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Articolo 38 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Incompetenza

Dispositivo dell'art. 38 Codice di procedura civile

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsadi risposta tempestivamente depositata(1). L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo [disp. att. 125] (2) (3).

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni (4).

Note

(1) Tale articolo è stato così modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Il nuovo comma I dell'articolo in esame dispone che qualsiasi tipo di incompetenza, per materia, valore o territorio derogabile e inderogabile, debba essere eccepita dalle parti a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e di risposta depositata tempestivamente ai sensi dell'art. 167 del c.p.c..
Per il giudice invece il disposto normativo non è mutato in seguito alla recente riforma in quanto resta la rilevabilità d'ufficio per le ipotesi di incompetenza inderogabile di cui all'art. 28 del c.p.c. entro la prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 del c.p.c..
(2) Viene definita relativa l'incompetenza di cui all'articolo in esame in ragione del fatto che la mancata tempestiva eccezione del convenuto, determina una deroga tacita alla competenza. Infatti, la competenza non risulta più modificabile, nemmeno nel caso in cui ci sia un eventuale intervento in causa di un terzo. Si precisa che in caso di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 del c.p.c., se uno soltanto dei litisconsorti ne fa eccezione, anche se gli altri sono contumaci, questa non potrà avere effetto neanche nei confronti del primo, diversamente, invece, in caso di litisconsorzio facoltativo (si veda 103 c.p.c.).
(3) Se le parti raggiungono un accordo in ordine all'indicazione del giudice competente, quello che era stato adito per primo e che difetta di competenza deve pronunciare apposita ordinanza avente natura ordinatoria e non decisoria, quindi non impugnabile, con cui provvede alla cancellazione della causa dal ruolo, con rimessione al giudice indicato. Invero, il giudice rimettente con tale ordinanza, a differenza che nel rito del lavoro, non può statuire sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, a ciò provvedendo il giudice cui compete il provvedimento definitivo.
(4) Le questioni di competenza vengono decise in base a quello che risulta dagli atti, senza che il giudice si dilunghi in indagini istruttorie. Tale regola, introdotta con la novella ex l. 26-11-1990, n. 353, consente una rapida definizione della questione sulla competenza, con una decisione che, proprio per la sua sommarietà, non pregiudica in nulla la decisione di merito.

Ratio Legis

La norma in esame tende ad assicurare una rapida individuazione del giudice competente a conoscere la controversia, al fine di evitare che rilievi tardivi possano rendere vana l'attività istruttoria svolta e la naturale conclusione del processo.

Brocardi

Factum a indice, quod ad officium eius non pertinet, ratum non est
Iudex extra territorium est privatus
Iudici incompetenti impune non paretur
Qui se iudicis incompetentis iurisdictioni semel subiecit, illius iurisdictionem agnoscere videtur

Spiegazione dell'art. 38 Codice di procedura civile

La presente norma, così come modificata dalla Legge n. 69/2009, che ha unificato il regime di rilevabilità dell’incompetenza, si pone in linea con la tendenza a reintrodurre un sistema improntato a rigidi termini di decadenza, funzionale ai principi dell’immediatezza e della concentrazione.
Sicuramente la finalità che si è prefisso il legislatore è quella di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l’attività probatoria già svolta e ritardare il naturale esito dei giudizi.
Per comprendere meglio il suo significato e la sua portata, si ritiene utile operare un raffronto tra la disciplina ante e quella post riforma del 2009.

Disciplina ante riforma del 2009.
Dopo quella relativa alla giurisdizione, la seconda questione pregiudiziale di rito che il giudice deve affrontare nel percorso che conduce alla definizione della causa è quella relativa alla competenza; essa, infatti, si pone come logicamente successiva e conseguente a quella di giurisdizione e pertanto presuppone che quest’ultima sia stata preventivamente risolta in senso affermativo (cioè che sia divenuta certa e definitiva l’attribuzione al giudice ordinario della potestas iudicandi in ordine alla controversia in atto).

Due sono le regole fissate dal legislatore, e precisamente:
  1. la prima riguarda i casi di incompetenza inderogabile assoluta, ovvero i casi di competenza per materia, valore e territorio inderogabile: per tali ipotesi l’incompetenza è rilevabile anche d’ufficio entro e non oltre la prima udienza di trattazione.
E’ questo un momento che contraddistingue l’intero processo civile, improntato al principio del contraddittorio, in cui il giudice e le parti, pienamente a conoscenza del contenuto della causa, affrontano il tentativo di conciliazione e cooperano per delimitare la materia del contendere.
Tale regola va applicata anche ai processi di cognizione con rito speciale, ai processi esecutivi ed a quelli cautelari, di decreto ingiuntivo, convalida di sfratto e giurisdizione volontaria.
Occorre precisare che il termine ultimo per il rilievo dell’incompetenza deve risultare successivo al momento in cui vengono definitivamente fissate le domande delle parti ed espletate tutte le attività volte a chiarire i termini della controversia (non sarebbe consentita una preclusione prima che sia stato possibile acquisire tutti gli elementi, di fatto e di diritto, indispensabili per l’individuazione della relativa questione processuale).
La suddetta regola può non trovare applicazione, almeno secondo la tesi affermatasi in giurisprudenza, per le cause relative a somme di denaro il cui importo sia determinato dall’attore o risulti dalla presunzione di cui all’art. 14 del c.p.c..
  1. la seconda riguarda i casi di incompetenza inderogabile relativa (ossia i casi di competenza territoriale semplice o derogabile): tale incompetenza sarà rilevabile soltanto dal convenuto entro e non oltre la sua comparsa di risposta e la mancata rilevazione avrà effetto di accordo tacito tra le parti sulla competenza.
Può accadere che si prospetti una pluralità di fori, ed in tal caso sarò necessario che il convenuto prenda in considerazione tutti i possibili profili di incompetenza applicabili alla causa, stabilendo quale giudice è a suo parere competente (in mancanza di quest’ultima indicazione, l’eccezione si ha come non posta).
Una volta che il convenuto ha indicato il giudice da lui ritenuto competente, le altre parti potranno accettare tale indicazione, e si verrà in tal modo a realizzare un accordo endoprocessuale (così definito perché antecedente alla proposizione della domanda): a questo punto il giudice adito chiude il processo e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal suo ruolo.
Il provvedimento con il quale viene disposta la cancellazione assume la forma dell’ordinanza ed ha natura ordinatoria e non decisoria (il che comporta che non sarà impugnabile).
Il processo, dunque, è pronto per continuare di fronte al nuovo giudice, sempre che le parti si decidano a riassumerlo entro i termini stabiliti (tre mesi).
Se, al contrario, le altre parti non accettano l’indicazione del giudice competente che il convenuto ha espresso nella relativa eccezione, il giudice adito dovrà decidere con sentenza sulla sola questione della competenza, salva la sua facoltà di rimandare tale decisione al momento in cui l’istruttoria della causa sarà completa (ipotesi possibile in quanto quella sulla competenza è una questione di rito, la cui pregiudizialità rispetto al merito si rileva solo al momento della decisione del processo).

