Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21957 del 16 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., č sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice č tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullitą, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una pił adeguata difesa.

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