Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11751 del 19 settembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, l'art. 4 della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987) non prevede la necessità dell'avvertimento al convenuto, prescritto, per il rito ordinario, dall'art. 163, n. 7, c.p.c.; né tale norma può ritenersi estensibile al giudizio di divorzio, caratterizzato da una prima fase non contenziosa dinanzi al presidente del tribunale, in ordine alla quale non sorge necessità alcuna di avvertire controparte circa decadenze in detta fase non configurabili. (Nella specie, l'avvertimento, contenuto nel decreto del presidente del tribunale steso in calce al ricorso, era riferito all'udienza dinanzi al giudice istruttore designando; la S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la censura del ricorrente, che si doleva dell'inosservanza – non emendabile dal presidente del tribunale, trattansosi di un'attività di parte – dell'obbligo di avvertimento nel ricorso introduttivo dell'attore).

(massima n. 2)

Nel processo di divorzio, è causa di nullità l'omessa attivazione del contraddittorio (vizio non formale di attività comportante la lesione del diritto alla difesa), ma non la mancata fissazione, dopo l'udienza di comparizione di fronte al giudice istruttore che si svolge una volta conclusa la fase presidenziale, di una udienza di trattazione né l'omessa assegnazione al convenuto di un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, secondo quanto richiede, nel rito contenzioso ordinario, il testo novellato dell'art. 180, secondo comma, c.p.c., atteso che quest'ultima norma non è applicabile nel processo di divorzio, il quale è disciplinato dall'art. 4 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, con una norma speciale e completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie o ostative del convenuto.

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