Cassazione civile Sez. II sentenza n. 435 del 22 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 125 c.p.c., la citazione deve essere sottoscritta dalla parte solo quando essa sta in giudizio personalmente, essendo altrimenti sufficiente, e nel contempo necessaria, la sottoscrizione del difensore a cui la parte medesima ha conferito il mandato alle liti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.