Altra ipotesi possibile è quella in cui il giudice, al fine di decidere la questione di competenza, abbia necessità di porre in essere un’attività istruttoria; tale esigenza si presenta nel caso in cui il difetto in base al quale si contesta la competenza del giudice adito scaturisca da un fatto extraprocessuale, del quale occorrerà provare l’esistenza (ciò non accade, invece, se il fatto a cui si fa riferimento è endoprocessuale, ossia rilevabile da un atto del processo stesso).
Per tale ipotesi, a differenza degli altri casi in cui sono ammessi tutti i normali mezzi di prova, il codice ammette le c.d. “sommarie informazioni”, attraverso cui ci si può anche avvalere di prove atipiche.
In tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a decidere sulla competenza, il relativo provvedimento, attinendo ad un presupposto processuale, dovrà avere forma di sentenza (così il secondo comma dell’art. 279 del c.p.c.); in particolare, mentre la sentenza con cui il giudice nega la sua competenza attiene esclusivamente al rito (e non stabilisce nulla sul merito), la sentenza con cui afferma la sua competenza può anche ricomprendere il merito.

Si ritiene possa essere utile ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 102 del c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile se non proposta da tutti i litisconsorti convenuti.

Situazione post riforma del 2009
Da tale momento il regime della rilevabilità dell’incompetenza muta a seconda del soggetto, parte o autorità giudiziaria, che solleva tale eccezione.
Così si avrà che:
  1. se ad eccepire l’incompetenza per materia, valore e territorio (derogabile o inderogabile) è il convenuto, il relativo rilievo dovrà essere effettuato a pena di decadenza nella comparsa di risposta immediatamente depositata.
Il richiamo alla comparsa di risposta è di carattere generico e va chiaramente inteso come primo atto difensivo del convenuto (così, ad esempio, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di incompetenza dovrà essere proposta con l’atto di opposizione).
  1. se ad eccepire l’incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile è il giudice ex officio, tale rilievo potrà effettuarsi entro e non oltre la prima udienza di trattazione (dunque, anche successivamente al termine di tempestiva costituzione in giudizio del convenuto).
Altra regola imposta dall’intervento di riforma è quella secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio deve considerarsi come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di incompetenza per territorio derogabile o inderogabile (la medesima regola prima valeva solo per i casi di incompetenza per territorio derogabile).
Altro aspetto da evidenziare è che, successivamente alla riforma del 2009, il primo comma dell’art. 38 del c.p.c. richiede che la parte che eccepisce l’incompetenza non soltanto deve farlo a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma dovrà anche depositare tale comparsa in cancelleria entro il termine di venti giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183 del c.p.c.; la costituzione oltre il suddetto termine comporta che l’eccezione di incompetenza contenuta nella comparsa di risposta verrà considerata come tardivamente sollevata.

Massime relative all'art. 38 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1121/2022

La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/10/2020).

Cass. civ. n. 41230/2021

In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019).

Cass. civ. n. 39028/2021

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". (Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016).

Cass. civ. n. 25939/2021

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 14607/2020

In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2018).

Cass. civ. n. 20553/2019

L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.

Cass. civ. n. 16284/2019

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria).

Cass. civ. n. 14170/2019

Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).

Cass. civ. n. 29266/2017

Le questioni di competenza, come desumibile dall'art. 10, comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in "limine", alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, relativa ad un contratto di franchising con concessione del diritto di utilizzazione del marchio, la S.C. ha escluso la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.l.vo n. 168 del 2003).

Cass. civ. n. 14540/2017

Il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l'onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell'altro convenuto in base ai criteri richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.

Cass. civ. n. 14476/2017

In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il "simultaneus processus" con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.

Cass. civ. n. 9230/2017

In caso di litisconsorzio facoltativo, va escluso che sia improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti, tanto più a seguito della sentenza n. 41 del 2006 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui comportano l'improduttività di effetti dell'eccezione nel caso di litisconsorzio necessario.

Cass. civ. n. 3220/2017

L’incompetenza per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., al pari di quella per valore e per materia, è rilevata, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c., non oltre la prima udienza di trattazione. Tale "rilievo", tuttavia, non implica necessariamente una contestuale "decisione" sulla competenza, essendo sufficiente che il giudice indichi alle parti la sussistenza della relativa questione in modo chiaro e preciso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha ritenuto che il tribunale, dopo aver tempestivamente indicato alle parti la questione di competenza, avesse, poi, correttamente concesso alle stesse i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., invitandole a dedurre sul punto).

Cass. civ. n. 21769/2016

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Cass. civ. n. 11764/2016

L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.

