Cass. civ. n. 25245/2025
In tema di translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve contenere, tra i requisiti previsti ex art. 125 disp. att. c.p.c., l'invito alla controparte a costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma non l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso ad un giudizio già pendente e non impone, pertanto, il richiamo alle preclusioni e decadenze che caratterizzano un giudizio intrapreso ex novo.
Cass. civ. n. 23191/2025
L'eccezione con cui il convenuto deduca l'esenzione da revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c., costituisce eccezione in senso stretto, in quanto implica l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, e non può essere, dunque, dedotta se non a mezzo di comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 166 c.p.c.
Cass. civ. n. 22863/2025
Ai fini della tempestività della costituzione del convenuto, secondo l'art. 166 c.p.c., il termine deve essere calcolato considerando il ventesimo giorno precedente l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero l'udienza differita ai sensi del comma quinto dell'art. 168-bis c.p.c.; non rileva invece il differimento disposto d'ufficio ai sensi del comma quarto della stessa disposizione. La costituzione oltre tale termine deve ritenersi tardiva con le connesse decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
Cass. civ. n. 21739/2025
Il differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. (che, a differenza di quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo, non incide sul termine per la costituzione del convenuto) opera d'ufficio, senza bisogno di un decreto del giudice, determinando il differimento della data indicata in citazione, corrispondente a un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, al giorno immediatamente successivo nel quale l'udienza, invece, vi sia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis c.p.c. il differimento, di oltre due mesi, disposto con decreto dal giudice di primo grado, aveva affermato la tempestività della costituzione avvenuta nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., computato avendo riguardo all'udienza differita).
Cass. civ. n. 19753/2025
L'eccezione di inadempimento, avendo natura di eccezione in senso stretto (o in senso proprio) non é rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta depositata dal convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis).
Cass. civ. n. 11649/2025
In tema di calcolo dei termini a ritroso per la costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c. deve essere computato considerando come dies a quo la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione e non quella eventualmente successiva a cui la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato. Il differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma quarto, c.p.c. non comporta il rinvio del termine per la costituzione del convenuto.
Cass. civ. n. 21148/2024
Ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 166 cod. proc. civ., il termine per la costituzione del convenuto e, conseguentemente, per la proposizione dell'appello incidentale, deve essere calcolato a ritroso a partire dalla data dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Nel caso di differimento d'ufficio dell'udienza da parte del giudice ex art. 168-bis, comma 4, cod. proc. civ., il termine resta ancorato alla data originariamente indicata nell'atto di citazione.
Cass. civ. n. 20381/2024
In base all'art. 347, 1° comma, c.p.c., nel giudizio di appello si applicano le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quelle dell'art. 171 c.p.c. concernenti la ritardata costituzione delle parti. Pertanto, la tardiva costituzione dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello, non rilevando né la costituzione tempestiva dell'appellato, né l'accettazione del contraddittorio da parte di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 18450/2024
Il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione. Di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Cass. civ. n. 5804/2024
Il giudice d'appello è tenuto a esaminare l'eccezione di tardività della domanda riconvenzionale sollevata dalla parte avversa, qualora tale eccezione sia stata proposta in primo grado e riproposta in appello. In caso contrario, la sentenza d'appello può essere impugnata per violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Cass. civ. n. 12662/2021
Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/02/2015).
Cass. civ. n. 13879/2020
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017).
Cass. civ. n. 5980/2020
La parte decaduta dalla facoltà di proporre un'eccezione di incompetenza territoriale non è legittimata ad impugnare il rigetto di analoga eccezione di incompetenza tempestivamente formulata da altra parte processuale, in quanto la perdita di una facoltà non può essere recuperata per fatto altrui, poiché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge. (Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 14/05/2018).
