Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2137 del 17 luglio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui si debba stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, se l'atto sia stato sottoscritto, invece, personalmente soltanto dalla parte, l'atto medesimo non può essere considerato come «introduttivo del giudizio» che è diretto ad instaurare, per cui non può riconoscersi efficacia sanante alla successiva rappresentanza della parte assunta da un procuratore, essendo la sanatoria possibile per gli atti annullabili, ma non anche per gli atti inesistenti. Né sono applicabili al caso le disposizioni degli artt. 156 e 157 c.p.c., in quanto l'efficacia sanante prevista in tali norme si riferisce soltanto ai vizi formali dell'atto, ma non alla stessa esistenza giuridica.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.