Cassazione civile Sez. II sentenza n. 402 del 19 gennaio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 163, n. 6, c.p.c. richiede, in relazione ai difensori, la mera indicazione del nome e cognome e non già quella della loro residenza, né la necessità di tale indicazione può desumersi dalla disposizione contenuta nel n. 2 dell'articolo predetto, in cui si prescrive l'indicazione della residenza della parte e delle persone che rispettivamente la rappresentano e la assistono, giacché tale prescrizione attiene non alla residenza del procuratore ad lites, ma della persona che ha la rappresentanza o l'assistenza di persone totalmente o parzialmente prive di capacità giuridica.

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