Cass. civ. n. 17474/2015

In un giudizio risarcitorio da illecito civile instaurato contro un condominio, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile dallo stesso sollevata deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti, ossia del foro generale del condominio, da identificarsi in relazione al luogo di ubicazione dello stabile condominiale qualora in esso si trovino i locali destinati allo svolgimento o alla gestione delle cose e dei servizi comuni, idonei, come tali, a configurare l'ufficio dell'amministratore, del foro dell'insorgenza dell'obbligazione da fatto illecito, identificabile in riferimento al luogo di verificazione del preteso fatto dannoso, nonché, infine, del "forum destinatae solutionis", coincidente con il domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 1182 c.c.

Cass. civ. n. 11002/2015

L'eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 26424/2014

L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69), non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, qualora il convenuto sia rimasto contumace in primo grado, senza che l'incompetenza sia stata perciò eccepita né rilevata dal giudice, e nessuna censura sia stata proposta avverso la declaratoria di contumacia, la questione di competenza rimane preclusa in sede di gravame.

Cass. civ. n. 13030/2014

In tema di competenza, l'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dall'art. 45, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel consentire il rilievo dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, preclude alla corte di appello - erroneamente adita per la determinazione della giusta indennità, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, dal proprietario di un terreno edificabile di cui sia stata disposta l'occupazione annuale ai fini di ricerca archeologica - di dichiarare, direttamente in sentenza (nella specie, resa ad oltre sette anni dalla instaurazione del giudizio e senza aver preventivamente prospettato la questione alle parti), la propria incompetenza per materia in favore del tribunale, dovendo essa ritenersi investita definitivamente della cognizione della controversia. Né ha valore che, per effetto del mancato tempestivo rilievo, la causa si svolga in un unico grado di merito, atteso che, da un lato, le parti, con il loro comportamento, hanno implicitamente accettato tale conseguenza mentre, dall'altro, il principio del doppio grado di giudizio non gode di garanzia costituzionale.

Cass. civ. n. 5225/2014

Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; ne deriva che il giudice non può rilevare tale incompetenza nell'ordinanza con la quale, all'esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell'art. 187, comma settimo, cod. proc. civ., decida in ordine all'ammissione dei mezzi di prova.

Cass. civ. n. 3845/2014

Ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva la circostanza che una delle parti abbia negato che il contratto contenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo la questione di competenza essere risolta, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, cod. proc. civ., sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi.

Cass. civ. n. 3537/2014

Nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adìto.

Cass. civ. n. 17794/2013

L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.

Cass. civ. n. 5725/2013

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 22047/2012

In tema di competenza territoriale derogabile, qualora sia stata sollevata l'eccezione di incompetenza, le circostanze, fattuali o normative, integranti controeccezioni sono rilevate d'ufficio, essendo il giudice investito della decisione sull'eccezione e non sussistendo il monopolio delle parti nella rilevazione delle controeccezioni. (Nella specie, enunciando il principio, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha rilevato d'ufficio che il contratto, recante una clausola di foro, non era un contratto per adesione, soggetto alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., mentre le parti si erano limitate, l'una, ad eccepire l'incompetenza sulla base della clausola e, l'altra, a controeccepire la mancata approvazione scritta della clausola medesima).

Cass. civ. n. 8189/2012

Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Cass. civ. n. 5609/2012

Ai sensi dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, valore o territorio, nei casi previsti dall'art. 28, cod. proc. civ., è rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 del codice di rito, la quale, nel processo ordinario, si identifica con l'udienza di trattazione della causa, e, nel processo del lavoro, corrisponde all'udienza di discussione della causa fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 cod. proc. civ. Ne consegue che, pur volendosi attribuire al concetto di "udienza" un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale), è comunque tardivo il rilievo dell'incompetenza per materia compiuto dal giudice dopo aver posto in essere attività (quale, nella specie, l'ammissione e l'espletamento di una CTU), che logicamente presuppongano l'affermazione della propria competenza.

Cass. civ. n. 17020/2011

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.

Cass. civ. n. 15348/2011

L'eccezione d'incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d'istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all'esito dell'istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti.

Cass. civ. n. 7530/2011

In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l'eccezione l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio.

Cass. civ. n. 19410/2010

Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sostituito dall'art. 4 legge 26 novembre 1990, n. 353, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 c.p.c. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione.

Cass. civ. n. 17452/2010

Nel procedimento davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione essendo applicabile anche un tale giudizio, in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, l'art. 38 c.p.c., ai sensi del quale dopo la prima udienza di trattazione non possono essere più sollevate, neanche d'ufficio, questioni di competenza.

Cass. civ. n. 12455/2010

L'eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 c.p.c. a "sommarie informazioni" eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili. (Nella specie, nel regolare la competenza con riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, la S.C. ha rilevato che il "forum destinatae solutionis" era, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, c.c., identificabile con il domicilio del creditore).

Cass. civ. n. 12997/2009

Allorché il convenuto contesti tempestivamente, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., la competenza territoriale in ragione dell'esistenza di un foro esclusivo, omettendo di eccepire, in via subordinata, l'incompetenza con riguardo ai fori territoriali derogabili, così come è precluso al giudice di esaminare la competenza con riguardo a questi ultimi, è precluso parimenti al convenuto, il quale proponga istanza di regolamento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata, di proporre a fondamento dell'istanza, in via subordinata, una questione afferente ai fori derogabili. (Fattispecie relativa all'avvenuta contestazione, nella comparsa di risposta in primo grado, dell'incompetenza territoriale soltanto sulla base dell'art. 152 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, avendo il convenuto omesso di eccepire, sia pure subordinatamente, l'insussistenza della competenza territoriale anche ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.

Cass. civ. n. 9783/2009

In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma terzo, c.p.c. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza territoriale del giudice che si era dichiarato incompetente sul presupposto che, in una controversia in materia di obbligazioni, la relativa eccezione, accolta con la sentenza impugnata, era stata formulata in modo incompleto, siccome proposta esclusivamente con la contestazione del "forum destinatae solutionis", senza alcun riferimento agli altri criteri di collegamento riguardanti gli ulteriori fori concorrenti).

