Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9596 del 14 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rilascio della procura alle liti, previsto dall'art. 163, n. 6 c.p.c., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt. 414 e 434 c.p.c., è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio. Pertanto la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'interessato in un momento successivo al deposito dell'atto stesso, atteso che nel processo del lavoro non trova applicazione la disposizione dell'art. 125, comma secondo, c.p.c. — secondo la quale la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata — realizzandosi la costituzione nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito in cancelleria del ricorso (o, per il convenuto, della memoria difensiva). L'originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione.

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