Cass. civ. n. 21675/2018
Al mutare delle circostanze che hanno comportato la mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto (nella specie, revoca della certificazione INAIL di esposizione ultradecennale all'amianto vincolante per l'INPS) deve essere consentita la possibilità di negazione dei fatti precedentemente non contestati, purché la modifica dell'atteggiamento difensivo avvenga con modalità coerenti con la dinamica processuale del rito del lavoro, per cui, come le sopravvenienze devono essere allegate nella prima occasione processuale utile, anche la conseguente contestazione dovrà essere tempestivamente operata nella prima difesa.
Cass. civ. n. 2299/2017
Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2012).
Cass. civ. n. 18271/2016
Ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma 2, della l. n. 69 del 2009, l'eccezione di incompetenza per territorio (così come quella per materia e per valore) deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; né tale principio può essere derogato in virtù della natura convenzionale del foro invocato (la quale non comporta la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza), anche ove lo stesso abbia carattere esclusivo. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 2951/2016
Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 09/01/2013).
Cass. civ. n. 22035/2014
Il principio sancito dall'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.
Cass. civ. n. 12266/2014
La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti prescritti può essere eseguita anche a mezzo di un "nuncius" qualificato, quale è un altro legale pur privo dello "ius postulandi", trattandosi di formalità meramente esecutiva, che difetta di qualsiasi contenuto volitivo autonomo e nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante. (Rigetta, Trib. Nola, 03/08/2010).
Cass. civ. n. 4215/2014
Nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 6601/2012
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma, c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Cass. civ. n. 12044/2010
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.
Cass. civ. n. 18106/2003
In tema di procedimento civile, il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già sollevata nei motivi di appello.
Cass. civ. n. 12706/2001
Posto che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la costituzione del convenuto in autonomi e separati processi non può che avvenire con separate comparse di risposta, in via eccezionale, qualora dalle risultanze e dagli atti del processo emerga che il convenuto, in relazione al proprio interesse a contraddire, abbia inteso costituirsi a mezzo di un'unica comparsa in più cause oggettivamente riunibili — in quanto connesse per l'oggetto o per il titolo o perché la decisione dipenda dalla soluzione della medesima questione — e già materialmente riunite in sede di cosiddetta “fascicolazione”, indipendentemente da un formale provvedimento del giudice, detta costituzione non è affetta da inesistenza o nullità, mancando, tra l'altro, una disposizione in tal senso, ma costituisce una mera irregolarità non incidente sulla valida costituzione del contraddittorio, ed è comunque sanata dal successivo provvedimento di riunione.
Cass. civ. n. 12363/1998
Il difetto di procura del convenuto non incide sulla regolarità del contraddittorio, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (nella specie, per la condanna alle spese che l'attore non avrebbe subito se il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio); anche in tal caso, tuttavia, il difetto di procura del convenuto non è equiparabile al difetto di procura dell'attore — da cui dipende la stessa valida costituzione del rapporto processuale — e non può pertanto essere fatto valere nel giudizio di cassazione se non sia stato oggetto di specifica impugnazione, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la censura alla sentenza d'appello consistente nel mancato rilievo del difetto di procura del convenuto determinante pregiudizio per l'attore ove tale censura sia contenuta nella memoria difensiva e non nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 4804/1993
La carenza di mandato, da parte del convenuto, al professionista che in giudizio si presenti, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è validamente instaurato con la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronunzia della sentenza, quando non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace.
Cass. civ. n. 6905/1992
La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 c.p.c., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio.
Cass. civ. n. 1090/1974
Presupposto necessario, perché sorga l'onere per il convenuto di costituirsi in giudizio, è la notifica legale, a lui eseguita, dell'atto introduttivo del giudizio, la quale non può essere surrogata, ai fini di istituire un valido contraddittorio, dalla conoscenza che aliunde egli abbia avuto del processo e neppure da notificazioni eseguite ad altri effetti. Ne deriva che, non essendo intervenuta nel giudizio di primo grado la sanatoria della nullità della notifica della citazione, per il raggiunto scopo dell'atto con la costituzione del convenuto, l'eccezione di detta nullità, proposta con l'atto di appello, è pur sempre tempestiva.