Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6521 del 2 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Se convenuta in giudizio č una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto di citazione deve contenere, ai sensi dell'art. 163 c.p.c, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (per la societā in nome collettivo da ravvisarsi nell'amministratore che ha il potere di rappresentarla), e non anche della prima la quale ne č titolare.

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