Cass. civ. n. 6579/2009

L'impugnazione della sentenza per violazione delle regole sulla competenza per valore presuppone, oltre alla sussistenza del vizio in questione, la tempestiva proposizione dell'eccezione d'incompetenza da parte del convenuto, con chiara affermazione delle ragioni che la giustificano, ed il mantenimento di tale eccezione, con altrettanta chiarezza, nelle conclusioni precisate e negli scritti difensivi presentati ad illustrazione delle stesse, determinandosi altrimenti una preclusione processuale al rilievo della questione di competenza, che il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio soltanto entro la prima udienza di trattazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, rilevando che l'eccezione d'incompetenza sollevata nelle conclusioni della comparsa di risposta non era accompagnata dall'illustrazione delle relative ragioni, e non era stata ribadita nella comparsa conclusionale, in cui il convenuto aveva insistito per il rigetto della domanda nel merito).

Cass. civ. n. 4007/2009

L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995) non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza del giudice di pace, resa in materia di tasse automobilistiche, essendosi l'Amministrazione finanziaria costituita in primo grado dopo la prima udienza di trattazione, allorchè la causa era stata rinviata ad altra udienza per il deposito di note e la pronuncia di decisione e solo allora avendo essa eccepito l'incompetenza per materia).

Cass. civ. n. 21899/2008

L'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata da una persona giuridica, si ha per non proposta se non contiene l'indicazione di tutti i fori alternativi possibili, ivi compreso quello del luogo dove la convenuta ha un rappresentante abilitato a stare in giudizio, a nulla rilevando che l'esistenza di uno stabilimento della società convenuta nel luogo dove siede il giudice adìto sia stata rilevata d'ufficio.

Cass. civ. n. 16557/2008

La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale, per cui vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito ) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata, con la conseguenza che, qualora l'eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta. In tal caso il giudice, mancando una rituale eccezione da esaminare, qualora possa rilevare d'ufficio l'incompetenza (come nella specie, venendo in evidenza la competenza territoriale inderogabile relativa al foro del consumatore ), deve farlo entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c. ; la violazione della preclusione alla rilevazione è deducibile in sede di regolamento di competenza ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione.

Cass. civ. n. 14383/2008

L'abbandono tacito dell'eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la proposizione contemporaneamente all'eccezione di incompetenza territoriale dell'istanza volta all'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. non potesse essere interpretata quale condotta inequivocabilmente incompatibile con detta eccezione, potendo essere considerata o come istanza subordinata oppure come istanza diretta ad ottenere l'ordinanza di ingiunzione, sia pure dal giudice incompetente ).

Cass. civ. n. 11657/2008

In applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, c.p.c. (quest'ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ), l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto «fino alla prima udienza » mentre, successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Principio enunciato dalle S.U. ai sensi dell'art. 363 c.p.c. nell'ambito di una pronuncia di inammissibilità del ricorso ).

Cass. civ. n. 11185/2008

Quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza ; né rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla.

Cass. civ. n. 9316/2008

Pur essendo possibile eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, senza contestare l'operatività degli altri criteri di collegamento generali che discendono dalla natura e dall'oggetto della causa, in caso di inefficacia della clausola derogativa della competenza eccepita in via principale sarà necessario che il convenuto, perchè la causa non si radichi davanti allo stesso giudice adito, provveda contestualmente, ancorchè in via subordinata ed eventuale, all'indicazione dei diversi giudici ritenuti competenti in base alla disciplina processuale applicabile in relazione al tipo di domanda formulata, rispetto alla quale potrà sortire la sua efficacia la dichiarazione di adesione dell'attore ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 4024/2008

In tema di competenza per territorio, se con la domanda è fatta valere un'obbligazione di pagamento di somma di denaro, che si assuma essere stata d'accordo tra le parti sostituita ad una precedente obbligazione di consegna cose mobili determinate ed il convenuto contesta che tale novazione vi sia stata, ai fini dell'applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita (art. 20 c.p.c. ed art. 1182, commi primo e terzo, c.c.), non è dato compiere un accertamento allo stato degli atti sulla circostanza dell'intervenuta novazione, giacché questa rileva come fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed il suo accertamento appartiene alla decisione sul merito della domanda, che, in caso di esito negativo, deve essere rigettata.

Cass. civ. n. 24277/2007

In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 c.p.c., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché nella prima ipotesi l'individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perché in entrambe le ipotesi il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti.

Cass. civ. n. 17399/2007

L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l'erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. In altri termini, una volta che la parte ha correttamente e tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base dei vari criteri di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale, l'erronea indicazione del giudice competente non rende irrituale l'eccezione, provvedendo il giudice della decisione ad individuare sulla base del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il giudice esatto.

Cass. civ. n. 5829/2007

Posto che le questioni relative ai rapporti tra il tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di giurisdizione, anche nel caso della eventuale incompetenza per materia di detta sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell'art. 38 c.p.c., alla stregua della quale essa non può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dopo la prima udienza di trattazione, per cui la competenza rimane definitivamente radicata presso il giudice adito anche se in relazione alla natura della controversia si debba disporre il mutamento del rito (da lavoristico ad ordinario o viceversa), in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l'eccezione o il rilievo d'ufficio.

Cass. civ. n. 2306/2007

Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora, alla prima udienza, questi abbia dichiarato la contumacia del convenuto, procedendo alla celebrazione di una seconda e di una terza udienza, al convenuto che si costituisca tardivamente è preclusa la facoltà di eccepire l'incompetenza per territorio derogabile, in quanto la relativa eccezione, in siffatto giudizio — la struttura del quale è articolata in una tendenziale unica udienza di trattazione — non può essere proposta oltre la prima udienza. Né rileva che il giudice di pace, ai sensi del quarto comma dell'art. 320 c.p.c., possa fissare una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, atteso che detta disposizione non consente di esperire attività contrastanti con la struttura della udienza prevista nel citato articolo, nella quale si deve concentrare l'attività della trattazione preliminare della causa, l'attività istruttoria e quella conclusiva, senza che si possa scindere l'udienza di prima comparizione da quella di trattazione.

