cass. civ. n. 4802/2001

La nota di iscrizione a ruolo è un atto che può esser compiuto o dall'attore o dal convenuto, se il primo non si è costituito (art. 168 c.p.c.), che deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione (art. 71 disp. att. c.p.c.), ed è pertanto un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all'ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare. Quindi, non essendo equiparabile in nessun modo alla comparsa di risposta, se la nota è presentata dal convenuto, questi non ha alcun onere di eccepire con essa l'incompetenza territoriale.

Cass. civ. n. 15188/2000

Qualora, al momento della decisione, il giudice accerti che un documento, pur menzionato nell'indice del fascicolo, non si trova materialmente allegato agli atti, non ha l'obbligo di effettuare ulteriori ricerche, essendo onere di diligenza della parte verificare la presenza in atti della documentazione invocata a sostegno della propria posizione.

Cass. civ. n. 12/2000

Ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale rileva che la procura speciale risulti apposta sull'originale dell'atto introduttivo, giacché è sulla base del contenuto di questo che avviene l'iscrizione a ruolo della causa e, quindi, la formazione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 c.p.c. Ne consegue che, spettando al cancelliere, in adempimento del suo dovere di controllo, verificare la corrispondenza delle annotazioni contenute nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti ed i documenti prodotti e, dunque, di rilevare l'eventuale mancato deposito della procura e di farne menzione nella nota e nell'indice del fascicolo d'ufficio, qualora nella nota di iscrizione a ruolo sia stato indicato il rilascio della procura a margine dell'atto introduttivo ed il cancelliere abbia vistato la nota stessa senza alcun'altra indicazione, deve reputarsi che l'originale dell'atto suddetto effettivamente contenesse la procura al momento della costituzione, in mancanza di elementi contrari emergenti dagli atti processuali, i quali non si possono ravvisare nella circostanza che la procura risulti invece mancante sulla copia di quell'atto inserita nel fascicolo d'ufficio.

Cass. civ. n. 12858/1999

L'accettazione da parte del cancelliere degli atti depositati dalla parte che si costituisce senza l'annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la regolarità degli atti medesimi e quindi anche l'esistenza e la tempestività della procura se il contrario non risulti da altre emergenze processuali.

Cass. civ. n. 9314/1994

In caso di mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio, il giudice, anche a prescindere da ogni istanza delle parti, deve concedere loro un termine per la ricostituzione dello stesso e l'omissione di tale provvedimento si traduce in un vizio della sentenza da farsi valere con l'impugnazione contro la stessa; con la conseguenza che, in ipotesi di ritrovamento del fascicolo in epoca successiva alla sentenza di appello (nella specie, non impugnata per cassazione sul punto della omessa ricostituzione), questa non è suscettibile di revocazione, tenuto conto, altresì, che l'art. 395, n. 3, c.p.c. fa esclusivamente riferimento al ritrovamento di documenti decisivi, non già degli atti di causa (contemplati, invece, nella diversa ipotesi di cui al n. 4 art. citato concernente il cosiddetto errore revocatorio).

Cass. civ. n. 5277/1983

La mancata formale ricostruzione (a mezzo di decreto del capo dell'ufficio giudiziario competente) del fascicolo d'ufficio andato smarrito non determina la nullità del procedimento, non essendo tale sanzione espressamente prevista all'uopo dalla legge, né costituendo il provvedimento formale, con ordine di ricostruzione, un dato imprescindibile del processo, ma restando all'attività dell'organo giudiziario e delle parti di ovviarvi, purché in soddisfazione delle esigenze anche istruttorie del procedimento. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente valida una ricostruzione degli atti mancanti effettuata, ai fini istruttori, sulla base delle risultanze del registro generale (contenente l'iscrizione a ruolo della controversia) e degli atti di parte (contenenti originale della citazione, procura al difensore, copia della comparsa di risposta, con indicazione della procura al procuratore, nonché dei provvedimenti istruttori).

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F. D. T. chiede
mercoledì 19/10/2022 - Toscana
“Alla fine di un processo di fronte al Giudice di Pace, il mio avvocato scrive una lettera di protesta al Presidente del Tribunale e al CSM.
Riceveremo poi una risposta dal CSM, ( nessuna notizia nuova in particolare ).
Successivamente avviene il processo di appello, e anche in quel caso la sentenza è sfavorevole e durante il processo però ci vengono negate quasi tutte le stesse cose che avevamo chiesto al GdP, a parte ascoltare un testimone, sulla base del quale ( testimonianza poco chiara e ambigua ) viene confermata la sentenza di primo grado.
Nel fascicolo NON ESISTE TRACCIA della lettera di protesta, che però è al protocollo della Presidenza.
Nell'ambito del possibile giudizio in Cassazione, vorrei sapere se l'operato ( sconosciuto ) che ha svolto il Presidente, doveva esser depositato nel fascicolo del GdP che è andato in appello. Fascicolo e Azione di sorveglianza sul lavoro del GdP dovevano rimanere separati come è avvenuto ?”
Consulenza legale i 27/10/2022
Non vi è nessuna norma che preveda - né alcuna ragione che possa giustificare - l’inserimento degli atti relativi all’esposto disciplinare nel fascicolo d’ufficio del giudizio in occasione del quale l’esposto stesso è stato presentato, con riferimento all’operato del magistrato - togato o, come nel caso di specie, onorario - di quel processo.
I due procedimenti seguono, infatti, “binari” diversi; né vi è motivo per cui le parti del giudizio debbano conoscere gli atti interni del procedimento disciplinare eventualmente pendente nei confronti del magistrato, che non vanno quindi depositati nel fascicolo d’ufficio.