Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6111 del 18 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie della citazione devono essere sottoscritte dalla parte che sta in giudizio personalmente, il difetto di sottoscrizione della copia dell'atto di citazione notificata e di quella inserita nel fascicolo d'ufficio č causa di inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio atteso che la sottoscrizione č elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso.

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