Cass. civ. n. 22526/2006

In tema di competenza territoriale derogabile, con riguardo al caso di litisconsorzio facoltativo, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito può essere formulata anche soltanto da alcuni dei convenuti.

Cass. civ. n. 22055/2006

Secondo il disposto dell'art. 38, primo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 90 della stessa legge e successive modificazioni), l'incompetenza per materia - al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. - è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che - diversamente dalla previgente disciplina - il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. Da ciò deriva che la parte può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e che, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto, ove il giudice abbia invece deciso nel merito, atteso che - venuta meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i gradi del giudizio - l'impugnazione nel merito non implica più la devoluzione al giudice di appello anche della questione di competenza per materia (così come di quella territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.). (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale il giudice di appello aveva rilevato d'ufficio l'incompetenza per materia, malgrado si fosse formata in primo grado l'inerente preclusione e nonostante il giudice di prima istanza avesse deciso la causa nel merito senza che l'appellante avesse proposto alcuna censura relativa alla competenza per materia).

Cass. civ. n. 19055/2006

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 2006, in ipotesi di litisconsorzio necessario produce effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata da alcuni soltanto dei convenuti.

Cass. civ. n. 6593/2006

A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'articolo della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., non può più essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende che davanti al giudice di pace, ove la trattazione si esaurisca in unica udienza e il giudice si riservi la decisone concedendo un termine per note, detta eccezione non può essere sollevata negli scritti difensivi autorizzati, che sono riservati all'illustrazione delle conclusioni già rassegnate.

Cass. civ. n. 24903/2005

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.

Cass. civ. n. 16404/2005

L'art. 38, secondo comma, primo periodo, c.p.c., escludendo, nelle cause ordinarie, dalla preclusione ivi stabilita l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., si riferisce alle sole ipotesi che in tale norma risultano eccettuate dalla derogabilità convenzionale e non al caso del foro stabilito per deroga convenzionale, per il quale vale il principio generale della deducibilità dell'eccezione di incompetenza soltanto nella comparsa di risposta.

Cass. civ. n. 2344/2005

In tema di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., il convenuto, dopo aver contestato in comparsa di risposta il foro prescelto dall'attore indicando il giudice ritenuto competente, non può, nel successivo corso del giudizio di primo grado, modificare la propria indicazione, prospettando una situazione di fatto diversa da quella inizialmente rappresentata, in quanto ciò comporterebbe la formulazione di un'eccezione di incompetenza nuova, oltre la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 38, secondo comma, c.p.c., nè può, a maggior ragione, dedurre tale modificazione in sede di impugnazione, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, non rilevando in senso contrario, al fine di rendere possibile una modificazione dell'originaria indicazione, situazioni sopravvenute all'instaurazione del giudizio (come, ad esempio, la successione nel processo di un nuovo soggetto a quello venuto meno a seguito di fusione per incorporazione), atteso che la competenza deve essere determinata, a termini dell'art. 5 c.p.c., con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. (Nel caso di specie, nel censurare, con il regolamento di competenza, la sentenza impugnata per avere affermato la competenza territoriale di un certo tribunale, il ricorrente aveva indicato come giudice competente un giudice diverso da quello indicato nella precedente fase di giudizio, quando era stata eccepita, nei tempi e nei modi prescritti dall'art. 38, secondo comma, c.p.c., l'incompetenza territoriale del giudice adito dall'attore; enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).

Cass. civ. n. 5283/2004

Il convenuto per l'adempimento di più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto ha l'onere di contestare, a pena di preclusione, il foro territoriale scelto dall'attore rispetto al luogo di adempimento di ciascuna di esse, perché la competenza del giudice adito è sufficiente sussista per una soltanto, così come più in genere nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte.

Cass. civ. n. 16136/2003

In tema di regolamento di competenza (nella specie, per territorio), la disposizione dettata dall'art. 38 c.p.c. è volta a regolare, oltre il tempo, anche i modi dell'eccezione, ed alla sua osservanza è condizionato il dovere del giudice di decidere su tale aspetto della controversia, sicché questioni che riguardino l'applicazione della norma alla concreta situazione processuale, benché attinenti al merito (come, nella specie, la questione relativa ai singoli fori solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. non sono legittimamente distinguibili, né separabili, dalla questione di competenza considerata nel suo complesso.

Cass. civ. n. 15280/2003

Configura questione di competenza territoriale quella derivante dal mutamento di una circoscrizione giudiziaria — nella specie, per i procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno dopo dell'istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore: art. 3 (N.d.R.) legge 11 febbraio 1992, n. 127 — e perciò la parte che intende sollevare tale eccezione soggiace alle preclusioni stabilite dall'art. 38 c.p.c.

Cass. civ. n. 468/2003

L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che la erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale la eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. *
, Cass. civ., , sez. III, , 15 gennaio 2003, n. 468, , Alessio c. Milano Assic. Spa ed altro.

Cass. civ. n. 10685/2002

È tardiva l'eccezione d'incompetenza per valore del giudice adito, sollevata per la prima volta con l'atto di appello dal convenuto anche nell'ipotesi in cui la natura petitoria dell'azione proposta dall'attore sia stata affermata - come tale - soltanto con la sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 1638/2002

A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Qualora l'eccezione di incompetenza sia stata tempestivamente sollevata, il giudice non ha l'obbligo di emettere alcun formale provvedimento per eventualmente riservare la decisione al prosieguo, potendo invece rinviarla ad un momento successivo individuabile liberamente nel rispetto dell'ordine logico delle questioni, posto che, ai sensi degli artt. 187, 189, 190 bis c.p.c., solo se egli intende decidere separatamente la questione di competenza, deve invitare le parti a precisare le conclusioni. La regola sopra enunciata è applicabile anche ai processi di esecuzione forzata, attesa la portata generale del principio di cui all'art. 38 c.p.c.

