Cassazione civile sentenza n. 446 del 28 febbraio 1964

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancanza, nell'atto di citazione, della indicazione del giudice davanti al quale il convenuto deve comparire costituisce un caso di nullitą assoluta rilevabile anche di ufficio e determinante la nullitą di tutto il successivo procedimento (nella specie atto di appello). (Cass. civ., 21 maggio 1949, n. 1305). Tuttavia la nullitą attiene al contenuto dell'atto di citazione in giudizio, considerato in se stesso e non in rapporto ad altri eventuali giudizi separatamente istituiti.

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