Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20294 del 25 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto sufficientemente identificato, attraverso la puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito, l'oggetto della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita proposta da una curatela fallimentare).

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