Cass. civ. n. 13414/2001

Il giudice di primo grado ha la facoltà e non l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sì che la causa resta definitivamente radicata presso di lui se non sia avvalso di tale potere e le parti non abbiano tempestivamente sollevato alcuna eccezione.

Cass. civ. n. 10210/2001

Il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto che chiede di essere da lui garantito, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato qualora il convenuto, non avendo proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, abbia reso non più contestabile la competenza del giudice adito. Tale principio si applica anche in ipotesi di garanzia impropria che si verifica ogniqualvolta pur sussistendo un'obbligazione indennitaria, il collegamento del relativo rapporto con quello principale è meramente occasionale ed estrinseco, ferma restando l'opportunità del simultaneus processus.

Cass. civ. n. 4021/2001

A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne consegue che, qualora l'incompetenza, da qualunque causa dipendente, non sia eccepita o rilevata alla prima udienza di trattazione, non può più esserlo nel successivo corso del processo, neppure se in relazione alla natura della controversia (nella specie, in materia di locazione) si debba disporre il mutamento del rito da ordinario a speciale; infatti, il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi, spostando il termine per l'eccezione o per il rilievo.

Cass. civ. n. 9733/2000

Alla stregua dell'art. 38 c.p.c., nella formulazione risultante dalla novellazione operata dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990 - espressione del principio della rapida formazione delle preclusioni -, la competenza territoriale rappresenta un criterio «debole» di individuazione del giudice, in quanto essa, tendenzialmente, resta fissata in quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio, potendo essere modificata, nei casi di foro stabilito convenzionalmente, ex art. 28 c.p.c., soltanto attraverso la contestazione nella comparsa di risposta, e non potendo, al di fuori di detti casi, essere rilevata, neppure d'ufficio, oltre la prima udienza di trattazione. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza richiesto dalla parte attrice, a seguito della pronuncia del giudice adito, che, solo in sentenza, aveva ritenuto la propria incompetenza territoriale, ha escluso che tale rilevazione tardiva possa prevalere sulla competenza già individuata con l'atto introduttivo del giudizio).

Cass. civ. n. 9692/2000

La competenza territoriale a conoscere delle controversie relative ai contratti conclusi con un operatore commerciale per la fornitura di beni o la prestazione di servizi fuori dai locali commerciali spetta, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo n. 50 del 1992, al giudice del luogo della dimora o del domicilio del consumatore; trattandosi di competenza territoriale inderogabile, la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, ai sensi dell'articolo 38 c.p.c., entro l'udienza di trattazione e non con la comparsa di risposta (nella specie, il giudice di pace nella prima udienza aveva ritenuto necessario verificare la regolare costituzione delle parti rinviando a tal fine e per la comparizione delle stesse e il tentativo di conciliazione ad un'udienza successiva in cui veniva eccepita l'incompetenza; la Suprema Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione, dovendo ritenersi prima udienza di trattazione quella cui il giudice aveva rinviato per le dette attività).

Cass. civ. n. 9439/2000

L'art. 38, primo comma, c.p.c., ove prevede che l'incompetenza per valore è rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la causa sia relativa a somme di denaro e la somma richiesta rientri, in astratto o per espressa determinazione fatta dall'attore o in virtù della presunzione di cui all'art. 14 c.p.c., nella competenza del giudice adito. È infatti irrilevante ai fini della determinazione della competenza che la pretesa sia prima facie infondata, o che gli elementi offerti al giudice siano tali da non poter mai giustificare una pronunzia nei termini richiesti, atteso che in tale evenienza il giudice deve, eventualmente rigettare la domanda, o accoglierla nei limiti in cui risulti fondata, ma non può dichiararsi incompetente ratione valoris (la Suprema Corte ha affermato il principio in un caso in cui il giudice adito con una domanda di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione stradale aveva ritenuto la propria incompetenza per valore, considerando che l'eventuale fondatezza della domanda non potesse, comunque, nel quantum raggiungere la soglia del valore di competenza del giudice adito).

Cass. civ. n. 5033/2000

Sebbene, ai fini della determinazione della competenza per materia, si debba aver riguardo all'oggetto della domanda ed ai fatti posti a fondamento della stessa, senza che il giudice adito possa, al riguardo, compiere attività istruttoria, egli deve, tuttavia, verificare, sulla base delle deduzioni delle parti e della documentazione da esse prodotta, se prima facie non sia in effetti configurabile la propria competenza. (Alla stregua del principio di cui in massima, la S.C., in sede di regolamento di competenza richiesto d'ufficio da un pretore innanzi al quale era stata riassunta, a seguito di declaratoria di incompetenza per materia e per valore del giudice di pace, una causa, per risarcimento dei danni riportati all'abitazione dell'attore dell'incendio sprigionatosi da un'autovettura in sosta nella pubblica strada — causa proposta innanzi al predetto giudice sul presupposto che il danno fosse stato causato da circolazione di veicolo — ha ritenuta corretta la pronuncia del giudice di pace, che aveva, invece, escluso la ricorrenza di un evento riconducibile alla circolazione stradale).

Cass. civ. n. 5030/2000

Il principio secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta altresì a contestare espressamente i vari fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali va coordinato con il principio secondo cui il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.; ne consegue che il soggetto convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, al fine di impedire che si estenda nei propri confronti per ragioni di connessione la competenza territoriale relativa all'altro convenuto, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultima in base ai criteri degli artt. 18 o 10 (Foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche), richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la Corte regolatrice ha ritenuto opponibile alla parte che invocava una competenza convenzionale esclusiva la competenza del giudice adito nei confronti dell'altro convenuto, definitivamente radicatasi in mancanza di eccezioni di incompetenza da parte di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 347/2000

L'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone è solidale, non cumulativa, e perciò non sussiste litisconsorzio necessario passivo tra costoro. Pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da magistrati convenuti per la responsabilità civile, è inefficace nei confronti dei componenti del medesimo collegio giudicante non costituitisi, con la conseguenza che il giudizio contro questi ultimi può proseguire dinanzi al giudice adito dall'attore, mentre nei confronti degli eccipienti dinanzi al giudice dichiarato competente per territorio.

