Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4880 del 15 luglio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte può non indicare o indicare erroneamente la ragione giuridica che legittima la sua domanda, essendo riservato al giudice adito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l'accoglimento o il rigetto della domanda stessa, lasciando immutati i presupposti di fatto dedotti a sostegno del petitum.

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