Cass. civ. n. 13055/1999

La disposizione di cui all'art. 38 c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. 4 della legge n. 353 del 1990 (in vigore dal 30 aprile 1995), laddove ha introdotto una generale barriera temporale preclusiva ai fini della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, almeno allorché questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti. Da ciò consegue che essa si renda operativa anche allorché vertasi in materia di avvenuta violazione delle norme relative alla competenza funzionale (sancita dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942) del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, a liquidare le spese ed i compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente.

Cass. civ. n. 7757/1999

La parte che eccepisce l'incompetenza per valore del giudice adito non ha l'onere di indicare, a pena di improponibilità dell'eccezione, il giudice che essa ritiene competente, come nel caso di eccezione di incompetenza territoriale.

Cass. civ. n. 6632/1999

La deduzione con cui si sostiene l'incompetenza per territorio (nei casi in cui la competenza territoriale non è inderogabile) è una eccezione in senso proprio, la quale non soltanto deve essere sollevata dalla parte interessata, ma deve essere altresì corredata dalla prova dei fatti su cui si fonda, secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., cosicché spetta a chi eccepisce l'incompetenza l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione.

Cass. civ. n. 3474/1999

Nel caso in cui il convenuto, nel contestare la propria legittimazione, chiami in causa un terzo deducendo che il medesimo è il legittimato passivo, si verifica estensione automatica della domanda ad un terzo, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di lui una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione. Nella suddetta ipotesi la causa è unica ed inscindibile, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata dal chiamato rimane priva di effetti a causa dell'incontestabilità della competenza nei confronti del convenuto che non ha sollevato la relativa eccezione.

Cass. civ. n. 1368/1999

L'incompetenza per valore, al pari di quella per materia e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.

Cass. civ. n. 3407/1998

La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.

Cass. civ. n. 2491/1998

L'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve essere necessariamente contenuta nell'eccezione di incompetenza, deve essere contemporanea all'eccezione stessa nonché compiutamente motivata e, pur potendo essere formulata in via di pluralità alternativa, deve essere specifica e completa con riguardo a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi di competenza. In difetto di ciò, si considera radicata la competenza in base al criterio non contestato, a meno che l'attore abbia specificato il criterio di collegamento per la scelta del giudice adito pur non essendone onerato, nel qual caso l'onere d'eccezione resta correlativamente delimitato al criterio indicato dall'attore.

Cass. civ. n. 12376/1997

Poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, restando irrilevanti le contrarie contestazioni del convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un suo diritto allegando uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che il secondo eccepisca la evidente strumentalità dell'allegazione, il giudice competente è quello indicato dalla legge in relazione a tale rapporto; dal che ulteriormente deriva, nella sopraindicata ipotesi, il divieto per il giudice di merito di acquisire ed esaminare prove dedotte dalle parti, attesane l'inutilità ai fini della decisione da assumere, come è del resto confermato dalla nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c., risultante dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il quale dopo aver posto il limite della prima udienza di trattazione per il rilievo, anche d'ufficio, della incompetenza per materia prescrive che la relativa questione deve esser decisa solamente allo stato degli atti.

Cass. civ. n. 10532/1997

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38 del c.p.c., come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (che, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28 - ossia fuori dei casi in cui essa è inderogabile - è eccepita «a pena di decadenza» nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come «non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente») letto in coordinamento sistematico con gli articoli 112, 167, primo comma e 171, comma secondo dello stesso codice (nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: il divieto per il giudice di pronunziare d'ufficio su eccezioni riservate alle parti; l'onere del convenuto di proporre tutte le sue difese nella comparsa di risposta; la soggezione del convenuto, tardivamente costituitosi, alle decadenze già verificatesi in suo danno) consente di ritenere confermato il principio per cui nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell'eccezione, qual è il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Cass. civ. n. 5174/1997

L'adesione dell'attore all'indicazione del giudice territorialmente competente fatta dal convenuto comporta la cancellazione della causa dal ruolo solo in quanto la controversia non rientri fra quelle nelle quali a norma dell'art. 28 c.p.c. la competenza per territorio è inderogabile. Pertanto quando sia convenuta in giudizio una amministrazione dello Stato l'accordo sulla competenza intercorso tra i procuratori delle parti è improduttivo di effetti.

Cass. civ. n. 5785/1996

Quando nella fase di merito la contestazione della competenza per valore sia stata prospettata con specifico riguardo ad una delle pretese azionate nel giudizio, non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione che la incompetenza del primo giudice scaturisce dal cumulo fra il valore di tale domanda con domande diverse, o dal cumulo di altre domande.

Cass. civ. n. 1077/1995

La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale e, pertanto, vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata. Nei casi in cui la eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta.

Ove nel giudizio di primo grado la eccezione di incompetenza per valore del giudice adito sia stata ritualmente proposta ed il giudice abbia omesso di pronunciare su di essa, la parte ha un solo mezzo per evitare che sulla questione si formi una preclusione: quello di riproporre la questione espressamente, appunto perché l'iniziativa del giudice in tema di competenza per valore è limitata al primo grado. Ma, ogni questione al riguardo va proposta, con uno specifico mezzo di impugnazione principale o incidentale ovvero ai sensi dell'art. 346 c.p.c., soltanto dalla parte che ha sollevato l'eccezione in primo grado.

Cass. civ. n. 11152/1994

Il convenuto che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare tempestivamente, con il primo atto difensivo (nella specie tale era l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), la competenza del giudice adito, con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto di tale specifica e tempestiva contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, in forza del criterio di competenza non contestato, senza che possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza (indicazione nella specie avvenuta all'udienza di prima comparizione).

Cass. civ. n. 8199/1991

La preclusione stabilita dall'art. 38 c.p.c., per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, non sollevata nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, opera anche nei confronti di chi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, quando non ricorrono le condizioni per la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

Cass. civ. n. 4078/1991

La competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali, nonostante la sua non esatta inquadrabilità nel paradigma del primo e terzo comma dell'art. 38 c.p.c., è inderogabile; pertanto, una volta che sia stata eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito, rientra nel potere-dovere del medesimo l'identificazione del giudice territorialmente competente (ancorché diverso da quello indicato da chi ha sollevato l'eccezione o dalle altre parti), essendo in contrario irrilevante che l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata dal convenuto o che quest'ultimo abbia posto in essere una (inamissibile) rinuncia all'eccezione già ritualmente proposta.

Cass. civ. n. 3415/1985

In tema di competenza per territorio, l'adesione della controparte, ai sensi del terzo comma dell'art. 38 c.p.c., alla indicazione del giudice ritenuto competente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito comporta che questi, nel rimettere al giudice competente la causa cancellata dal ruolo, non possa pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a sé, dovendo riguardo ad esse provvedere il giudice cui è rimessa la causa. Tale principio, operando solo nell'ipotesi di competenza territoriale derogabile, non è applicabile nelle controversie soggette al rito del lavoro, attesa la natura inderogabile della competenza territoriale in ordine a tali cause, con la conseguenza che il pretore adito in funzione di giudice del lavoro, il quale si dichiari territorialmente incompetente, deve pronunciare anche sulle spese processuali relative alla fase svoltasi innanzi a sé, ancorché si spogli della causa accogliendo un'eccezione d'incompetenza sulla quale concordino tutte le parti.

Cass. civ. n. 5947/1983

In tema di competenza territoriale i criteri di collegamento vanno individuati con un'indagine che non può limitarsi alle allegazioni dei litiganti, ma deve estendersi, invece, a tutti i fatti che, comunque risultanti dagli atti acquisiti al processo, valgono a determinare la competenza, in quanto questa deve essere ancorata al positivo accertamento del criterio di collegamento operante nel caso concreto, piuttosto che desumersi da una meccanica applicazione del principio di disponibilità delle prove. Pertanto, ove manchi la dimostrazione del criterio di competenza adottato, deve farsi riferimento ai fori alternativi, uno dei quali deve necessariamente prospettarsi in concreto.

Cass. civ. n. 1462/1983

Qualora una delle parti, nel giudizio di primo grado, abbia proposto l'eccezione di incompetenza per valore e poi vi abbia espressamente rinunciato, l'eccezione non può essere ulteriormente dedotta con ricorso per regolamento di competenza perché, per effetto della rinuncia, essa deve intendersi come non proposta, con la conseguente sua preclusione ex art. 38 c.p.c.

Cass. civ. n. 2915/1978

Qualora il convenuto eccepisca tempestivamente l'incompetenza per territorio, indicando il giudice ritenuto competente, e l'attore aderisca a tale indicazione, il giudice adito deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice indicato come competente senza poter procedere alla designazione di altro foro ugualmente competente, ove tale designazione non sia stata fatta dal convenuto al momento della proposizione dell'eccezione ovvero non sia stata previamente rilevata d'ufficio.

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Diego chiede
lunedì 29/10/2012 - Campania

“Allora come si spiega l'inciso previsto dall'art 44 nella parte in cui stabilisce "salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28"?”

Consulenza legale i 29/10/2012

L'inciso "salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28", all'art. 44 del c.p.c., riguarda il caso in cui l'eccezione di incompetenza sia già stata tempestivamente sollevata dalle parti o rilevata dal giudice, e vi sia già una pronuncia dello stesso giudice in merito. In tal caso, trattandosi di incompetenza dichiarata per materia o per territorio inderogabile, il giudice davanti al quale sia successivamente riassunta la causa avrà facoltà di proporre d'ufficio istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del c.p.c..


Diego chiede
giovedì 19/01/2012 - Campania

“Quindi se l'attore si rivolgesse al tribunale anzichè al GDP per una causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, e l'incompetenza non fosse rilevata nè d'ufficio nè dalla parte, il tribunale sarebbe comunque competente?”

Consulenza legale i 26/01/2012

L'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio, deve essere eccepita o rilevata anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 del c.p.c.,primo comma, non oltre la prima udienza di trattazione. In difetto, ne consegue che diviene insindacabile ed irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata. L'omesso tempestivo rilievo della questione di competenza, infatti, comporta che la causa resti radicata davanti al giudice adito, non potendo questi dichiarare l'improponibilità della domanda perchè introdotta davanti ad un giudice privo di competenza.

Quindi, qualora ci si rivolgesse al Tribunale e non al Giudice di Pace, la causa rimarrebbe radicata dinanzi al Tribunale se l'incompetenza non venisse eccepita nei termini di legge.


Gianluca chiede
domenica 27/02/2011 - Sicilia

“Sappiamo che la derogabilità della competenza per territorio è possibile per accordo esplicito (art.29) o implicito (mancata eccezione o adesione all'indicazione del giudice indicato dal convenuto che eccepisce)...
La competenza per materia e valore è derogabile di fatto se non c'è eccezione nè rilievo d'ufficio entro la prima udienza? La sentenza che ne scaturirà deve essere considerata nulla? Quindi idonea a passare in giudicato se non impugnata?
Grazie in anticipo.”

Consulenza legale i 01/03/2011

Il valore della causa, ai fini della competenza si determina dalla domanda art. 10 del c.p.c.. La relativa eccezione, rilevabile anche d’ufficio, non può essere sollevata oltre la prima udienza di trattazione. Identicamente per l’eccezione relativa alla competenza per materia. Entrambe sono eccezioni di natura processuale e qualora non siano sollevate o rilevate d'ufficio in tempo utile, sulla questione di competenza si forma il giudicato qualificabile come interno, con la conseguenza che la ritenuta incompetenza del giudice non è più contestabile e rimane definitivamente stabilita. Non si determina alcuna causa di nullità della sentenza che statuisce in via definitiva sul merito.